Language of document : ECLI:EU:T:2011:178

Causa T‑393/10 R

Westfälische Drahtindustrie e altri

contro

Commissione europea

«Procedimento sommario — Concorrenza — Decisione della Commissione che infligge un’ammenda — Garanzia bancaria — Domanda di sospensione dell’esecuzione»

Massime dell’ordinanza

1.      Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Fumus boni iuris — Urgenza — Danno grave ed irreparabile — Carattere cumulativo — Ponderazione di tutti gli interessi in gioco

(Artt. 256, n. 1, TFUE, 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)

2.      Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Sospensione dell’esecuzione dell’obbligo di costituire una garanzia bancaria quale condizione per evitare l’immediata riscossione di un’ammenda — Presupposti per la concessione

(Art. 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)

3.      Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Presupposti per la concessione — Fumus boni iuris — Esame prima facie dei motivi dedotti a sostegno del ricorso principale

(Art. 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)

4.      Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Presupposti per la concessione — Ponderazione di tutti gli interessi in gioco

(Art. 278 TFUE)

1.      Conformemente agli artt. 278 TFUE e 279 TFUE, in combinato disposto con l’art. 256, n. 1, TFUE, il giudice del procedimento sommario può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato o ordinare i provvedimenti provvisori necessari.

Conformemente all’art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, le domande di provvedimenti provvisori precisano l’oggetto della causa, i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l’adozione del provvedimento provvisorio richiesto. Il giudice del procedimento sommario può quindi ordinare la sospensione dell’esecuzione e disporre altri provvedimenti provvisori se è comprovato che la loro concessione è giustificata prima facie da argomenti di fatto e di diritto (fumus boni iuris) e che gli stessi sono urgenti in quanto occorre, per evitare un danno grave ed irreparabile agli interessi del richiedente, che essi siano emanati e producano i loro effetti già prima della decisione della causa principale. Questi presupposti sono cumulativi, di modo che i provvedimenti provvisori devono essere negati qualora manchi uno dei suddetti presupposti. Il giudice del procedimento sommario procede altresì, se del caso, alla ponderazione degli interessi in gioco.

Nell’ambito di siffatta valutazione globale, il giudice del procedimento sommario dispone di un ampio potere discrezionale ed è libero di stabilire, considerate le particolarità del caso di specie, il modo in cui va accertata la sussistenza dei vari presupposti suddetti nonché l’ordine in cui effettuare tale esame, poiché nessuna disposizione di diritto dell’Unione gli impone uno schema di analisi predeterminato per valutare la necessità di statuire in via provvisoria.

(v. punti 11-13)

2.      Una domanda di dispensa dall’obbligo di costituire una garanzia bancaria, imposto quale condizione per evitare l’immediata riscossione di un’ammenda, può essere accolta solo in presenza di circostanze eccezionali. La possibilità di pretendere la costituzione di una garanzia bancaria è infatti espressamente prevista per i procedimenti sommari dai regolamenti di procedura della Corte e del Tribunale e corrisponde a una linea di condotta generale e ragionevole della Commissione.

L’esistenza di tali circostanze può considerarsi dimostrata, in linea di principio, quando la parte che chiede di essere esentata dalla costituzione della garanzia bancaria richiesta fornisca la prova che le è obiettivamente impossibile costituire tale garanzia, oppure che la costituzione della stessa metterebbe in pericolo la sua esistenza.

(v. punti 22-23)

3.      Il presupposto del fumus boni iuris sussiste se almeno uno dei motivi addotti dal richiedente a sostegno del ricorso principale appare prima facie pertinente e, in ogni caso, non infondato, o se gli argomenti svolti dal richiedente non possono essere respinti senza un esame approfondito, che è riservato al giudice del procedimento principale.

Sussiste, a prima vista, un fumus boni iuris nel caso di un motivo esposto in maniera talmente precisa da permettere alla Commissione di depositare una memoria dettagliata di numerose pagine e da consentire inoltre al giudice del procedimento sommario di dichiarare che il motivo non sembra, a prima vista, privo di fondamento e in ogni caso non può essere respinto senza un esame approfondito, che compete al giudice del procedimento principale.

(v. punti 54-55, 58, 61)

4.      I rischi inerenti a ciascuna delle possibili soluzioni devono essere ponderati nell’esame della domanda di provvedimenti provvisori. Concretamente, ciò significa che il giudice deve esaminare in particolare se l’interesse del richiedente alla sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata debba prevalere sull’interesse all’esecuzione immediata della stessa.

(v. punto 62)