Language of document : ECLI:EU:C:2024:315

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE

9 aprile 2024 (*)

«Procedimento accelerato»

Nella causa C‑5/24 [Pauni] (i),

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale ordinario di Ravenna (Italia), con ordinanza del 4 gennaio 2024, pervenuta in cancelleria il 5 gennaio 2024, nel procedimento

P.M.

contro

S. Snc,

IL PRESIDENTE DELLA CORTE,

sentiti il giudice relatore, T. von Danwitz, e l’avvocato generale, A. Rantos,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag. 16).

2        La presente domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra P.M. e S. Snc, suo ex datore di lavoro, in merito al suo licenziamento.

3        Il Tribunale ordinario di Ravenna (Italia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      se la direttiva 2000/78 sia di ostacolo ad una normativa nazionale che, prevedendo il diritto alla conservazione del posto di lavoro in caso di malattia per 180 giorni retribuiti, nel periodo dal 1.1 al 31.12 di ciascun anno, oltre ad ulteriori 120 giorni di aspettativa non retribuita (fruibili questi 1 sola volta) su richiesta del lavoratore, non preveda una disciplina differente tra lavoratori qualificabili come disabili e lavoratori che non lo sono;

2)      laddove la normativa nazionale descritta [supra] dovesse essere considerata astrattamente integrante una discriminazione indiretta, se la normativa stessa sia comunque oggettivamente giustificata da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari;

3)      se un accomodamento ragionevole idoneo e sufficiente ad evitare la discriminazione possa essere rappresentato dalla previsione di un’aspettativa non retribuita, a richiesta del lavoratore, successiva allo scadere dei 120 giorni di malattia ed idonea ad impedire il licenziamento sino alla sua scadenza;

4)      se possa ritenersi ragionevole un accomodamento consistente nel dovere del datore di lavoro di concedere – alla scadenza del periodo di 180 giorni di malattia retribuita – un ulteriore periodo retribuito integralmente a suo carico, senza ottenere una controprestazione lavorativa;

5)      se, al fine di valutare il comportamento discriminatorio del datore di lavoro, possa valutarsi (ai fini dello stabilire la legittimità o meno del licenziamento) la circostanza che anche un eventuale ulteriore periodo di stabilità del rapporto retribuita a carico del datore di lavoro non avrebbe consentito il rientro al lavoro del disabile, permanendo il suo stato di malattia».

4        Il giudice del rinvio ha chiesto altresì alla Corte di sottoporre la presente causa a procedimento accelerato ai sensi dell’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte.

5        Ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura, su domanda del giudice del rinvio o, in via eccezionale, d’ufficio, quando la natura della causa richiede un suo rapido trattamento, il presidente della Corte può, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, decidere di sottoporre tale causa a procedimento accelerato, in deroga alle disposizioni di detto regolamento.

6        Considerate le ragioni addotte dal giudice del rinvio a sostegno della propria domanda di procedimento accelerato nella presente causa, occorre rilevare che, secondo una costante giurisprudenza, la circostanza che il giudice del rinvio sia tenuto a fare tutto il possibile per garantire la rapida definizione del procedimento principale non può essere di per sé sufficiente a giustificare il ricorso ad un procedimento accelerato in applicazione dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura (sentenza dell’11 gennaio 2024, Societatea Civilă Profesională de Avocaţi AB & CD, C‑252/22, UE:C:2024:13, punto 36, e la giurisprudenza ivi citata).

7        Parimenti, il mero interesse dei singoli, indubbiamente legittimo, ad accertare il più rapidamente possibile la portata dei diritti ad essi conferiti dal diritto dell’Unione, o meri interessi economici, per quanto importanti e legittimi, non sono di per sé atti a giustificare il ricorso a un procedimento accelerato (sentenza del 20 aprile 2023, Starkinvest, C‑291/21, EU:C:2023:299, punto 33 e la giurisprudenza ivi citata).

8        Alla luce di quanto precede, la natura della presente causa pregiudiziale non richiede un suo rapido trattamento. Di conseguenza, la domanda del giudice del rinvio volta a che la presente causa venga sottoposta a procedimento accelerato in deroga alle disposizioni del regolamento di procedura ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 1, di quest’ultimo, non può essere accolta.

Per questi motivi, il presidente della Corte così provvede:

La domanda del Tribunale ordinario di Ravenna (Italia) volta a che la causa C5/24 venga sottoposta al procedimento accelerato previsto dall’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte è respinta.

Lussemburgo, 9 aprile 2024

Il cancelliere

 

Il presidente

A. Calot Escobar

 

K. Lenaerts


*      Lingua processuale: l’italiano.


i      Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.