Language of document : ECLI:EU:T:2023:67

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

15 febbraio 2023 (*)

«Energia – Competenza dell’ACER – Recesso del Regno Unito dall’Unione – Errore di diritto – Articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) 2019/943 – Articolo 92 dell’accordo di recesso – Regime di esenzione ad hoc di cui all’articolo 308 e all’allegato 28 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»

Nella causa T‑492/21,

Aquind Ltd, con sede a Londra (Regno Unito),

Aquind Energy Sàrl, con sede a Lussemburgo (Lussemburgo),

Aquind SAS, con sede a Rouen (Francia),

rappresentate da S. Goldberg, solicitor, ed E. White, avvocato,

ricorrenti,

contro

Agenzia europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER), rappresentata da P. Martinet ed E. Tremmel, in qualità di agenti, assistiti da B. Creve, avvocato,

convenuta,

sostenuta da

Parlamento europeo, rappresentato da A. Tamás e O. Denkov, in qualità di agenti,

e da

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da A. Lo Monaco, L. Vétillard ed É. Sitbon, in qualità di agenti,

intervenienti,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto, al momento della deliberazione, da V. Tomljenović, presidente, P. Škvařilová-Pelzl e I. Nõmm (relatore), giudici,

cancelliere: I. Kurme, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento,

in seguito all’udienza del 24 ottobre 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il loro ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, le ricorrenti, Aquind Ltd, Aquind Energy Sàrl e Aquind SAS, chiedono l’annullamento della decisione della commissione dei ricorsi dell’Agenzia europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) del 4 giugno 2021 riguardante una domanda di esenzione relativa ad un interconnettore elettrico che collega la rete di trasmissione di energia elettrica britannica e quella francese (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

 Fatti

2        La Aquind Ltd è una società per azioni costituita nel Regno Unito. Essa è promotrice di un progetto di un interconnettore elettrico che collega la rete di trasmissione di energia elettrica britannica e quella francese (in prosieguo: l’«interconnettore Aquind»).

3        Il 17 maggio 2017 la ricorrente ha presentato una domanda volta ad ottenere un’esenzione per l’interconnettore Aquind ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (GU 2009, L 211, pag. 15). Tale domanda è stata presentata alle autorità nazionali di regolamentazione francese, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) e del Regno Unito, l’Office of Gas and Electricity Markets (OFGEM, autorità per il gas e il mercato elettrico).

4        Non essendo pervenute ad un accordo sulla domanda di esenzione, le autorità nazionali di regolamentazione hanno trasmesso quest’ultima, rispettivamente il 29 novembre e il 19 dicembre 2017, all’ACER, conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento n. 714/2009, affinché quest’ultima adottasse essa stessa la decisione.

5        Con decisione del 19 giugno 2018, l’ACER ha respinto la domanda di esenzione per l’interconnettore Aquind (in prosieguo: la «decisione dell’ACER»).

6        Avverso tale decisione, il 17 agosto 2018 la Aquind Ltd ha presentato un ricorso dinanzi alla commissione dei ricorsi dell’ACER (in prosieguo: la «commissione dei ricorsi»).

7        Con decisione del 17 ottobre 2018, la commissione dei ricorsi ha confermato la decisione dell’ACER e ha quindi respinto la domanda di esenzione per l’interconnettore Aquind.

8        Con atto di ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 14 dicembre 2018, la Aquind Ltd ha impugnato tale decisione. Con sentenza del 18 novembre 2020, Aquind/ACER (T‑735/18, con impugnazione pendente, EU:T:2020:542), il Tribunale ha annullato la suddetta decisione.

9        Il 5 febbraio 2021 la commissione dei ricorsi ha riaperto il procedimento relativo al ricorso proposto dalla Aquind Ltd avverso la decisione dell’ACER.

10      Il 19 maggio 2021 si è tenuta un’udienza dinanzi alla commissione dei ricorsi.

11      Il 4 giugno 2021 la commissione dei ricorsi ha adottato la decisione impugnata, nella quale ha dichiarato che il ricorso era irricevibile, con la motivazione che, a seguito della Brexit, essa non disponeva più della competenza a statuire nell’ambito del procedimento relativo alla domanda di esenzione per l’interconnettore Aquind.

 Conclusioni delle parti

12      Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare l’ACER alle spese.

