Language of document : ECLI:EU:T:2013:525

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

13 settembre 2013

Causa T‑358/12 P

Rosella Conticchio

contro

Commissione europea

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Pensioni – Decisione relativa alla liquidazione dei diritti a pensione – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»

Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 12 luglio 2012, Conticchio/Commissione (F‑22/11).

Decisione: L’impugnazione è respinta. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Ricorso dei funzionari – Atto lesivo – Nozione – Decisione che fissa l’attribuzione dello scatto ad un funzionario, concretizzata nel foglio paga mensile di quest’ultimo – Inclusione – Decisione che non ha formato oggetto di comunicazione scritta – Irrilevanza

(Statuto dei funzionari, artt. 25, 90, § 2, e 91, § 1)

2.      Ricorso dei funzionari – Previo reclamo amministrativo – Termini – Dies a quo

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

3.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità

(Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 48, § 2, 139, § 2, e 144)

4.      Procedura – Decisione adottata con ordinanza motivata – Contestazione – Presupposti – Obbligo di contestare la valutazione operata dal Tribunale della funzione pubblica di tali presupposti

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 76)

5.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Insufficienza di motivazione – Ricorso da parte del Tribunale della funzione pubblica ad una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti

(Statuto della Corte di giustizia, art. 36 e allegato I, art. 7, § 1)

1.      Un reclamo amministrativo previo e il susseguente ricorso devono essere entrambi diretti contro un atto che arrechi pregiudizio al ricorrente, ai sensi degli articoli 90, paragrafo 2, e 91, paragrafo 1, dello Statuto. L’atto che arreca pregiudizio è quello che produce effetti giuridici obbligatori tali da incidere direttamente e immediatamente sugli interessi del ricorrente, modificandone, in modo significativo, la situazione giuridica.

A questo proposito, la qualificazione come atto che arreca pregiudizio della decisione di inquadramento nello scatto di un funzionario, concretizzata nel suo foglio paga mensile, non può essere messa in discussione per il fatto che tale decisione non sarebbe stata comunicata per iscritto ai sensi dell’articolo 25 dello Statuto. Infatti, sebbene l’articolo 25 dello Statuto imponga l’immediata comunicazione per iscritto, al funzionario interessato, di qualsiasi decisione individuale, nondimeno la comunicazione è un atto posteriore alla decisione, che preesiste a quest’ultimo. La comunicazione di una decisione non è dunque determinante per stabilire il carattere di atto che arreca pregiudizio di tale decisione. Ciò è confermato anche dall’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, secondo il quale l’atto che arreca pregiudizio può consistere anche in un comportamento omissivo, che per sua natura non può essere comunicato per iscritto da parte dell’istituzione.

Inoltre, sebbene un foglio paga non abbia in quanto tale, per sua natura e oggetto, le caratteristiche di un atto che arreca pregiudizio, dato che esso si limita a tradurre in termini pecuniari la portata di decisioni giuridiche precedenti relative alla situazione del funzionario, nondimeno, sul piano procedurale, il foglio paga può costituire un atto produttivo di precisi effetti giuridici nei confronti del suo destinatario. Infatti, la comunicazione del foglio paga mensile comporta l’effetto di far decorrere i termini di reclamo e di ricorso contro una decisione amministrativa quando da tale foglio risultino chiaramente l’esistenza e la portata di tale decisione. Di conseguenza, i fogli paga, trasmessi ogni mese e contenenti il conteggio dei diritti pecuniari, possono costituire atti che arrecano pregiudizio, idonei a essere oggetto di reclamo ed eventualmente di ricorso.

(v. punti da 21 a 23)

Riferimento:

Corte: 21 febbraio 1974, Kortner e a./Consiglio e a., da 15/73 a 33/73, 52/73, 53/73, da 57/73 a 109/73, 116/73, 117/73, 123/73, 132/73 e da 135/73 a 137/73 (Racc. pag. 177, punto 18); 21 gennaio 1987, Stroghili/Corte dei conti, 204/85 (Racc. pag. 389, punto 6)

Tribunale: 19 ottobre 1995, Obst/Commissione, T‑562/93 (Racc. PI pagg. I‑A‑247 e II‑737, punto 23); 23 aprile 1996, Mancini/Commissione, T‑113/95 (Racc. PI pagg. I‑A‑185 e II‑543, punto 23); 6 giugno 1996, Baiwir/Commissione, T‑391/94 (Racc. PI pagg. I‑A‑269 e II‑787, punto 34); 24 marzo 1998, Becret-Danieau e a./Parlamento, T‑232/97 (Racc. PI pagg. I‑A‑157 e II‑495, punti 31 e 32); 16 febbraio 2005, Reggimenti/Parlamento, T‑354/03 (Racc. PI pagg. I‑A‑33 e II‑147, punti 38 e 39); 22 marzo 2006, Strack/Commissione, T‑4/05 (Racc. FP pagg. I‑A‑2‑83 e II‑A‑2‑361, punto 35)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punto 26)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punto 39)

Riferimento:

Corte: 30 marzo 2000, VBA/VGB e a., C‑266/97 P (Racc. pag. I‑2135, punto 79); 21 settembre 2006, JCB Service/Commissione, C‑167/04 P (Racc. pag. I‑8935, punto 114); 21 gennaio 2010, Iride e Iride Energia/Commissione, C‑150/09 P (non pubblicata nella Raccolta, punti 73 e 74)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punto 45)

Riferimento:

Corte: 3 giugno 2005, Killinger/Germania e a., C‑396/03 P (Racc. pag. I‑4967, punto 9); 19 febbraio 2009, Gorostiaga Atxalandabaso/Parlamento, C‑308/07 P (Racc. pag. I‑1059, punto 36)

Tribunale: 16 dicembre 2010, Meister/UAMI, T‑48/10 P (punto 29)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punto 54)

Riferimento:

Corte: 6 settembre 2012, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej e Polonia/Commissione, C‑422/11 P e C‑423/11 P (punto 48, e giurisprudenza ivi citata)