Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) 12 maggio 2009 – CHEMK e KF / Consiglio e Commissione
(causa T‑190/08)
«Ricorso di annullamento – Termine di ricorso – Irricevibilità parziale – Intervento»
1. Ricorso di annullamento – Termini – Dies a quo – Atto da notificare – Calcolo – Superamento del termine – Irricevibilità (Art. 230, quinto comma, CE; regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, artt. 101, n. 1, e 102, n. 2) (v. punti 19-23)
2. Procedura – Intervento – Parte che non può essere considerata chiamata in causa come litisconsorte in ragione della proposizione tardiva del ricorso di annullamento nei suoi confronti – Ammissibilità (Statuto della Corte di giustizia, art. 40, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, artt. 115 e 116) (v. punti 24-26)
Oggetto
| Annullamento parziale del regolamento (CE) del Consiglio 25 febbraio 2008, n. 172, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di ferrosilicio originarie della Repubblica popolare cinese, dell’Egitto, del Kazakstan, dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Russia (GU L 55, pag. 6) e, in subordine, annullamento della decisione della Commissione 28 febbraio 2008, che respinge la richiesta delle ricorrenti di sospendere i dazi antidumping. |
Dispositivo
1) | | Il ricorso è irricevibile nella parte in cui è diretto contro la decisione della Commissione 28 febbraio 2008, che respinge la richiesta della Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) e della Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF) di sospendere i dazi antidumping. |
2) | | La Commissione è ammessa a intervenire nella causa T‑190/08 a sostegno delle conclusioni del Consiglio. |
3) | | Il cancelliere comunicherà alla Commissione copia di tutti gli atti di causa notificati alle parti. |
4) | | Sarà impartito alla Commissione un termine per la presentazione di una memoria di intervento. |
5) | | La decisione sulla domanda di misure di organizzazione del procedimento e di provvedimenti istruttori è riservata. |
6) | | La CHEMK e la KF sono condannate alle spese relative all’eccezione di irricevibilità. Le spese sono riservate per il resto. |