Language of document : ECLI:EU:T:2021:153

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata)

24 marzo 2021 (*)

[Testo rettificato con ordinanza del 16 aprile 2021]

«Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Riforma dello Statuto del 2014 – Misure transitorie relative a talune modalità di calcolo dei diritti a pensione – Cambiamento di regime a seguito della firma di un nuovo contratto di agente contrattuale – Nozione di “impiegati”»

Nella causa T‑769/16,

Maxime Picard, residente in Hettange‑Grande (Francia), rappresentato da M.‑A. Lucas e M. Bertha, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da B. Mongin e G. Gattinara, in qualità di agenti,

convenuta,

[come rettificato con ordinanza del 16 aprile 2021] avente ad oggetto la domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta ad ottenere l’annullamento, da un lato, della risposta del responsabile del settore «Pensioni» dell’Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» (PMO) della Commissione del 4 gennaio 2016 e, dall’altro, ove occorra, della decisione del 25 luglio 2016 del direttore della Direzione E della Direzione generale delle risorse umane della Commissione di respingere il reclamo del ricorrente del 1° aprile 2016 contro la decisione o la mancanza di decisione risultante dalla risposta del 4 gennaio 2016,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata),

composto da H. Kanninen, presidente, M. Jaeger, N. Półtorak, O. Porchia (relatrice) e M. Stancu, giudici,

cancelliere: M. Marescaux, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 settembre 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Il ricorrente, sig. Maxime Picard, è un agente contrattuale della Commissione europea.

2        Tra l’aprile 2004 e il giugno 2008, il ricorrente è stato successivamente assunto da due società in qualità di agente di sorveglianza, vale a dire, dapprima presso la società Brinks fino al 31 marzo 2006 e in seguito presso la società Group 4 Securicor (in prosieguo: la «G 4S») a decorrere dal 1° aprile 2006. Durante tale periodo, egli è stato posto a disposizione sia del Centro di traduzione degli organi dell’Unione europea (CdT), per svolgere compiti di natura amministrativa inerenti alla sicurezza, sia della Commissione, in qualità di formatore.

3        Dopo essere risultato vincitore, nel 2005, del procedimento di selezione EPSO/CAST/25/05 indetto dall’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) al fine di costituire un elenco di riserva per l’assunzione di agenti contrattuali per il primo gruppo di funzioni (in prosieguo: il «GF I»), il ricorrente ha partecipato, nel 2007, al procedimento EPSO/CAST/27/07 che dava accesso al secondo gruppo di funzioni (in prosieguo: il «GF II»).

4        Il 14 aprile 2008 il ricorrente è stato invitato ad una prova orale di selezione ai fini della copertura di un posto di agente contrattuale GF II nell’Unità 5 dell’Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» (PMO) della Commissione. Egli ha superato tale prova.

5        Il 10 giugno 2008 il ricorrente è stato assunto, con effetto dal 1° luglio 2008, dalla Commissione, in qualità di agente contrattuale presso l’Unità 5 del PMO (in prosieguo: il «contratto del 2008»). Con tale assunzione, effettuata nell’ambito del procedimento di selezione EPSO/CAST/25/05, il ricorrente è stato inquadrato nel GF I, grado 1, primo scatto, ai sensi dell’articolo 80 del regime applicabile agli altri agenti (in prosieguo: il «RAA»).

6        Nell’ambito del procedimento di selezione EPSO/CAST/27/07, la Direzione generale (DG) delle risorse umane della Commissione aveva ritenuto che non fosse stato accertato il soddisfacimento, da parte del ricorrente, della condizione di tre anni di esperienza professionale adeguata alla data limite di deposito delle candidature prevista dall’invito a manifestare interesse, in quanto le sue funzioni in qualità di dipendente delle società Brinks e G 4S svolte nell’ambito del CdT erano apparentemente state quelle di agente di sorveglianza, rientranti nel GF I.

7        Il contratto del 2008 è stato rinnovato tre volte a tempo determinato e, con decisione del 3 maggio 2011, a tempo indeterminato.

8        Il 15 giugno 2011 il ricorrente ha partecipato a un comitato di reinquadramento istituito dall’Unità 5 del PMO al fine di proporgli un reinquadramento nel GF II. Egli è stato considerato ammissibile con riserva di conferma della DG «Risorse umane» della Commissione. L’Unità 7 del PMO responsabile delle risorse umane ha quindi presentato una domanda di reinquadramento presso tale direzione generale.

9        Con messaggio di posta elettronica del 9 dicembre 2011 della DG «Risorse umane», il ricorrente è stato informato che la domanda di reinquadramento era stata respinta in quanto egli non soddisfaceva le condizioni di ammissibilità, alla data limite del 27 aprile 2007, per l’iscrizione al procedimento EPSO/CAST/27/07, ossia il requisito di un’esperienza professionale adeguata di almeno tre anni.

10      L’anno successivo, nel giugno 2012, il ricorrente ha trasmesso all’Unità 7 del PMO un attestato di esperienza professionale, recante la data del 1° giugno 2012, redatto dal CdT. Tale attestato riguardava il periodo compreso tra aprile 2004 e luglio 2007, durante il quale il ricorrente ha lavorato presso la Brinks e la G 4S (v. supra, punto 2). Detto attestato era inteso a certificare che il ricorrente aveva effettivamente svolto compiti rientranti nel GF II e non nel GF I.

11      Sulla base del medesimo attestato, alla fine del mese di giugno 2012, l’Unità 7 del PMO ha chiesto, in via informale, alla DG «Risorse umane» di riconsiderare la domanda di reinquadramento respinta nel 2011 (v. supra, punti 8 e 9).

12      Tuttavia, la DG «Risorse Umane» ha espresso dubbi sulla possibilità di modificare la propria posizione, in quanto l’attestato del CdT è stato prodotto cinque anni dopo i fatti, non proveniva dai datori di lavoro del ricorrente (le società Brinks e G 4S), bensì dal loro cliente, il CdT, e sembrava contraddire un precedente attestato rilasciato dalla G 4S nel 2008. In seguito a tale presa di posizione informale, l’Unità 7 del PMO si è astenuta dal presentare una richiesta formale di reinquadramento a favore del ricorrente.