13      L’ACER, sostenuta in tal senso dal Parlamento europeo, chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare le ricorrenti alle spese.

14      Il Consiglio dell’Unione europea chiede, in sostanza, il rigetto del ricorso.

 In diritto

15      A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi di ricorso. Il primo motivo verte sul fatto che la commissione dei ricorsi ha commesso un errore dichiarandosi incompetente a seguito della Brexit e respingendo quindi il ricorso proposto dinanzi ad essa in quanto irricevibile. Il secondo motivo verte su una violazione dei requisiti di cui all’articolo 25, paragrafo 3, ed all’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (GU 2019, L 158, pag. 22), nonché di varie disposizioni della decisione n. 1-2011 della commissione dei ricorsi, adottata il 1º dicembre 2011, che stabilisce le proprie regole di organizzazione e di procedura.

 Sul primo motivo di ricorso, vertente su un errore di diritto in cui è incorsa la commissione dei ricorsi dichiarandosi incompetente a seguito della Brexit

16      Nell’ambito del primo motivo di ricorso, le ricorrenti fanno valere che, nonostante la Brexit, la commissione dei ricorsi rimaneva competente a valutare nuovamente la decisione dell’ACER in seguito all’annullamento, da parte del Tribunale, della sua decisione del 17 ottobre 2018. In effetti, esse sostengono che, in applicazione dell’articolo 266 TFUE, detta commissione era tenuta ad adottare una nuova decisione corrispondente a quella che essa avrebbe adottato se non avesse commesso gli errori individuati dal Tribunale e sottolineano che la competenza della commissione dei ricorsi deriva direttamente dagli articoli 19 e 20 del regolamento (CE) n. 713/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (GU 2009, L 211, pag. 1), nel frattempo divenuti articoli 28 e 29 del regolamento 2019/942, e dall’esistenza di un ricorso pendente.

17      Le ricorrenti sottolineano altresì che, al fine di prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del 18 novembre 2020, Aquind/ACER (T‑735/18, con impugnazione pendente, EU:T:2020:542), in applicazione dell’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento n. 713/2009 e dell’articolo 29 del regolamento 2019/942, la commissione dei ricorsi avrebbe dovuto porre rimedio agli errori commessi riformando la decisione dell’ACER sulla base dei poteri da essa detenuti all’epoca e della procedura allora applicabile, al fine di eliminare l’illegittimità constatata in detta sentenza. Esse ritengono che, al pari dei ricorsi ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la ricevibilità del ricorso dinanzi alla commissione dei ricorsi debba essere valutata in funzione della situazione quale essa si presentava al momento in cui il ricorso è stato depositato e fanno valere che la decisione dell’ACER e il ricorso contro quest’ultima dinanzi alla commissione dei ricorsi sono anteriori all’entrata in vigore del regolamento 2019/942 e della Brexit.

18      L’ACER, sostenuta dal Parlamento, conclude per il rigetto di tale motivo.

19      Si deve ricordare che, ai sensi dell’articolo 266 TFUE, l’istituzione, l’organo o l’organismo da cui emana l’atto annullato sono tenuti a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza che ha pronunciato l’annullamento di tale atto comporta. A tale riguardo, la Corte ha statuito che, per conformarsi alla sentenza e dare ad essa piena esecuzione, l’istituzione, l’organo o l’organismo in questione sono tenuti a rispettare non solo il dispositivo di tale sentenza, ma anche la motivazione da cui quest’ultima discende e che ne costituisce il sostegno necessario, nel senso che è indispensabile per determinare il senso esatto di quanto è stato dichiarato nel dispositivo (sentenza del 26 aprile 1988, Asteris e a./Commissione, 97/86, 99/86, 193/86 e 215/86, EU:C:1988:199, punto 27).

20      Occorre, tuttavia, interrogarsi, ancor prima che sull’adozione di tali provvedimenti da parte dell’istituzione, dell’organo o dell’organismo da cui emana l’atto annullato, sulla competenza di questi ultimi, posto che essi possono agire unicamente entro i limiti della loro competenza d’attribuzione (v., in tal senso, sentenza del 14 giugno 2016, Commissione/McBride e a., C‑361/14 P, EU:C:2016:434, punto 36 e giurisprudenza citata).

