Sentenza del Tribunale 29 aprile 2010 - Kerma SpA / UAMI (BIOPIETRA)
("Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo BIOPIETRA - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]")
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Kerma SpA (Raffa di Puegnago sul Garda) (rappresentante: avv. A. Manzoni)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentante: O. Montalto, agente)
Oggetto
Ricorso diretto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 16 ottobre 2008 (caso R 889/2008-1), relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo BIOPIETRA come marchio comunitario
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
La Kerma SpA è condannata alle spese.
____________1 - GU C 55 del 7.3.2009.