13      Nel 2014, l’Unità 7 del PMO ha inviato alla DG «Risorse umane» una domanda di assunzione ad un posto GF II, supportata da un nuovo attestato redatto direttamente dalla società Brinks, recante la data del 31 marzo 2014, che confermava le informazioni fornite nel 2012 dal CdT, senza tuttavia precisare la natura delle mansioni svolte dal ricorrente in qualità di agente di sorveglianza.

14      Tenuto conto di tale nuovo elemento e poiché detto attestato era poco dettagliato, la DG «Risorse umane» ha contattato la società Brinks al fine di convalidare il contenuto di detto attestato. Ciò ha infine portato, il 25 aprile 2014, alla conferma degli attestati del 31 marzo 2014 della società Brinks e del 1° giugno 2012 del CdT da parte del responsabile delle risorse umane della società Brinks, il quale ha fornito elementi che dimostravano che il ricorrente aveva effettivamente svolto mansioni «adeguate» rientranti nel GF II per tutta la durata del suo contratto con tale società, vale a dire dal 1° aprile 2004 al 31 marzo 2006.

15      Alla luce di tale attestato e a seguito di un nuovo atto di candidatura che il ricorrente ha potuto presentare in quanto figurava nella base di dati costituita in esito al concorso EPSO/CAST/27/07, la cui validità è stata prorogata fino alla fine di dicembre 2016, il 16 maggio 2014 la DG «Risorse umane» ha proposto al ricorrente un nuovo contratto in qualità di agente contrattuale, che egli ha firmato in pari data, sulla base dell’articolo 3 bis del RAA (in prosieguo: il «contratto del 16 maggio 2014»). Tale contratto, a tempo indeterminato, ha preso effetto il 1° giugno 2014 con inquadramento del ricorrente nel GF II, grado 5, primo scatto.

16      Il 20 agosto 2014 il ricorrente ha proposto un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») contro il contratto del 16 maggio 2014. Egli sosteneva, in sostanza, che il contratto del 16 maggio 2014, che lo inquadrava nel GF II, avrebbe dovuto produrre effetti a decorrere dal 1° luglio 2008, data in cui egli era stato inizialmente assunto in qualità di agente contrattuale nel GF I.

17      Con decisione del 10 dicembre 2014, comunicata al ricorrente l’11 dicembre 2014, il Direttore della Direzione B della DG «Risorse umane», nella sua qualità di autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione, ha respinto tale reclamo, in via principale, in quanto irricevibile per tardività e, in subordine, in quanto infondato.

18      Il ricorrente non ha proposto ricorso dinanzi al giudice dell’Unione contro tale decisione del 10 dicembre 2014, che è quindi divenuta definitiva.

19      Nel frattempo, lo Statuto e il RAA sono stati modificati dal regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo statuto dei funzionari dell’Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (GU 2013, L 287, pag. 15), entrato in vigore il 1° novembre 2013 e applicabile, per quanto riguarda le disposizioni pertinenti nel presente procedimento, a decorrere dal 1° gennaio 2014 (in prosieguo: la «riforma del 2014»).

20      In seguito alla riforma del 2014, l’articolo 77, secondo comma, dello Statuto, applicabile anche agli agenti contrattuali in virtù del rinvio di cui all’articolo 109, paragrafo 1, del RAA, definisce un nuovo coefficiente annuo di maturazione dei diritti a pensione dell’1,8%, meno favorevole rispetto al coefficiente precedente dell’1,9%. Inoltre, l’articolo 77, quinto comma, dello Statuto fissa l’età pensionabile a 66 anni, rispetto ai 63 anni fissati in precedenza.

21      È stato tuttavia previsto un regime transitorio. Così, l’articolo 21, secondo comma, dell’allegato XIII dello Statuto, relativo alle «[m]isure transitorie applicabili ai funzionari dell’Unione», stabilisce che il funzionario «entrato in servizio nel periodo compreso tra il 1° maggio 2004 e il 31 dicembre 2013» continua a maturare, nonostante l’entrata in vigore del nuovo articolo 77, diritti a pensione al coefficiente annuo di maturazione dell’1,9%. Inoltre, secondo la tabella figurante all’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, dell’allegato XIII dello Statuto, «[p]er il funzionario di età pari (...) a 35 anni al 1° maggio 2014 ed entrato in servizio anteriormente al 1° gennaio 2014, il diritto alla pensione di anzianità matura all’età [di] 64 anni [e] 8 mesi» (in prosieguo: gli «articoli 21 e 22 dell’allegato XIII dello Statuto» e le «disposizioni transitorie relative al coefficiente annuo di maturazione dei diritti a pensione e all’età pensionabile»). Infine, l’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato del RAA prevede che, ad eccezione dell’articolo 22, paragrafo 4, dell’allegato XIII dello Statuto, tali disposizioni transitorie relative al coefficiente annuo di maturazione dei diritti a pensione e all’età pensionabile «si applicano per analogia agli altri agenti impiegati al 31 dicembre 2013».

22      Con messaggio di posta elettronica del 4 gennaio 2016, il ricorrente, nutrendo dubbi in ordine alle possibili ripercussioni della riforma del 2014 sulla sua situazione dopo la firma del contratto del 16 maggio 2014, ha chiesto spiegazioni (in prosieguo: il «messaggio di posta elettronica del 4 gennaio 2016») al responsabile del settore «Pensioni» dell’Unità 4 del PMO (in prosieguo: il «responsabile del settore “Pensioni”»).

23      Con messaggio di posta elettronica in pari data, il responsabile del settore «Pensioni» ha confermato al ricorrente che i suoi diritti a pensione erano cambiati in ragione del cambiamento di contratto e che, pertanto, per quanto lo riguardava, l’età pensionabile normale e il coefficiente annuo di maturazione dei diritti a pensione erano passati rispettivamente a 66 anni di età e all’1,8%, a decorrere dal 1° giugno 2014 (in prosieguo: la «risposta del 4 gennaio 2016»).

24      Il 4 aprile 2016 il ricorrente ha proposto un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, contro la risposta del 4 gennaio 2016.

25      Con decisione del 25 luglio 2016, comunicata al ricorrente il 26 luglio 2016, il Direttore della Direzione E della DG «Risorse umane», nella sua qualità di autorità abilitata a concludere contratti di assunzione, ha respinto detto reclamo, in via principale, in quanto irricevibile per mancanza di atto lesivo e, in subordine, in quanto infondato (in prosieguo: la «decisione di rigetto del 25 luglio 2016»).

 Procedimento e conclusioni delle parti

26      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 novembre 2016, il ricorrente ha proposto il presente ricorso.