21      Inoltre, l’obbligo di agire ai sensi dell’articolo 266 del TFUE non costituisce una fonte di competenza per l’istituzione, l’organo o l’organismo in questione, né consente a questi ultimi di avvalersi di una base giuridica che nel frattempo è stata abrogata (v., in tal senso, sentenze del 14 giugno 2016, Commissione/McBride e a., C‑361/14 P, EU:C:2016:434, punto 38, e del 29 aprile 2020, Tilly-Sabco/Consiglio e Commissione, T‑707/18, non pubblicata, EU:T:2020:160, punto 44).

22      Infatti, l’obbligo di agire derivante dall’articolo 266 TFUE non dispensa l’istituzione, l’organo o l’organismo in questione dalla necessità di fondare l’atto contenente i provvedimenti necessari all’esecuzione della sentenza di annullamento su una base giuridica che, da un lato, l’autorizzi ad adottare tale atto e, dall’altro, sia in vigore alla data di adozione di tale atto (sentenza del 19 giugno 2019, C & J Clark International, C‑612/16, non pubblicata, EU:C:2019:508, punto 40).

23      Di conseguenza, la prima fase consiste nel determinare se un’istituzione, un organo o un organismo sia competente ad agire e, in caso affermativo, sulla base di quale disposizione specifica del diritto dell’Unione europea. Solo dopo si possono individuare le norme sostanziali e procedurali precise che disciplinano l’azione di tale istituzione. Tuttavia, qualora non vi sia alcuna base giuridica vigente nel momento in cui un’istituzione, un organo o un organismo dell’Unione intende adottare una determinata decisione, non è possibile invocare i principi che disciplinano la successione delle norme nel tempo per applicare ad atti adottati nel passato disposizioni sostanziali che erano in precedenza applicabili (conclusioni dell’avvocato generale Sharpston nella causa Commissione/McBride e a., C‑361/14 P, EU:C:2016:25, paragrafo 86; v. altresì, in tal senso, sentenza del 25 ottobre 2007, SP e a./Commissione, T‑27/03, T‑46/03, T‑58/03, T‑79/03, T‑80/03, T‑97/03 e T‑98/03, EU:T:2007:317, punto 117).

24      Alla luce di tale giurisprudenza, occorre verificare se, successivamente alla pronuncia della sentenza del 18 novembre 2020, Aquind/ACER (T‑735/18, con impugnazione pendente, EU:T:2020:542), la commissione dei ricorsi fosse in grado di fondare l’atto contenente i provvedimenti necessari all’esecuzione di detta sentenza su una base giuridica che, da un lato, l’autorizzasse ad adottare tale atto, e, dall’altro, fosse in vigore alla data di adozione di tale atto.

25      Ciò impone di determinare, nel caso di specie, in che cosa avrebbero potuto consistere i provvedimenti resi necessari dalla sentenza del 18 novembre 2020, Aquind/ACER (T‑735/18, con impugnazione pendente, EU:T:2020:542).

26      A questo proposito, è importante ricordare che la Aquind Ltd aveva presentato al CRE e all’OFGEM una domanda volta ad ottenere un’esenzione per l’interconnettore Aquind ai sensi dell’articolo 17 del regolamento n. 714/2009. In mancanza di accordo tra queste due autorità nazionali di regolamentazione, la domanda di esenzione era stata trasmessa all’ACER conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento n. 714/2009.

27      Con decisione dell’ACER del 19 giugno 2018, la domanda di esenzione per l’interconnettore Aquind è stata respinta. L’ACER ha ritenuto che la Aquind Ltd non soddisfacesse una delle condizioni necessarie per ottenere un’esenzione, ossia quella prevista all’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 714/2009, secondo la quale il livello del rischio connesso con gli investimenti sia tale che gli investimenti non avrebbero luogo se non fosse concessa un’esenzione. Con la decisione del 17 ottobre 2018, la commissione dei ricorsi ha confermato la decisione dell’ACER e ha pertanto respinto la domanda di esenzione per l’interconnettore Aquind.

28      Con sentenza del 18 novembre 2020, Aquind/ACER (T‑735/18, con impugnazione pendente, EU:T:2020:542), il Tribunale ha annullato la decisione della commissione dei ricorsi del 17 ottobre 2018 considerando, da un lato, che quest’ultima aveva effettuato un controllo ristretto della decisione dell’ACER e, dall’altro, che essa aveva creato una condizione supplementare, non prevista dalla normativa, alla concessione di deroghe per i nuovi interconnettori, esigendo la previa presentazione di una domanda di sostegno finanziario per gli investimenti connessi a un progetto di interesse comune anteriormente all’introduzione di una domanda di esenzione.

