Language of document :

Error! Reference source not found.

Ricorso presentato il 24 dicembre 2008 - Kerma/UAMI (BIOPIETRA)

(Causa T-586/08)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Kerma SpA (Puegnago sul Garda, Italia) (rappresentante: A. Manzoni, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che il marchio BIOPIETRA è conforme all'articolo 4 RMC e che non è privo di carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1, lettera b) RMC.

Condannare l'UAMI, in caso di sua costituzione e di sua soccombenza, al pagamento delle spese di procedura.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario interessato: Marchio verbale "BIOPIETRA" (domanda di registrazione n. 5.658.893), per prodotti nella classe 19.

Decisione dell'esaminatore: Rigetto della domanda di registrazione.

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: Violazione e falsa applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario.

____________