Language of document : ECLI:EU:T:2013:8





Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 15 gennaio 2013 –
Strack / Commissione

(causa T‑392/07)

«Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti relativi a domande di conferma di accesso a documenti e a una causa dinanzi al Tribunale – Registro di documenti – Ricorso di annullamento – Diniego implicito di accesso – Interesse ad agire – Ricevibilità – Diniego parziale di accesso – Eccezione relativa alla tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo – Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo – Eccezione relativa alla tutela del processo decisionale – Obbligo di motivazione – Responsabilità extracontrattuale»

1.                     Procedimento giurisdizionale – Ricevibilità dei ricorsi – Valutazione con riferimento alla situazione esistente al momento del deposito del ricorso – Decisione che sostituisce in pendenza del giudizio la decisione impugnata – Adeguamento delle conclusioni e dei motivi di ricorso inizialmente dedotti –Irrilevanza ai fini della decisione in ordine alla ricevibilità del ricorso (v. punti 39, 68-70)

2.                     Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atti preparatori – Esclusione (Art. 263 TFUE) (v. punti 41, 42)

3.                     Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Domanda relativa a un numero elevato di documenti – Diritto dell’istituzione di prorogare il termine per l’adozione della decisione di concerto con il richiedente – Eccezionalità –Assenza di una soluzione – Applicazione del termine che determina una decisione tacita di rigetto – Sospensione del termine di ricorso contro tale decisione – Esclusione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 6, § 3) (v. punti 45-47, 50-52)

4.                     Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Ricorso contro la decisione tacita di rigetto adottata da un’istituzione in merito a una domanda di accesso ai documenti – Decisione sostituita in corso di causa da una decisione espressa – Ricorrente che ha proposto un nuovo ricorso contro quest’ultima decisione – Sopravvenuta mancanza dell’interesse ad agire (Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001) (v. punti 54-63)

5.                     Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Inosservanza da parte della Commissione dei termini per rispondere ad una domanda di accesso – Decisione implicita di rigetto – Perdurante facoltà della Commissione di rispondere oltre il termine alla domanda di accesso (Art. 296 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, artt. 7 e 8, §§ 1 e 2) (v. punti 64, 65)

6.                     Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Distinzione tra documento e informazione – Obbligo di un’istituzione di rispondere a ogni richiesta di informazioni di un privato – Insussistenza [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 3, a)] (v. punti 74, 75)

7.                     Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Nozione di documento – Estratto del registro dei documenti dell’istituzione – Inclusione (Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001) (v. punti 77, 78)

8.                     Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Decisione di diniego dell’accesso ai documenti basata sulla constatazione dell’inesistenza del documento richiesto – Inclusione (Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001) (v. punto 79)

9.                     Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Limitazioni al principio di accesso ai documenti – Esistenza dei documenti oggetto della domanda d’accesso –Presunzione d’inesistenza ricavata da una dichiarazione formulata in tal senso dall’istituzione interessata – Presunzione semplice superabile in base a indizi pertinenti e concordanti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001) (v. punti 80, 81)

10.                     Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Conclusioni volte ad ottenere un’ingiunzione nei confronti di un’istituzione – Inammissibilità (Artt. 264 TFUE e 266 TFUE) (v. punto 90)

11.                     Procedimento giurisdizionale – Ripartizione delle competenze tra i vari giudici dell’Unione – Domanda di risarcimento per l’eccessiva durata del procedimento giurisdizionale – Domanda del ricorrente di rimessione della domanda dinanzi alla Corte – Necessità di proporre autonoma azione – Conclusioni dirette a far dichiarare l’illegittimità della decisione del presidente del Tribunale di riattribuire la causa ad altra formazione giudicante – Irricevibilità (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47) (v. punto 93)

12.                     Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Obbligo di assistenza dell’istituzione in caso di domanda non sufficientemente precisa – Domanda di accesso a un documento inesistente – Obbligo dell’istituzione di creare il documento – Esclusione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, artt. 6, § 2, e 11) (v. punti 96, 98)

13.                     Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Obbligo delle istituzioni di creare e di conservare in un registro la documentazione relativa alle loro attività – Mancata inclusione di taluni documenti – Diniego di accesso a tali documenti – Illegittimità del diniego (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, artt. 2 e 11, § 3) (v. punti 99-102)