29      Alla luce della sentenza del 18 novembre 2020, Aquind/ACER (T‑735/18, con impugnazione pendente, EU:T:2020:542), i provvedimenti che la sua esecuzione potrebbe comportare consistono in un nuovo controllo della decisione dell’ACER da parte della commissione dei ricorsi, non limitato a quello dell’errore manifesto di valutazione, evitando al contempo di ripetere, in sede di valutazione della condizione relativa al livello del rischio connesso con gli investimenti, l’errore accertato dal Tribunale, relativo alla necessità della previa presentazione di una domanda di sostegno finanziario.

30      A tale riguardo, e contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, questi provvedimenti non possono consistere nell’adozione d’ufficio di una decisione che conceda loro l’esenzione richiesta. Invero, dalla sentenza del 18 novembre 2020, Aquind/ACER (T‑735/18, con impugnazione pendente, EU:T:2020:542), non risulta che il Tribunale abbia considerato che la condizione riguardante il livello di rischio connesso all’investimento, quale prevista all’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 714/2009, fosse soddisfatta e che la commissione dei ricorsi fosse tenuta ad adottare una nuova decisione che concedesse l’esenzione.

31      Essendo individuato il tipo di misure necessarie all’esecuzione della sentenza di annullamento, occorre determinare se, alla data di adozione della decisione impugnata, vale a dire il 4 giugno 2021, esistesse una base giuridica in vigore che autorizzasse la commissione dei ricorsi ad adottare un atto contenente tale tipo di misure.

32      In proposito, occorre precisare che le disposizioni relative alla base giuridica e al procedimento seguito fino all’adozione della decisione impugnata rientrano nelle norme di procedura (v., in tal senso, sentenze del 29 marzo 2011, ThyssenKrupp Nirosta/Commissione, C‑352/09 P, EU:C:2011:191, punto 90; del 12 settembre 2007, González y Díez/Commissione, T‑25/04, EU:T:2007:257, punto 60, e del 31 marzo 2009, ArcelorMittal Luxembourg e a./Commissione, T‑405/06, EU:T:2009:90, punto 67). Ebbene, secondo costante giurisprudenza, le norme procedurali si considerano generalmente applicabili a tutte le controversie pendenti al momento in cui esse entrano in vigore (v. sentenza del 26 marzo 2015, Commissione/Moravia Gas Storage, C‑596/13 P, EU:C:2015:203, punto 33 e giurisprudenza citata).

33      Nel caso di specie, quando il Tribunale ha annullato la decisione della commissione dei ricorsi del 17 ottobre 2018 e quest’ultima ha pertanto dovuto nuovamente esaminare la decisione dell’ACER, la base giuridica che l’abilitava ad esaminare i ricorsi avverso decisioni dell’ACER, incluse quelle in materia di esenzione, figurava all’articolo 28 del regolamento 2019/942. Infatti, il regolamento 2019/942 ha sostituito il regolamento n. 713/2009 ed è entrato in vigore il 4 luglio 2019, vale a dire prima dell’adozione della decisione impugnata. Quindi, le disposizioni dell’articolo 28 del regolamento 2019/942 erano, in linea di principio, applicabili al caso di specie (v., in tal senso, sentenza del 7 settembre 2022, BNetzA/ACER, T‑631/19, EU:T:2022:509, punti 21 e 81). Quanto all’ACER, la base giuridica che l’autorizzava ad adottare una decisione su una domanda di esenzione figurava all’articolo 10 del regolamento 2019/942 e all’articolo 63, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell’energia elettrica (GU 2019, L 158, pag. 54).

34      Tuttavia, tali disposizioni, che autorizzano l’ACER ad esaminare una domanda di esenzione relativa ad un interconnettore e quelle che autorizzano la commissione dei ricorsi a valutare la decisione dell’ACER sulla predetta domanda possono trovare applicazione solo nell’ipotesi in cui, come previsto all’articolo 2, punto 1, del regolamento 2019/943 nonché, del resto, all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 714/2009, la linea di trasmissione attraversi o si estenda oltre una frontiera tra Stati membri e colleghi i sistemi nazionali di trasmissione degli Stati membri

35      Per contro, i regolamenti 2019/942 e 2019/943 non autorizzano l’ACER ad esaminare una domanda di esenzione relativa ad un interconnettore tra uno Stato membro e uno Stato terzo né, a fortiori, attribuiscono alla commissione dei ricorsi la competenza a valutare la decisione dell’ACER su una tale domanda.

