Sentenza del Tribunale del 28 gennaio 2016 – Bristol Global / UAMI – Bridgestone (AEROSTONE)
(Causa T-194/14)1
(«Marchio comunitario – Procedimento di opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo AEROSTONE – Marchi comunitari denominativi anteriori STONE e BRIDGESTONE – Marchio nazionale figurativo anteriore non registrato BRIDGESTONE – Impedimento relativo alla registrazione – Rifiuto parziale di registrazione»)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Bristol Global Co. Ltd (Birmingham, Regno Unito) (rappresentante: F. Bozhinova, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: S. Palmero Cabezas, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Bridgestone Corp. (Tokyo, Giappone) (rappresentanti: M. Blair, solicitor, successivamente S. Malynicz, barrister, C. Balme e K. Gilbert, solicitors)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 12 dicembre 2013 (procedimento R 916/2013-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Bridgestone Corp. e la Bristol Global Co. Ltd.
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
La Bristol Global Co. Ltd sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e dalla Bridgestone Corp.
____________1 GU C 151 del 19.5.2014