27      Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 febbraio 2017, la Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale. La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto manifestamente irricevibile;

–        condannare il ricorrente alle spese.

28      Il 24 aprile 2017 il ricorrente ha depositato le proprie osservazioni sull’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione, nelle quali chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere l’eccezione di irricevibilità o quanto meno riunirla al merito;

–        accogliere le conclusioni del suo ricorso.

29      Con decisione del 12 ottobre 2017, il presidente della Terza Sezione del Tribunale ha deciso, dopo avere sentito le parti, di sospendere il procedimento sul fondamento dell’articolo 69, lettera d), del regolamento di procedura sino al passaggio in giudicato della decisione conclusiva del giudizio nella causa T‑128/17, Torné/Commissione.

30      In seguito alla pronuncia della sentenza del 14 dicembre 2018, Torné/Commissione (T‑128/17, EU:T:2018:969), e in assenza di impugnazione contro quest’ultima, le parti hanno presentato entro il termine impartito le loro osservazioni sulle conseguenze di detta sentenza per la presente causa.

31      Con ordinanza del 13 maggio 2019, conformemente all’articolo 130, paragrafo 7, del regolamento di procedura, il Tribunale (Terza Sezione) ha riunito al merito l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione e ha riservato la pronuncia sulle spese.

32      Con lettera del 16 maggio 2019, il giudice relatore ha proposto alle parti di esaminare le possibilità di una composizione amichevole della controversia. Non è stato raggiunto alcun accordo tra le parti al fine di esaminare tali possibilità.

33      Il 27 giugno 2019 la Commissione ha depositato il controricorso. La replica e la controreplica sono state depositate, rispettivamente, il 15 ottobre e il 26 novembre 2019.

34      A seguito della ricomposizione delle sezioni del Tribunale, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 5, del regolamento di procedura, il presidente del Tribunale ha riattribuito la causa ad un altro giudice relatore, che è stato assegnato alla Prima Sezione nella sua nuova composizione, alla quale è stata quindi attribuita la presente causa.

35      Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 18 dicembre 2019, il ricorrente ha chiesto che si tenesse un’udienza di discussione.

36      Il 28 aprile 2020 il Tribunale (Prima Sezione), nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all’articolo 89, paragrafo 3, del suo regolamento di procedura, ha posto per iscritto alcuni quesiti alle parti. Esse hanno risposto a tali quesiti entro il termine impartito.

37      Lo stesso giorno il Tribunale, con una misura di organizzazione del procedimento di cui all’articolo 89, paragrafo 3, del regolamento di procedura, ha chiesto alle parti se desiderassero essere ascoltate nell’ambito di un’udienza di discussione, nonostante la crisi sanitaria legata alla COVID‑19.

38      La Commissione e il ricorrente hanno risposto, rispettivamente, il 30 aprile e il 29 luglio 2020, che desideravano essere ascoltati.

39      Il 3 giugno 2020, su proposta della Prima Sezione, il Tribunale ha deciso, in forza dell’articolo 28 del regolamento di procedura, di rimettere la causa dinanzi a un collegio giudicante ampliato.

40      Le parti hanno svolto le loro difese e risposto ai quesiti orali del Tribunale all’udienza del 14 settembre 2020.

41      Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione che fissa anticipatamente taluni elementi dei suoi diritti a pensione o la mancata adozione di siffatta decisione richiesta dallo Statuto derivante dal messaggio inviatogli il 4 gennaio 2016 dal responsabile del settore «Pensioni» nel quale gli è stato comunicato, in risposta alla sua domanda del medesimo giorno, che il calcolo dei suoi diritti a pensione era stato modificato in seguito alla sua riassunzione nel GF II a decorrere dal 1° giugno 2014, passando a 66 anni la sua età pensionabile e all’1,8% il coefficiente annuo di maturazione dei suoi diritti a pensione a partire dal 1° giugno 2014;

–        annullare, ove occorra, la decisione del 25 luglio 2016 del Direttore della Direzione E della DG «Risorse umane» della Commissione, nella parte in cui respinge in quanto irricevibile per mancanza di atto lesivo e, in subordine, in quanto infondato il reclamo del ricorrente, del 1° aprile 2016, avverso la decisione o la mancata decisione derivante dalla risposta del 4 gennaio 2016;

–        condannare la Commissione alle spese.

42      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto manifestamente irricevibile o, in subordine, in quanto infondato;

–        condannare il ricorrente alle spese.

 In diritto

 Sulla ricevibilità

43      Nella sua eccezione di irricevibilità, la Commissione deduce un motivo di irricevibilità basato sull’assenza di atto lesivo ai sensi dell’articolo 91 dello Statuto. Nel controricorso la Commissione ribadisce e sviluppa i suoi argomenti riguardo alla ricevibilità del ricorso.

44      Il ricorrente, da un lato, contesta l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione e, dall’altro, sostiene che gli argomenti della Commissione contenuti nel controricorso relativi alla ricevibilità del ricorso non dovrebbero essere presi in considerazione.

45      A tale proposito, occorre rammentare che il giudice dell’Unione ha il diritto di valutare, secondo le circostanze di ciascun caso di specie, se una corretta amministrazione della giustizia giustifichi il rigetto nel merito del ricorso senza previamente statuire sull’eccezione di irricevibilità sollevata dal convenuto (sentenze del 26 febbraio 2002, Consiglio/Boehringer, C‑23/00 P, EU:C:2002:118, punti da 50 a 52, e del 13 gennaio 2017, Deza/ECHA, T‑189/14, EU:T:2017:4, punto 26).

46      Nelle circostanze del caso di specie, il Tribunale ritiene che, per motivi di economia processuale, occorra esaminare immediatamente i motivi dedotti dal ricorrente, senza previamente statuire sull’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione né, di conseguenza, sulla richiesta di rigetto della stessa opposta dal ricorrente, atteso che il ricorso è, in ogni caso e per i motivi esposti in prosieguo, privo di fondamento.

 Nel merito

47      Con il suo ricorso, il ricorrente chiede l’annullamento, da un lato, della risposta del 4 gennaio 2016 e, dall’altro, ove occorra, della decisione di rigetto del 25 luglio 2016.