36      Orbene, a seguito della Brexit, il progetto di interconnettore Aquind riguarda ormai un interconnettore tra uno Stato membro e uno Stato terzo. Ne consegue che né l’ACER né la commissione dei ricorsi potevano fondare un atto contenente i provvedimenti necessari all’esecuzione della sentenza del 18 novembre 2020, Aquind/ACER (T‑735/18, con impugnazione pendente, EU:T:2020:542), sulla base giuridica che, inizialmente, le abilitava ad adottare tale atto.

37      Alla luce di tale conclusione, occorre stabilire se l’ACER e la commissione dei ricorsi potessero fondare un atto contenente i provvedimenti di esecuzione della sentenza del 18 novembre 2020, Aquind/ACER (T‑735/18, con impugnazione pendente, EU:T:2020:542), su una base giuridica diversa da quella contenuta nei regolamenti 2019/942 e 2019/943.

38      A questo proposito, il rapporto tra l’Unione e il Regno Unito è disciplinato dalle disposizioni dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU 2020, L 29, pag. 7; in prosieguo: l’«accordo di recesso») e da quelle dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (GU 2021, L 149, pag. 10; in prosieguo: l’«ASCC»).

39      In primo luogo, per quanto riguarda l’accordo di recesso, l’articolo 92 di quest’ultimo, rubricato «Procedure amministrative in corso», prevede, al suo paragrafo 1, quanto segue:

«Le istituzioni, organi e organismi dell’Unione restano competenti per le procedure amministrative avviate prima della fine del periodo di transizione riguardanti: a) il rispetto del diritto dell’Unione da parte del Regno Unito o delle persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite nel Regno Unito; o b) il rispetto del diritto dell’Unione per quanto attiene alla concorrenza nel Regno Unito».

40      L’articolo 92, paragrafo 4, dell’accordo di recesso dispone che l’Unione trasmetta al Regno Unito, entro tre mesi dalla fine del periodo di transizione, un elenco contenente ogni singola procedura amministrativa in corso rientrante nell’ambito di applicazione del paragrafo 1.

41      Anzitutto, una disposizione il cui senso sia chiaro e privo di ambiguità non necessita di alcuna interpretazione (sentenze del 25 novembre 2009, Germania/Commissione, T‑376/07, EU:T:2009:467, punto 22, e del 13 luglio 2018, Société générale/BCE, T‑757/16, EU:T:2018:473, punto 33). Orbene, una semplice lettura dell’articolo 92, paragrafo 1, dell’accordo di recesso consente di concludere che l’ambito di applicazione di quest’ultimo non si estende alle procedure amministrative riguardanti le domande di esenzione per interconnettori, ai sensi dell’articolo 63 del regolamento 2019/943. Infatti, l’articolo 92 dell’accordo di recesso attribuisce la competenza alle istituzioni, organi e organismi dell’Unione solo in determinate procedure amministrative che mettono in causa le istituzioni, gli organi e gli organismi del Regno Unito o delle persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite nel Regno Unito in merito al rispetto del diritto dell’Unione. Le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione restano quindi competenti ad indagare e, se del caso, sanzionare tali istituzioni, organi e organismi del Regno Unito e le persone fisiche o giuridiche ivi residenti o stabilite qualora sia stata avviata una procedura prima della fine del periodo di transizione.

42      Inoltre, e a tal riguardo, la Commissione ha confermato alla commissione dei ricorsi, con messaggio di posta elettronica del 10 maggio 2021, che il procedimento amministrativo relativo alla presente causa non figurava nell’elenco dei procedimenti amministrativi, redatto in applicazione dell’articolo 92, paragrafo 4, dell’accordo di recesso. Occorre precisare che tale disposizione prevede senza ambiguità che l’elenco trasmesso al Regno Unito entro tre mesi dalla fine del periodo di transizione riguarda «ogni singola» procedura amministrativa in corso rientrante nell’ambito di applicazione del paragrafo 1 e che non si tratta quindi di un elenco «meramente informativo», contrariamente a quanto affermano le ricorrenti.

