Language of document : ECLI:EU:T:2013:291

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

4 giugno 2013 (*)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo BETWIN – Marchio comunitario figurativo anteriore b’Twin – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»

Nella causa T‑514/11,

i-content Ltd Zweigniederlassung Deutschland, con sede in Berlino (Germania), rappresentata da A. Nordemann, avvocat,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato da P. Bullock, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI:

Decathlon SA, con sede in Villeneuve-d’Ascq (Francia),

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 30 giugno 2011 (procedimento R 1816/2010‑1), relativa a un procedimento di opposizione fra Decathlon SA e i-content Ltd Zweigniederlassung Deutschland,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto dal sig. O. Czúcz (relatore), presidente, dalla sig.ra I. Labucka e dal sig. D. Gratsias, giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 28 settembre 2011,

visto il controricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 29 novembre 2011,

visti i quesiti scritti del Tribunale all’UAMI e la risposta a tali quesiti, depositata nella cancelleria del Tribunale il 4 ottobre 2012,

viste le osservazioni della ricorrente su tale risposta, despositate nella cancelleria del Tribunale il 30 ottobre 2012,

visto che le parti non hanno presentato domanda di fissazione dell’udienza nel termine di un mese dalla notifica della chiusura della fase scritta ed avendo quindi deciso, su relazione del giudice relatore ed in applicazione dell’articolo 135 bis del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza aprire la fase orale del procedimento,

ha pronunciato la seguente

Sentenza (1)

(omissis)

 Conclusioni delle parti

12      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        respingere l’opposizione;

–        condannare l’UAMI alle spese.

13      L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in toto;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

(omissis)

 Sulla domanda di riforma

78      Riguardo al capo delle conclusioni in cui la ricorrente chiede che il Tribunale respinga l’opposizione, si deve ricordare che il potere di riforma riconosciuto al Tribunale ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 non ha come effetto di conferire a quest’ultimo la facoltà di procedere a una valutazione alla quale la commissione di ricorso non ha ancora proceduto. L’esercizio del potere di riforma deve pertanto, in linea di principio, essere limitato alle situazioni nelle quali il Tribunale, dopo aver controllato la valutazione compiuta dalla commissione di ricorso, sia in grado di determinare, sulla base degli elementi di fatto e di diritto accertati, la decisione che la suddetta commissione era tenuta a prendere (sentenza della Corte del 5 luglio 2011, Edwin/UAMI, C 263/09 P, Racc. pag. I‑5853, punto 72).

79      Nella fattispecie in esame, risultano soddisfatte le condizioni necessarie per l’esercizio del potere di riforma del Tribunale risultanti dalla citata sentenza Edwin/UAMI. Infatti, come si evince dalle considerazioni esposte ai precedenti punti da 67 a 77, la commissione di ricorso era tenuta a constatare che, contrariamente a quanto affermato dalla divisione di opposizione, non sussisteva alcun rischio di confusione riguardo ai prodotti appartenenti alla classe 28 e corrispondenti alla seguente descrizione: «Piscine gonfiabili per uso ricreativo; strutture di gioco a percorso (attrezzature da gioco); animali di pezza in peluche; piscine (giocattoli); pistole ad aria compressa [giocattoli]; videogiochi elettronici tascabili; veicoli [giocattoli]; modellini giocattolo; giochi elettronici portatili; gettoni per giochi; giochi di dama; attrezzi per campi da gioco; giocattoli meccanici; giocattoli, tranne giocattoli per animali domestici; giochi elettronici; palloni da gioco; dadi [giochi]; scherzi ed articoli per feste; giochi elettronici tascabili; carte da gioco; giochi tipo flipper; tazze giocattolo; giocattoli per la stampa; serie di domande per giochi da tavolo; cartelle da tombola; modellini di aeroplani; birilli da biliardo; giochi di domino; maniche a vento decorative; flipper; giochi d’abilità e d’azione; giochi di società; slot-machine, automatiche; flipper (funzionanti a moneta o meno); modellini d'aerei (in scala); giochi di carte; piattelli volanti; palloni; giochi; bicchieri per i dadi; bambole; birilli [gioco]; veicoli pilotati a distanza [giocattoli]; piastrelle per giochi; freccette; tiro al piccione; modellini di veicoli; toboga [gioco]; giochi automatici [macchine funzionanti a moneta]; [gioco degli scacchi]; maschere da carnevale; [puzzles]; giocattoli imbottiti; giochi per computer tascabili; freccette; aeroplani giocattolo; dischi giocattolo da lanciare; piattelli in argilla per il tiro al bersaglio; bilancini; orsacchiotti di peluche; videogiochi tascabili; veicoli giocattolo a motore azionati elettronicamente; giocattoli a batteria; gettoni per giochi; bersagli; orsacchiotti di pezza; giocattoli gonfiabili; giochi di società; altalene; aquiloni; modellini d’automobili». Di conseguenza, occorre riformare la decisione impugnata e, per l’effetto, annullare la decisione della divisione di opposizione del 21 luglio 2010 e respingere l’opposizione nella parte relativa ai prodotti sopra menzionati..

 Sulle spese

(omissis)

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 30 giugno 2011 (procedimento R 1816/2010 1) è annullata nella parte relativa ai prodotti appartenenti alla classe 28 dell’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondenti alla seguente descrizione: «Piscine gonfiabili per uso ricreativo; strutture di gioco a percorso (attrezzature da gioco); animali di pezza in peluche; piscine (giocattoli); pistole ad aria compressa [giocattoli]; videogiochi elettronici tascabili; veicoli [giocattoli]; modellini giocattolo; giochi elettronici portatili; gettoni per giochi; giochi di dama; attrezzi per campi da gioco; giocattoli meccanici; giocattoli, tranne giocattoli per animali domestici; giochi elettronici; palloni da gioco; dadi [giochi]; scherzi ed articoli per feste; giochi elettronici tascabili; carte da gioco; giochi tipo flipper; tazze giocattolo; giocattoli per la stampa; serie di domande per giochi da tavolo; cartelle da tombola; modellini di aeroplani; birilli da biliardo; giochi di domino; maniche a vento decorative; flipper; giochi d’abilità e d’azione; giochi di società; slot-machine, automatiche; flipper (funzionanti a moneta o meno); modellini d'aerei (in scala); giochi di carte; piattelli volanti; palloni; giochi; bicchieri per i dadi; bambole; birilli [gioco]; veicoli pilotati a distanza [giocattoli]; piastrelle per giochi; freccette; tiro al piccione; modellini di veicoli; toboga [gioco]; giochi automatici [macchine funzionanti a moneta]; [gioco degli scacchi]; maschere da carnevale; [puzzles]; giocattoli imbottiti; giochi per computer tascabili; freccette; aeroplani giocattolo; dischi giocattolo da lanciare; piattelli in argilla per il tiro al bersaglio; bilancini; orsacchiotti di peluche; videogiochi tascabili; veicoli giocattolo a motore azionati elettronicamente; giocattoli a batteria; gettoni per giochi; bersagli; orsacchiotti di pezza; giocattoli gonfiabili; giochi di società; altalene; aquiloni; modellini d’automobili».

2)      Per quanto riguarda i prodotti menzionati all’articolo 1, la decisione della divisione di opposizione del 21 luglio 2010 è annullata e l’opposizione è respinta.

3)      Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)      Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Czúcz

Labucka

Gratsias

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 4 giugno 2013.

Firme


* Lingua processuale: l'inglese.


1–      Sono riprodotti unicamente i punti della sentenza dei quali il Tribunale ritiene utile la pubblicazione.