48      A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce un unico motivo, vertente su un errore di diritto e sulla violazione dell’articolo 77, secondo e quinto comma, dello Statuto, applicabile agli agenti contrattuali in forza dell’articolo 109 del RAA, nonché degli articoli 21 e 22 dell’allegato XIII dello Statuto, in quanto dalla risposta del 4 gennaio 2016 risulta che la data di entrata in servizio presa in considerazione per l’applicazione di tali disposizioni statutarie è stata quella del 1° giugno 2014, data di inizio del contratto del 16 maggio 2014, mentre si sarebbe dovuto prendere in considerazione la data del 1° luglio 2008, data in cui egli è entrato inizialmente in servizio presso la Commissione in qualità di agente contrattuale del GF I.

49      Tale motivo è suddiviso in due parti, entrambe fondate su un errore di diritto, la prima in quanto la data di entrata in servizio di cui agli articoli 21 e 22 dell’allegato XIII dello Statuto dovrebbe essere quella della prima assunzione, e la seconda in quanto il contratto del 16 maggio 2014, il cui scopo ed effetto era reinquadrare il ricorrente senza modifiche sostanziali di funzioni, non avrebbe costituito un’interruzione della continuità nella sua carriera.

50      Più specificamente, a sostegno della prima parte, il ricorrente osserva, in via preliminare, che la risposta del 4 gennaio 2016 lo ha escluso dall’ambito di applicazione degli articoli 21 e 22 dell’allegato XIII dello Statuto per l’unica ragione che egli aveva acceduto al GF II il 1° giugno 2014 per effetto di un nuovo contratto che, come sarebbe stato precisato nella decisione di rigetto del 25 luglio 2016, ha posto fine al precedente contratto e costituiva una nuova assunzione.

51      A tale proposito, il ricorrente sostiene che, anche supponendo che il contratto del 16 maggio 2014 abbia costituito una nuova assunzione alla data del 1° giugno 2014, la data di entrata in servizio di cui agli articoli 21 e 22 dell’allegato XIII dello Statuto sarebbe chiaramente la data di assunzione iniziale dei funzionari e, per analogia, degli altri agenti, compresi gli agenti contrattuali, e non la data in cui un funzionario può accedere, dopo avere superato un concorso generale, ad un posto appartenente ad un grado o ad un gruppo di funzioni superiore a quello del posto nel quale è stato inizialmente assunto, o, per analogia, la data in cui un agente contrattuale accede, dopo aver superato un procedimento generale di selezione, ad un posto rientrante in un gruppo di funzioni superiore, conformemente all’articolo 87, paragrafo 4, del RAA.

52      Pertanto, secondo il ricorrente, ritenendo in linea di principio che, per gli agenti contrattuali, qualsiasi cambiamento di status o di tipo di contratto nell’ambito del RAA debba essere considerato come un’interruzione della continuità del servizio che dà luogo all’applicazione delle norme statutarie applicabili alla data di inizio del nuovo contratto, il PMO e la DG «Risorse umane» avrebbero commesso un errore di diritto e travisato la nozione di entrata in servizio di cui agli articoli 21 e 22 dell’allegato XIII dello Statuto. Inoltre, a sostegno di tale conclusione, il ricorrente rinvia, da un lato, alla sentenza del 14 dicembre 2011, De Luca/Commissione (T‑563/10 P, EU:T:2011:746, punti 46 e da 48 a 52), e, dall’altro, alle sentenze del 16 settembre 2015, EMA/Drakeford (T‑231/14 P, EU:T:2015:639, punto 40), e del 5 febbraio 2014, Drakeford/EMA (F‑29/13, EU:F:2014:10, punti da 46 a 48).

53      Nella replica, il ricorrente precisa che gli articoli 21 e 22 dell’allegato XIII dello Statuto erano applicabili nei suoi confronti in virtù dell’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato del RAA, cosicché non farebbe difetto la condizione specifica di applicabilità di dette disposizioni.

54      A tale proposito, in primo luogo, egli deduce che l’argomento della Commissione secondo cui, affinché gli articoli 21 e 22 dell’allegato XIII dello Statuto si applichino al ricorrente, quest’ultimo doveva non solo essere impiegato al 31 dicembre 2013, ma anche continuare ad esserlo nella stessa qualità dopo tale data, costituisce un’argomentazione carente sia in punto di fatto, dal momento che egli era ancora agente contrattuale GF I al 1° gennaio 2014, sia in punto di diritto, dato che, in sostanza, la Commissione aggiunge al testo dell’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato del RAA la condizione di continuare ad essere impiegato nella stessa qualità dopo tale data. Lo stesso varrebbe per l’argomento della Commissione basato sull’espressione «assunto prima dell’entrata in vigore [delle modifiche apportate allo Statuto dal regolamento n. 1023/2013]» contenuta nel considerando 29 del regolamento n. 1023/2013.

55      In secondo luogo, il ricorrente sostiene che la Commissione interpreta erroneamente il suo messaggio di posta elettronica del 4 gennaio 2016 nel senso che si basa unicamente sul contratto del 16 maggio 2014 e travisa la sua argomentazione diretta a sostenere che è stato in ragione del suo contratto del 10 giugno 2008, e non di quello del 16 maggio 2014, che egli era impiegato al 31 dicembre 2013, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del RAA. Sostiene inoltre che il contratto del 16 maggio 2014 non costituiva una nuova entrata in servizio o una discontinuità del suo impiego tale da far cessare l’applicazione nei suoi confronti degli articoli 21 e 22 dell’allegato XIII dello Statuto. Costituirebbe un errore di diritto sostenere, come fa la Commissione, che l’applicabilità iniziale degli articoli 21 e 22 dell’allegato XIII dello Statuto presuppone non solo il fatto di essere in servizio o impiegato alla vigilia dell’entrata in vigore delle nuove norme, ma altresì quello di continuare ad esserlo dopo tale data, o che tale applicabilità debba essere valutata in base alla posizione amministrativa o al contratto dell’interessato quando la sua situazione cambia. Sarebbe parimenti erroneo in diritto considerare che qualsiasi cambiamento di status o di contratto ponga fine al fatto di essere in servizio o impiegato, o comporti una discontinuità di servizio o di funzioni.

