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Ricorso presentato il 24 dicembre 2008 - Kerma/UAMI (BIOPIETRA)
(Causa T-586/08)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Kerma SpA (Puegnago sul Garda, Italia) (rappresentante: A. Manzoni, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
Dichiarare che il marchio BIOPIETRA è conforme all'articolo 4 RMC e che non è privo di carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1, lettera b) RMC.
Condannare l'UAMI, in caso di sua costituzione e di sua soccombenza, al pagamento delle spese di procedura.
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario interessato: Marchio verbale "BIOPIETRA" (domanda di registrazione n. 5.658.893), per prodotti nella classe 19.
Decisione dell'esaminatore: Rigetto della domanda di registrazione.
Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: Violazione e falsa applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario.
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