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Sentenza del Tribunale del 28 gennaio 2016 – Bristol Global / UAMI – Bridgestone (AEROSTONE)

(Causa T-194/14)1

Marchio comunitario – Procedimento di opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo AEROSTONE – Marchi comunitari denominativi anteriori STONE e BRIDGESTONE – Marchio nazionale figurativo anteriore non registrato BRIDGESTONE – Impedimento relativo alla registrazione – Rifiuto parziale di registrazione»)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Bristol Global Co. Ltd (Birmingham, Regno Unito) (rappresentante: F. Bozhinova, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: S. Palmero Cabezas, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Bridgestone Corp. (Tokyo, Giappone) (rappresentanti: M. Blair, solicitor, successivamente S. Malynicz, barrister, C. Balme e K. Gilbert, solicitors)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 12 dicembre 2013 (procedimento R 916/2013-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Bridgestone Corp. e la Bristol Global Co. Ltd.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Bristol Global Co. Ltd sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e dalla Bridgestone Corp.

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1     GU C 151 del 19.5.2014