56      In terzo luogo, secondo il ricorrente, dai punti da 90 a 93 della sentenza del 14 dicembre 2018, Torné/Commissione (T‑128/17, EU:T:2018:969), risulta che la necessità di conciliare gli obiettivi di conservazione dei diritti acquisiti e di controllo dei costi di bilancio impone di considerare che il criterio che consente di valutare la nozione di «personale in servizio prima dell’entrata in vigore della riforma» è l’iscrizione e la contribuzione al regime pensionistico dell’Unione prima di tale data, che le espressioni «assunto prima dell’entrata in vigore della riforma» e «entrato in servizio nel periodo compreso tra il 1° maggio 2004 e il 31 dicembre 2013» sono equivalenti e che, se il beneficio delle disposizioni transitorie presuppone che l’interessato sia ancora impiegato dopo il 31 dicembre 2013, un nuovo contratto con un nuovo datore di lavoro intervenuto dopo tale data non vi osta, dato che non comporta un’interruzione di continuità nell’iscrizione e nella contribuzione a detto regime. Nel caso del ricorrente, poiché la sua iscrizione e la sua contribuzione al regime pensionistico dell’Unione non sono state interrotte allorché il suo contratto del 16 maggio 2014 è succeduto a quello del 1° luglio 2008, egli era ancora impiegato al 1° giugno 2014 ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato del RAA e in servizio ai sensi degli articoli 21 e 22 dell’allegato XIII dello Statuto.

57      In quarto luogo, il ricorrente sostiene che la conclusione di un nuovo tipo di contratto non porrebbe fine all’applicazione degli articoli 21 e 22 dell’allegato XIII dello Statuto, ma consentirebbe un’evoluzione della carriera degli agenti che non potrebbe altrimenti avere luogo senza pregiudicare i loro diritti a pensione.

58      A sostegno della seconda parte, il ricorrente fa valere, in primo luogo, che sebbene, per effetto del contratto del 16 maggio 2014, egli abbia certamente acceduto ad un gruppo di funzioni superiore a quello in cui era stato inizialmente assunto, dopo avere superato un procedimento generale di selezione, tuttavia tale nuovo contratto non rientrava nell’ambito di un regime di impiego previsto dal RAA diverso da quello di agente contrattuale e non comportava un’interruzione della sua carriera manifestatasi con un cambiamento sostanziale delle sue funzioni.

59      A tale proposito, il ricorrente sostiene, anzitutto, che né la natura né il livello delle sue funzioni sono cambiati a seguito di tale contratto. Inoltre, se il posto di agente contrattuale rientrante nel GF I aveva una denominazione diversa da quella di agente contrattuale rientrante nel GF II, cui egli ha acceduto con il nuovo contratto, la finalità generale di questi due posti nonché le responsabilità concrete che gli incombevano sarebbero state definite in termini strettamente identici nelle due descrizioni dei posti. Oltre a ciò, come risulterebbe dalla lettera del 16 maggio 2014, il contratto del 16 maggio 2014 comportava un inquadramento nel grado 5, primo scatto, il che implicherebbe, da un lato, la presa in considerazione di una parte dell’esperienza che egli aveva acquisito presso la Commissione nel GF I e, dall’altro, che tale esperienza rientrava nel livello GF II.

60      In secondo luogo, il ricorrente sostiene, in sostanza, che il contratto del 16 maggio 2014 non ha influito né sulla sua iscrizione né sulla sua contribuzione al regime pensionistico dell’Unione.

61      La Commissione contesta gli argomenti dedotti dal ricorrente a sostegno sia della prima che della seconda parte.

62      Poiché le due parti del motivo unico sono strettamente connesse, è opportuno esaminarle congiuntamente.

63      La presente controversia solleva, in sostanza, la questione se la firma, da parte di un agente contrattuale quale il ricorrente, di un nuovo contratto dopo l’entrata in vigore della riforma del 2014 rappresenti un cambiamento del rapporto di lavoro con l’amministrazione dell’Unione, che escluderebbe la possibilità che detto agente possa beneficiare delle disposizioni transitorie relative al coefficiente annuo di maturazione dei diritti a pensione e all’età pensionabile.

64      Occorre interpretare, preliminarmente, l’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato del RAA e, pertanto, precisare quali siano le condizioni che determinano, ai sensi di tale articolo, l’applicazione agli agenti contrattuali degli articoli 21 e 22 dell’allegato XIII dello Statuto.

 Sull’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato del RAA e sulle condizioni di applicazione degli articoli 21 e 22 dell’allegato XIII dello Statuto agli altri agenti rientranti nell’ambito di applicazione del RAA

65      In primo luogo, come ricordato supra al punto 21, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato del RAA, come modificato dal regolamento n. 1023/2013, «[l]’articolo 21, l’articolo 22, a eccezione del paragrafo 4, (...) [dell’]allegato [XIII dello Statuto] si applicano per analogia agli altri agenti impiegati al 31 dicembre 2013».

66      In secondo luogo, occorre rilevare che gli articoli 21 e 22 dell’allegato XIII dello Statuto prevedono, rispettivamente, che il funzionario entrato in servizio nel periodo compreso tra il 1° maggio 2004 e il 31 dicembre 2013 ha diritto a un coefficiente annuo di maturazione dei diritti a pensione dell’1,9% e che, qualora abbia 35 anni di età al 1° maggio 2014 e sia entrato in servizio anteriormente al 1° gennaio 2014, ha diritto a una pensione di anzianità all’età di 64 anni e 8 mesi.

67      Come precisato al considerando 29 del regolamento n. 1023/2013, il legislatore dell’Unione ha previsto, in particolare agli articoli 21 e 22 dell’allegato XIII dello Statuto e all’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato del RAA, «norme transitorie per consentire un’applicazione graduale delle nuove disposizioni e misure, rispettando al contempo i diritti acquisiti e le aspettative legittime del personale assunto prima dell’entrata in vigore [di dette] modifiche dello statuto».

68      In quanto disposizioni transitorie, esse sono oggetto, conformemente a una costante giurisprudenza, di un’interpretazione restrittiva, in ragione della loro natura derogatoria (v. sentenze del 2 settembre 2010, Kirin Amgen, C‑66/09, EU:C:2010:484, punto 33, e del 17 gennaio 2013, Commissione/Spagna, C‑360/11, EU:C:2013:17, punto 18 e giurisprudenza citata) e delle loro implicazioni quanto al bilancio (v., in tal senso, sentenza del 30 giugno 2005, Olesen/Commissione, T‑190/03, EU:T:2005:264, punto 48 e giurisprudenza citata), senza tuttavia che tale interpretazione possa pregiudicare gli obiettivi perseguiti dal legislatore dell’Unione e dal sistema predisposto dallo Statuto e dal RAA (v. sentenza del 14 dicembre 2018, Torné/Commissione, T‑128/17, EU:T:2018:969, punto 80 e giurisprudenza citata).