43      Inoltre, e nello stesso senso, alla data del 27 gennaio 2021, il CRE e l’OFGEM hanno pubblicato sui loro rispettivi siti Internet un comunicato indicante che era stato deciso di chiudere il procedimento di domanda di esenzione per l’interconnettore Aquind per il motivo che il regime di esenzione previsto dall’articolo 63 del regolamento 2019/942 non era più applicabile a tale progetto in seguito al ritiro del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione.

44      Infine, e contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, l’articolo 92 dell’accordo di recesso non riflette un principio generale secondo cui i procedimenti in corso non dovrebbero essere interrotti dalla Brexit. Come giustamente sottolineato dall’ACER, tale disposizione costituisce, al contrario, un’eccezione al principio generale secondo cui il diritto dell’Unione – e, quindi, la competenza degli organi dell’Unione – non si applicava più al Regno Unito dopo il suo recesso dall’Unione e dall’ordinamento giuridico dell’Unione.

45      In secondo luogo, per quanto riguarda l’ASCC, all’articolo 309 esso dispone quanto segue:

«Ciascuna parte provvede affinché le esenzioni concesse alle interconnessioni tra l’Unione europea e il Regno Unito a norma dell’articolo 63 del regolamento [2019/943] nelle rispettive giurisdizioni, e le cui condizioni si estendono oltre il periodo transitorio, continuino ad applicarsi conformemente al diritto delle rispettive giurisdizioni e alle condizioni applicabili».

46      L’articolo 309 dell’ASCC, il cui senso è chiaro e privo di ambiguità, non richiede alcuna interpretazione. Infatti, esso riguarda solo le esenzioni «concesse», vale a dire quelle esistenti, e non riguarda quindi le domande di esenzione che sono ancora oggetto di esame. Pertanto, la commissione dei ricorsi non può prendere i provvedimenti necessari all’esecuzione della sentenza del 18 novembre 2020, Aquind/ACER (T‑735/18, con impugnazione pendente, EU:T:2020:542), concedendo, ai sensi dell’articolo 309 dell’ASCC, l’esenzione per l’interconnettore Aquind.

47      L’ASCC ha previsto un regime di esenzione specifica all’articolo 308 e all’allegato 28. Infatti, tale disposizione e l’allegato cui essa rinvia prevedono che una parte possa decidere di non applicare gli articoli 306 e 307 dell’ASCC – che prevedono in particolare taluni oneri per l’accesso alle reti, la connessione alle reti o l’uso delle stesse – per la costruzione di nuove infrastrutture se il rischio connesso con gli investimenti nell’infrastruttura è tale che gli investimenti non avrebbero luogo se non fosse concessa un’esenzione.

48      Tuttavia, né l’articolo 308 e l’allegato 28 né, del resto, alcun’altra disposizione dell’ASCC conferisce una qualsivoglia competenza all’ACER e, di conseguenza, alla commissione dei ricorsi, per pronunciarsi su domande di esenzione per interconnettori elettrici. Come ha giustamente sottolineato la commissione dei ricorsi, l’attuazione di un sistema di esenzione implica adattamenti ed interventi da parte degli Stati membri interessati e del Regno Unito.

49      Inoltre, l’ambito di applicazione del regime di esenzione alle regole del mercato interno dell’Unione, da un lato, e quello del regime di esenzione di cui all’articolo 308 e all’allegato 28 dell’ASCC, dall’altro, sono diversi. Infatti, il secondo regime riguarda unicamente deroghe alle norme dell’ASCC, vale a dire quelle di cui all’articolo 306 di detto accordo, relative all’accesso dei terzi alle reti di trasmissione e di distribuzione, e quelle contenute all’articolo 307 del medesimo accordo, relative alla gestione del sistema e alla separazione degli operatori di reti di trasmissione.

50      Pertanto, le ricorrenti non possono basarsi sull’articolo 308 e sull’allegato 28 dell’ACC per sostenere che la commissione dei ricorsi era competente a prendere i provvedimenti necessari all’esecuzione della sentenza del 18 novembre 2020, Aquind/ACER (T‑735/18, con impugnazione pendente, EU:T:2020:542).

51      Ne consegue che non esiste alcuna disposizione equivalente all’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento n. 713/2009 né all’articolo 29 del regolamento 2019/942 che conferisca all’ACER e alla commissione dei ricorsi la competenza ad agire nel caso di un interconnettore tra uno Stato membro e uno Stato terzo e che le abbia autorizzate ad applicare le norme sostanziali di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 714/2009 e all’articolo 63 del regolamento 2019/943.

