Language of document : ECLI:EU:T:2016:42





Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 28 gennaio 2016 –
Bristol Global / UAMI – Bridgestone (AEROSTONE)

(causa T‑194/14)

«Marchio comunitario – Procedimento di opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo AEROSTONE – Marchi comunitari denominativi anteriori STONE e BRIDGESTONE – Marchio nazionale figurativo anteriore non registrato BRIDGESTONE – Impedimento relativo alla registrazione – Rifiuto parziale di registrazione»

1.                     Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Ingiunzione rivolta all’Ufficio – Esclusione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65, § 6) (v. punto 24)

2.                     Marchio comunitario – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni – Articolo 75, prima frase, del regolamento n. 207/2009 – Portata identica a quella dell’articolo 296 TFUE – Utilizzo da parte della commissione di ricorso di una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti (Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 75, 1ª frase) (v. punti 30, 31)

3.                     Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Decisione di un’unità dell’Ufficio facente parte del contesto della decisione della commissione di ricorso (v. punto 42)

4.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 49‑51, 101)

5.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Diniego di registrazione in presenza di un impedimento relativo alla registrazione, ancorché limitato ad una parte dell’Unione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 52, 96)

6.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchio figurativo AEROSTONE – Marchi denominativi STONE e BRIDGESTONE e marchio figurativo BRIDGESTONE [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 54, 55, 65‑69, 102)

7.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Criteri di valutazione – Marchio complesso [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 56‑58, 62‑64, 73, 82)

8.                     Marchio comunitario – Decisioni dell’Ufficio – Principio della parità di trattamento – Principio di buona amministrazione – Prassi decisionale precedente dell’Ufficio – Principio di legalità – Necessità di un esame rigoroso e completo in ciascun caso concreto (Regolamento del Consiglio n. 207/2009) (v. punto 106)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 12 dicembre 2013 (procedimento R 916/2013‑2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Bridgestone Corp. e la Bristol Global Co. Ltd.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Bristol Global Co. Ltd sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e dalla Bridgestone Corp.