69      In terzo luogo, dal tenore dell’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato del RAA risulta che il legislatore dell’Unione ha previsto l’applicazione per analogia dell’allegato XIII dello Statuto agli agenti rientranti nell’ambito di applicazione de RAA, sicché gli articoli 21 e 22 di quest’ultimo allegato si applicano a detti agenti nella misura in cui è possibile stabilire un’analogia tra questi ultimi e i funzionari, tenuto conto delle caratteristiche proprie di ciascuna di tali categorie di personale.

70      A tal fine, occorre rammentare, preliminarmente, in qual modo la categoria degli agenti differisca da quella dei funzionari.

71      A tale proposito, in primo luogo, si deve rilevare che la definizione di ciascuna delle diverse categorie di persone impiegate dall’Unione, in qualità di funzionari propriamente detti o come appartenenti alle differenti categorie di agenti coperti dal RAA, corrisponde a legittime esigenze dell’amministrazione dell’Unione e alla natura dei compiti, permanenti o temporanei, che essa ha l’incarico di svolgere (v. sentenza del 19 ottobre 2006, De Smedt/Commissione, F‑59/05, EU:F:2006:105, punto 76 e giurisprudenza citata).

72      In particolare, ai sensi dell’articolo 3 bis del RAA, l’agente contrattuale, ai fini del RAA, è l’agente non assegnato ad un impiego previsto nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa all’istituzione interessata e assunto per svolgere mansioni ad orario parziale o ad orario completo.

73      Inoltre, dal considerando 36 del regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità (GU 2004, L 124, pag. 1), che ha introdotto la categoria degli agenti contrattuali, risulta che a questi ultimi sono generalmente affidati compiti da svolgere sotto la supervisione di funzionari o agenti temporanei. Inoltre, occorre rilevare che, secondo il medesimo considerando di tale regolamento, i diritti e gli obblighi di detti agenti contrattuali erano definiti per analogia con quelli degli agenti temporanei, in particolare per quanto riguarda la sicurezza sociale, le indennità e le condizioni di lavoro.

74      Per contro, i funzionari che, ai sensi dell’articolo 1 bis dello Statuto, «[sono] [tutti coloro che] sia[no] stat[i] nominat[i], alle condizioni in esso previste, ad un impiego permanente presso un’istituzione dell’Unione mediante atto scritto dell’autorità di detta istituzione che ha il potere di nomina» sono gli unici che possono svolgere permanentemente compiti di servizio pubblico.

75      In secondo luogo, occorre sottolineare che, come precisato dalla giurisprudenza, la differenza tra funzionari e agenti risiede non solo nella natura dei compiti che essi devono svolgere ma altresì, in particolare, nel fatto che, mentre il rapporto giuridico tra i funzionari e l’amministrazione è di natura statutaria, di modo che i diritti e gli obblighi dei funzionari possono essere modificati in qualsiasi momento dal legislatore (v., in tal senso, sentenza dell’8 settembre 2020, Commissione e Consiglio/Carreras Sequeros e a., C‑119/19 P e C‑126/19 P, EU:C:2020:676, punto 143 e giurisprudenza citata), la situazione degli agenti disciplinati dal RAA è caratterizzata dalla natura contrattuale del rapporto di impiego (v., in tal senso, sentenza del 19 ottobre 2006, De Smedt/Commissione, F‑59/05, EU:F:2006:105, punto 76 e giurisprudenza citata).

76      Ne consegue che, come correttamente rilevato dalla Commissione in udienza, mentre il funzionario entra e rimane al servizio dell’amministrazione dell’Unione in virtù di un atto di nomina che resta invariato per tutta la sua carriera, un agente contrattuale entra e rimane impiegato in virtù di un contratto ai sensi dell’articolo 3 bis del RAA fintanto che esso produce i suoi effetti. È quindi in virtù di un contratto in vigore che egli è vincolato all’amministrazione dell’Unione e può esercitare le sue funzioni.

77      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre interpretare l’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato del RAA nel senso che esso precisa che, per poter beneficiare delle norme transitorie previste per i funzionari agli articoli 21 e 22 dell’allegato XIII dello Statuto, gli altri agenti devono essere «impiegati al 31 dicembre 2013», vale a dire essere assunti a tale data con un contratto ai sensi dell’articolo 3 bis del RAA.

78      Nel caso di specie, le parti sono in disaccordo, tra l’altro, su cosa debba intendersi per «impiegati al 31 dicembre 2013» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato del RAA.

79      Infatti, a tale proposito, la Commissione sostiene che, affinché gli articoli 21 e 22 dell’allegato XIII dello Statuto siano applicabili agli altri agenti, l’agente deve essere non solo impiegato a una certa data, vale a dire il 31 dicembre 2013, ma anche essere «ancora impiegato/ancora attivo», ossia deve avere mantenuto il suo stato di servizio sia al 31 dicembre 2013 che dopo tale data. Pertanto, secondo la Commissione, qualsiasi cambiamento di contratto comporta un’interruzione del rapporto di impiego con l’amministrazione dell’Unione, sicché l’agente non può beneficiare dell’applicazione degli articoli 21 e 22 dell’allegato XIII dello Statuto.

80      Per contro, il ricorrente sostiene, in sostanza, che, affinché gli articoli 21 e 22 dell’allegato XIII dello Statuto siano applicabili ad un agente rientrante nell’ambito di applicazione del RAA, è sufficiente che quest’ultimo sia assunto con contratto al 31 dicembre 2013, a prescindere da qualsiasi cambiamento di contratto successivo. Pertanto, egli addebita alla Commissione di aggiungere alla condizione di essere «impiegati al 31 dicembre 2013», prevista dall’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato del RAA, una condizione supplementare, vale a dire quella di continuare ad essere impiegato senza interruzione dopo tale data.