52      Nessuno degli argomenti delle ricorrenti consente di rimettere in discussione la fondatezza del ragionamento della commissione dei ricorsi.

53      In primo luogo, si deve respingere l’argomento delle ricorrenti secondo cui la «restitutio in integrum» implicherebbe che l’ACER riprenda la procedura di cui era stata investita al punto in cui l’illegittimità si è manifestata e che essa adotti una nuova decisione che non contenga l’illegittimità constatata nella sentenza del Tribunale e che accolga quindi la domanda di esenzione.

54      Infatti, tale argomento non è sufficiente a rimettere in discussione il fatto che la commissione dei ricorsi non sia più competente ad esaminare la decisione dell’ACER. Inoltre, come sottolineato al punto 30 supra, il Tribunale non ha dichiarato che la condizione riguardante il livello di rischio connesso all’investimento, quale prevista all’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 714/2009, era soddisfatta e che la commissione dei ricorsi era tenuta ad adottare una nuova decisione che concedesse l’esenzione.

55      In secondo luogo, le ricorrenti fanno valere che le decisioni relative a domande di esenzione sono per loro natura dichiarative e producono effetti dalla data della domanda in questione. Esse sostengono che ciò comporterebbe che l’esenzione oggetto della loro domanda presentata nel 2017 dovrebbe essere considerata un’«eccezione esistente» ai sensi dell’articolo 309 dell’ASCC.

56      Tale argomento non può essere accolto. Infatti, la commissione dei ricorsi ha giustamente considerato che una decisione che accoglieva una domanda di esenzione per un interconnettore era un atto che produceva effetti sin dalla sua adozione e che, pertanto, la situazione giuridica del suo beneficiario veniva modificata solo a partire dal momento di tale adozione. Una simile decisione non può quindi creare nuovi diritti con effetto retroattivo a far data dalla domanda di esenzione.

57      In terzo luogo, le ricorrenti ritengono erroneamente che l’articolo 29 del regolamento 2019/942 conferisca alla commissione dei ricorsi una competenza a prendere i provvedimenti necessari all’esecuzione della sentenza del 18 novembre 2020, Aquind/ACER (T‑735/18, oggetto di impugnazione, EU:T:2020:542).

58      Infatti, l’ultima frase dell’articolo 29 del regolamento 2019/942 dispone che «[l]’ACER adotta i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia», così ribadendo il contenuto dell’articolo 266 TFUE. Orbene, alla luce delle considerazioni relative a quest’ultimo articolo figuranti ai punti da 19 a 22 supra, neppure l’obbligo di agire risultante dall’articolo 29 del regolamento 2019/942 può costituire una fonte di competenza per l’ACER né consentire a quest’ultima di fondarsi su una base giuridica che, nel frattempo, ha cessato di essere applicabile al caso di specie. Pertanto, il controllo esercitato dalla commissione dei ricorsi sulla decisione dell’ACER nell’ambito dell’adozione di provvedimenti necessari all’esecuzione della sentenza del 18 novembre 2020, Aquind/ACER (T‑735/18, con impugnazione pendente, EU:T:2020:542), esigeva che detta commissione dei ricorsi fosse competente al momento in cui essa prendeva la decisione impugnata, il che non si è verificato nel caso di specie.

59      Alla luce di quanto precede, la commissione dei ricorsi non è incorsa in un errore di diritto nel considerare che, a seguito della Brexit, essa non era più competente a statuire sulla decisione dell’ACER adottando i provvedimenti necessari all’esecuzione della sentenza del 18 novembre 2020, Aquind/ACER (T‑735/18, con impugnazione pendente, EU:T:2020:542).

