Ricorso proposto il 20 marzo 2014 – Bristol Global / UAMI – Bridgestone (AEROSTONE)
(Causa T-194/14)
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Bristol Global Co. Ltd (Birmingham, Regno Unito) (rappresentante: F. Bozhinova, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Bridgestone Corp. (Tokyo, Giappone)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 12 dicembre 2013 resa nel procedimento R 916/2013-2.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo che contiene l’elemento denominativo “AEROSTONE” per prodotti della classe 12 – Domanda di marchio comunitario n. 10 066 736.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: le registrazioni di marchi comunitari per i marchi denominativi “STONE” per prodotti delle classi 12, 28, 35 e 37 e “BRIDGESTONE” per prodotti della classe 12; il marchio notorio e il contrassegno non registrato contenente l’elemento denominativo “BRIDGESTONE”.
Decisione della divisione d’opposizione: il parziale accoglimento dell’opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: il rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: la violazione dell’articolo 8, paragrafi 1, lettera b), 4 e 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 sul marchio comunitario (RMC).