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Ricorso proposto il 22 dicembre 2008 - Evropaïki Dynamiki / Commissione

(Causa T-589/08)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: N. Korogiannakis, P. Katsimani, M. Dermitzakis, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della Commissione di non attribuire la sua preferenza alle offerte della ricorrente e di aggiudicare i contratti al contraente prescelto;

ordinare alla Commissione di pagare i danni sofferti dalla ricorrente in seguito alla gara di appalto di cui trattasi per un importo di EUR 920 000, portato fino ad un massimo di EUR 1 700 000, a seconda del costo finale del progetto CITL;

condannare la Commissione a pagare le spese processuali e le altre spese e costi sostenuti a causa del ricorso, anche nel caso in cui esso venga respinto.

Motivi e principali argomenti

Nella presente controversia la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della convenuta di respingere le offerte che la ricorrente aveva presentato in risposta al bando di gara aperto per l'aggiudicazione dell'appalto ENV.C2/FRA/2008/0017 riguardante un "Sistema di scambio delle quote di emissione - CITL/CR"1 e di aggiudicare il contratto al contraente prescelto. La ricorrente inoltre chiede il risarcimento dei danni che sostiene di aver subito a causa di tale procedimento.

A sostegno delle sue pretese la ricorrente deduce i due motivi seguenti.

In primo luogo essa sostiene che la Commissione ha commesso numerosi errori manifesti di valutazione, nell'esaminare le tre offerte presentate dalla ricorrente per i tre rispettivi lotti dell'appalto.

In secondo luogo, la ricorrente afferma che la Commissione non ha applicato i principi di trasparenza e di parità di trattamento e quindi ha violato norme importanti che riflettono tali principi come gli artt. 92 e 100 del regolamento finanziario2. Inoltre, la ricorrente sostiene che l'autorità contraente ha violato il suo obbligo di motivare a sufficienza la sua decisione. Essa afferma altresì che la Commissione non le ha fornito le informazioni supplementari da lei richieste dopo la decisione di aggiudicazione riguardanti i meriti dell'aggiudicatario. Inoltre, la ricorrente sostiene che l'autorità contraente ha applicato dei criteri che non erano stati stabiliti in precedenza e che erano quindi ignoti ai candidati.

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1 - GU 2008/S 72-096229.

2 - Regolamento del Consiglio (CE, Euratom) 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).