81      A questo proposito, occorre rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Commissione non aggiunge una condizione, ma si limita ad interpretare la nozione di «per analogia» figurante all’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato del RAA, la quale implica che gli agenti si trovino in una situazione analoga a quella dei funzionari. Infatti, tale situazione può essere stabilita solo nel caso in cui l’agente non abbia firmato un nuovo contratto che comporti l’inizio di un nuovo rapporto di lavoro con l’amministrazione dell’Unione. A tal riguardo, si deve rammentare che, secondo la giurisprudenza, il contratto corrisponde allo strumento giuridico con cui si concretizza un rapporto di lavoro tra un agente, da una parte, e l’amministrazione dell’Unione, dall’altra. Più precisamente, il Tribunale ha ritenuto che tale rapporto di lavoro può rimanere immutato, anche in seguito alla firma di un nuovo contratto formalmente distinto da quello iniziale, a condizione che quest’ultimo contratto non implichi una modifica sostanziale delle funzioni dell’agente, in particolare del gruppo di funzioni, tale da mettere in discussione la continuità funzionale del suo rapporto di lavoro con l’amministrazione dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 16 settembre 2015, EMA/Drakeford, T‑231/14 P, EU:T:2015:639, punto 40).

82      Pertanto, da tutte le considerazioni che precedono risulta che gli articoli 21 e 22 dell’allegato XIII dello Statuto sono disposizioni transitorie che si applicano, conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato del RAA, per analogia agli altri agenti impiegati al 31 dicembre 2013 e che continuino ad esserlo dopo tale data in virtù di un contratto, come definito supra al punto 81, fino a quando la loro posizione sia esaminata ai fini del calcolo dei diritti a pensione.

83      Siffatta interpretazione consente, da un lato, di riconoscere, pur seguendo un approccio funzionale, il valore giuridico della firma di un nuovo contratto nell’ambito del RAA e, dall’altro, di preservare i diritti acquisiti e le aspettative legittime del personale, conformemente al considerando 29 del regolamento n. 1023/2013.

84      Occorre esaminare alla luce delle osservazioni che precedono se la firma di un nuovo contratto dopo l’entrata in vigore della riforma del 2014 escluda l’applicazione degli articoli 21 e 22 dell’allegato XIII dello Statuto alla situazione del ricorrente.

 Sulla situazione del ricorrente

85      Nel caso di specie, in primo luogo, occorre rammentare che il ricorrente è stato assunto per la prima volta come agente contrattuale nel 2008 con un contratto a tempo determinato che è stato rinnovato a tre riprese e, successivamente, a tempo indeterminato, a decorrere dal 3 maggio 2011. Tale contratto è rimasto in vigore fino alla data in cui ha preso effetto il contratto del 16 maggio 2014, vale a dire il 1° giugno 2014. Pertanto, al 31 dicembre 2013 il ricorrente era impiegato in virtù del contratto firmato nel 2008, vale a dire il contratto di assunzione iniziale. A tale data, egli esercitava le funzioni, rientranti nel GF I, di agente incaricato di mansioni manuali o di servizio di sostegno amministrativo, svolte sotto la supervisione di funzionari o di agenti temporanei, come previsto dalla tabella di cui all’articolo 80, paragrafo 2, del RAA.

86      In secondo luogo, occorre rilevare che, il 16 maggio 2014, il ricorrente ha firmato quello che egli stesso ammette essere «indubbiamente un nuovo contratto». Si tratta, segnatamente, e come confermato dal ricorrente, di un contratto di assunzione in qualità di agente contrattuale a tempo indeterminato con inquadramento nel GF II, grado 5, primo scatto, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 4, del RAA. In particolare, dall’articolo 2 di tale nuovo contratto risulta che, con quest’ultimo, il ricorrente è stato assunto per svolgere le funzioni di agente incaricato di lavori d’ufficio e di segreteria e altre mansioni equivalenti, come previsto nella tabella dell’articolo 80, paragrafo 2, del RAA. Egli ha inoltre completato un periodo di prova di sei mesi sancito da un rapporto di prova. Pertanto, come precisato supra al punto 81, il cambiamento di gruppo di funzioni ha rimesso in discussione la continuità funzionale del rapporto di lavoro del ricorrente con l’amministrazione dell’Unione.

87      Inoltre, nessuno degli argomenti dedotti dal ricorrente nel contesto della seconda parte è atto a dimostrare l’esistenza, nel caso di specie, di una qualsiasi continuità sostanziale delle funzioni che egli ha esercitato.

88      In primo luogo, come ricordato supra al punto 86, è pacifico che, per effetto del contratto del 16 maggio 2014, egli ha acceduto a un posto rientrante in un gruppo di funzioni superiore rispetto a quello in cui era stato assunto inizialmente. In secondo luogo, come ammesso dal ricorrente, la denominazione del posto di agente contrattuale rientrante nel GF I era diversa da quella del posto di agente contrattuale rientrante nel GF II, essendo il primo «assistente amministrativo – spese per gli esperti» mentre il secondo è «responsabile amministrativo – spese per gli esperti». Inoltre, come rilevato dalla Commissione, con il contratto del 16 maggio 2014 il ricorrente è stato assegnato ad un altro posto identificato da un numero diverso. In terzo luogo, il fatto che la descrizione delle funzioni e delle responsabilità contenuta nel profilo dei due posti sia stata formulata in modo identico non dimostra che il ricorrente abbia svolto sostanzialmente le stesse mansioni/funzioni in qualità di agente contrattuale rientrante prima nel GF I e poi nel GF II.

89      Infine, il ricorrente afferma che il suo inquadramento nel grado 5, primo scatto, del GF II previsto dal contratto del 16 maggio 2014 ha comportato la presa in considerazione di una parte dell’esperienza acquisita nel GF I, il che dimostrerebbe che detta esperienza rientrava nel livello GF II. Tuttavia, occorre rilevare che, supponendo che l’inquadramento previsto nel contratto del 16 maggio 2014 abbia comportato la presa in considerazione di una parte dell’esperienza del ricorrente nel GF I, tale circostanza non implica un riconoscimento, con effetti ex tunc, del fatto che le funzioni esercitate dal ricorrente in qualità di agente contrattuale rientrante nel GF I, sotto l’egida di un contratto diverso, rientrassero in realtà nel GF II. Infatti, in occasione della proposta di un nuovo contratto, l’esperienza professionale viene presa in considerazione dall’istituzione ai soli fini dell’inquadramento, con effetti ex nunc. Inoltre, è giocoforza constatare che l’eventuale presa in considerazione di una parte dell’esperienza acquisita dal ricorrente nell’ambito del suo impiego nel GF I come rientrante in realtà nel GF II non dimostra che egli abbia esercitato, dal 1° luglio 2008 e fino alla firma del contratto del 16 maggio 2014, e quindi senza soluzione di continuità, unicamente funzioni rientranti nel GF II. Il ricorrente non fornisce alcun elemento di prova diretto a suffragare tale continuità.