60      Ne consegue che il primo motivo di ricorso deve essere respinto.

 Sul secondo motivo di ricorso, vertente su una violazione dei requisiti di cui allarticolo 25, paragrafo 3, e dellarticolo 28, paragrafo 4, del regolamento 2019/942 nonché di varie disposizioni del regolamento di procedura della commissione dei ricorsi

61      Le ricorrenti adducono che la commissione dei ricorsi ha violato l’articolo 25, paragrafo 3, e l’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento 2019/942 nonché le disposizioni del suo stesso regolamento di procedura. Infatti, esse si dolgono del fatto che uno dei membri della commissione dei ricorsi fosse assente all’udienza del 19 maggio 2021, contestano agli altri membri di detta commissione il loro atteggiamento silenzioso nel corso dell’udienza, invocano il carattere insufficientemente dettagliato del verbale di tale udienza e rilevano che, in assenza di pubblicazione, sul sito Internet dell’ACER, del verbale della riunione di delibera dei membri della commissione dei ricorsi, per loro è impossibile sapere se tutti i membri di detta commissione fossero presenti a tale riunione e avessero partecipato al processo decisionale.

62      L’ACER, sostenuta dal Parlamento, conclude per il rigetto di tale motivo in quanto sostanzialmente inoperante, nella misura in cui, in assenza delle irregolarità asserite dalle ricorrenti, la decisione impugnata non poteva essere diversa nel merito.

63      Secondo una giurisprudenza costante, una parte ricorrente non ha alcun interesse legittimo all’annullamento, per vizio di forma, di una decisione, nel caso in cui l’amministrazione non disponga di alcun margine di valutazione e sia tenuta ad agire come ha fatto, poiché, in tale ipotesi, l’annullamento di detta decisione potrebbe dare luogo solo all’adozione di una nuova decisione, identica, nella sostanza, a quella annullata (sentenza del 6 luglio 1983, Geist/Commissione, 117/81, EU:C:1983:191, punto 7; v. altresì, in tal senso, sentenze del 4 febbraio 2016, Italian International Film/EACEA, T‑676/13, EU:T:2016:62, punto 54, e del 7 luglio 2021, HM/Commissione, T‑587/16 RENV, non pubblicata, EU:T:2021:415, punto 30).

64      A fortiori, una parte ricorrente non dimostra di vantare un interesse a chiedere, sulla base di un determinato motivo, l’annullamento di una decisione di diniego di agire in una data materia laddove l’istituzione di cui trattasi non disponga, in nessun caso, della competenza per agire al riguardo, cosicché l’annullamento di una siffatta decisione sulla base di tale motivo potrebbe portare unicamente all’adozione di una nuova decisione di rifiuto di agire in tale materia (ordinanza del 14 luglio 2020, Shindler e a./Commissione, T‑627/19, EU:T:2020:335, punto 49).

65      Orbene, dall’esame del primo motivo risulta che, in ogni caso, la commissione dei ricorsi non era più competente, a seguito della Brexit, ad adottare i provvedimenti necessari all’esecuzione della sentenza del 18 novembre 2020, Aquind/ACER (T‑735/18, con impugnazione pendente, EU:T:2020:542).

66      Di conseguenza, come giustamente osservato dall’ACER, si deve respingere il secondo motivo di ricorso in quanto inoperante, senza che sia necessario esaminarne la fondatezza e, pertanto, respingere integralmente il ricorso.

 Sulle spese

67      A norma dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Nondimeno, a norma dell’articolo 135 di detto regolamento, per ragioni di equità, il Tribunale può decidere che una parte soccombente sostenga, oltre alle proprie spese, soltanto una quota delle spese dell’altra parte, oppure che essa non debba essere condannata a tale titolo.

68      Nel caso di specie, sebbene le ricorrenti siano risultate soccombenti, resta il fatto che l’incompetenza della commissione dei ricorsi sia conseguenza della Brexit. Tale evento indipendente dalla volontà delle ricorrenti è intervenuto nel corso del procedimento dinanzi agli organi dell’ACER, dopo l’annullamento, da parte del Tribunale, della decisione iniziale della commissione dei ricorsi. In considerazione di tali peculiari circostanze, il Tribunale ritiene di operare un’equa valutazione del caso di specie decidendo che le ricorrenti e l’ACER sopportano ciascuna le proprie spese.

69      Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, le spese sostenute dalle istituzioni intervenute nella causa restano a loro carico. Il Parlamento e il Consiglio si faranno quindi carico delle proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Aquind Ltd, la Aquind SAS, la Aquind Energy Sàrl e l’Agenzia europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) sopporteranno ciascuna le proprie spese.

3)      Le spese sostenute dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea resteranno a loro carico.

Tomljenović

Škvařilová-Pelzl

Nõmm

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 15 febbraio 2023.

Firme


*      Lingua processuale: l’inglese.