90      Pertanto, il nuovo contratto, con il quale il ricorrente ha acceduto a un nuovo gruppo di funzioni, ha comportato, come precisato supra al punto 81, la cessazione di tutti gli effetti del contratto del 2008 in base al quale egli era «impiegat[o] al 31 dicembre 2013» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato del RAA e, perciò, l’interruzione del rapporto di lavoro con l’amministrazione dell’Unione.

91      In terzo luogo, occorre sottolineare che l’impiego in ragione del nuovo contratto non incide sui diritti acquisiti dal ricorrente sotto la vigenza del contratto del 2008 fino alla data di entrata in vigore del contratto del 16 maggio 2014 per quanto riguarda il coefficiente annuo di maturazione dei diritti a pensione. Infatti, dagli articoli 2 e 3 dell’allegato VIII dello Statuto, applicabili agli agenti in virtù dell’articolo 109 del RAA, risulta che la pensione di un agente contrattuale, quale il ricorrente, dipende dalla somma dei diversi coefficienti annui di maturazione che sono stati accreditati a quest’ultimo durante ogni anno di servizio.

92      Nel caso di specie, poiché il contratto firmato il 16 maggio 2014 ha preso effetto il 1° giugno 2014, il ricorrente ha beneficiato, fino a tale data, del regime pensionistico vigente prima della riforma, mentre, tra il 1° gennaio 2014 e il 1° giugno 2014, egli ha beneficiato del medesimo regime in virtù delle disposizioni transitorie. Pertanto, al momento del calcolo dei suoi diritti a pensione, il ricorrente potrà beneficiare del coefficiente di maturazione dell’1,9% per gli anni di servizio compiuti in forza del contratto del 2008, costituendo detto coefficiente un diritto acquisito del ricorrente, ma beneficerà del coefficiente di maturazione dell’1,8% a decorrere dalla data di entrata in vigore del contratto del 16 maggio 2014.

93      Da tutto quanto precede risulta che il PMO e la DG «Risorse umane» non sono incorsi in un errore di diritto nel ritenere che il contratto del 16 maggio 2014, con cui il ricorrente ha acceduto a un gruppo di funzioni superiore, abbia dato luogo a un nuovo impiego ai fini dell’applicazione dell’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato del RAA, che non consente al ricorrente di beneficiare dell’applicazione delle disposizioni transitorie relative al coefficiente annuo di maturazione dei diritti a pensione e all’età pensionabile.

94      Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dagli altri argomenti dedotti dal ricorrente.

95      In primo luogo, per quanto riguarda l’argomento basato su una presunta analogia con la sentenza del 14 dicembre 2011, De Luca/Commissione (T‑563/10 P, EU:T:2011:746), occorre precisare, al pari della Commissione, che tale sentenza riguarda l’applicazione di una disposizione in materia di assunzione quale l’articolo 12, paragrafo 3, dell’allegato XIII dello Statuto, relativo all’inquadramento nello scatto dei funzionari iscritti in un elenco di candidati idonei prima del 1° maggio 2006 e assunti tra il 1° maggio 2004 e il 30 aprile 2006, ad un funzionario in attività nominato a un impiego diverso in quanto vincitore di un concorso generale e per il quale lo Statuto non prevede disposizioni specifiche. Tuttavia, è giocoforza constatare che la causa che ha dato luogo a detta sentenza non presenta alcuna analogia con la presente causa vertente sull’applicazione a un agente contrattuale delle disposizioni transitorie in materia di diritti a pensione.

96      In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento basato sulla presunta analogia con le sentenze del 16 settembre 2015, EMA/Drakeford, (T‑231/14 P, EU:T:2015:639), e del 5 febbraio 2014, Drakeford/EMA (F‑29/13, EU:F:2014:10), occorre precisare che, come risulta dal punto 81 supra, tale argomento è inconferente nel caso di specie, in quanto il contratto del 16 maggio 2014 è un nuovo contratto che dà al ricorrente accesso a nuove funzioni e, pertanto, comporta l’interruzione del suo rapporto di lavoro con l’amministrazione dell’Unione.

97      In terzo luogo, per quanto riguarda l’argomento del ricorrente secondo cui un nuovo contratto non osterebbe al beneficio degli articoli 21 e 22 dell’allegato XIII dello Statuto, in quanto non comporta discontinuità nell’iscrizione e nella contribuzione al regime pensionistico dell’Unione, si deve rilevare che l’applicazione dei menzionati articoli 21 e 22 dell’allegato XIII dello Statuto agli agenti non può dipendere dall’iscrizione asseritamente ininterrotta al regime pensionistico dell’Unione, bensì dalla continuità funzionale del rapporto di lavoro (v. supra, punto 81).

98      In quarto e ultimo luogo, per quanto riguarda l’argomento del ricorrente diretto, in sostanza, a far valere che la conclusione di un nuovo tipo di contratto non pone fine all’applicazione degli articoli 21 e 22 dell’allegato XIII dello Statuto, bensì consente un’evoluzione della carriera degli agenti che non potrebbe altrimenti avere luogo senza pregiudicare i loro diritti a pensione, occorre ricordare che la conclusione di un nuovo contratto non comporta la perdita dei diritti a pensione già acquisiti. Inoltre, a tale proposito, si deve precisare che le condizioni di iscrizione al regime pensionistico sono, per loro natura e fatto salvo il rispetto dei diritti acquisiti, condizioni che possono cambiare in futuro per volontà del legislatore dell’Unione.

99      Alla luce di tutto quanto precede, occorre respingere in quanto infondato il motivo unico del ricorso e, pertanto, il ricorso nella sua integralità.

 Sulle spese

100    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il ricorrente, rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      Il sig. Maxime Picard è condannato alle spese.

Kanninen

Jaeger

Półtorak

Porchia

 

      Stancu

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 24 marzo 2021.

Firme


Indice


Fatti

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

Sulla ricevibilità

Nel merito

Sull’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato del RAA e sulle condizioni di applicazione degli articoli 21 e 22 dell’allegato XIII dello Statuto agli altri agenti rientranti nell’ambito di applicazione del RAA

Sulla situazione del ricorrente

Sulle spese


*      Lingua processuale: il francese.