14.                     Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Obbligo di motivazione – Portata – Occultamento di dati contenuti nei documenti – Difetto di motivazione – Illegalità (Art. 296 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, §§ 1 e 2) (v. punti 108, 109, 116)

15.                     Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Obbligo per l’istituzione di procedere a un esame concreto e individuale dei documenti – Carico di lavoro irragionevole – Onere della prova gravante sull’istituzione – Obbligo per l’istituzione di concertarsi con il richiedente –Limitazione unilaterale del numero di documenti – Inammissibilità (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4) (v. punti 141-147)

16.                     Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Interpretazione e applicazione restrittive – Obbligo di esame concreto e individuale dei documenti coperti da un’eccezione – Portata – Principio di proporzionalità (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4) (v. punti 158-164, 220, 235)

17.                     Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo – Portata – Nomi, indirizzi email, indirizzi e numeri di telefono di persone fisiche – Inclusione – Applicabilità delle disposizioni del regolamento n. 45/2001 a qualunque domanda di accesso a documenti che contengono dati personali – Obbligo per l’istituzione di utilizzare una codificazione che sostituisca i suddetti dati – Portata di tale obbligo – Applicazione del principio di proporzionalità [Art. 6 UE; regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 45/2001 e n. 1049/2001, art. 4, § 1, b)] (v. punti 167, 173, 190-212)

18.                     Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Limitazioni al diritto di accesso ai documenti – Documenti provenienti da terzi – Trattamento differenziato delle domande di accesso – Obbligo per l’istituzione di non divulgarli senza previo accordo – Insussistenza di tale obbligo in caso di manifesta applicazione di un’eccezione al diritto di accesso (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 4) (v. punti 176-178)

19.                     Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela degli interessi commerciali di un terzo – Cifre relative alla redditività, alle quote di mercato o ai costi di produzione di talune imprese – Inclusione – Onere per il richiedente di provare l’esistenza di un interesse pubblico superiore alla pubblicazione dei suddetti dati (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, primo trattino) (v. punti 221, 226-230)

20.                     Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile – Portata – Eccezione che copre soltanto i documenti ad uso interno di un’istituzione nell’ambito delle deliberazioni e delle consultazioni preliminari svolte in seno alla stessa – Onere per l’istituzione di dimostrare l’esistenza di una grave minaccia al processo decisionale (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 3) (v. punti 235-246)

21.                     Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illiceità – Danno – Nesso causale – Presupposti cumulativi – Comportamento illegittimo consistente in una carenza con riferimento a un atto normativo – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica di rango superiore posta a tutela dei singoli – Insussistenza di un collegamento sufficientemente diretto tra il comportamento asseritamente illegittimo e il danno asseritamente subito –Esclusione della responsabilità (Art. 340, secondo comma, TFUE) (v. punti 255-267)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento di tutte le decisioni tacite ed espresse della Commissione adottate in seguito alla domanda iniziale di accesso ai documenti presentata dal sig. Strack il 20 giugno 2007 e, dall’altro, domanda di risarcimento danni.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a provvedere sulla legittimità delle decisioni tacite di diniego di accesso.

2)

La decisione della Commissione del 25 luglio 2007 che nega l’accesso a un estratto del registro è annullata.

3)

La decisione del 23 ottobre 2007 concernente i documenti dell’OLAF, nei limiti in cui riguarda dati relativi a persone giuridiche, è annullata.

4)

Le decisioni della Commissione del 28 novembre 2007 e del 15 febbraio 2008 concernenti i documenti della Commissione (esclusi quelli dell’OLAF) sono annullate.

5)

Le decisioni della Commissione del 28 novembre 2007 e del 9 aprile 2008, concernenti i documenti connessi alla causa T‑110/04, nei limiti in cui esse hanno ad oggetto, in primo luogo, la soppressione di dati concernenti persone giuridiche, laddove esse non siano state motivate sul fondamento dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, in secondo luogo, la soppressione di documenti e di dati fondata sull’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001, ad eccezione, da un lato, della soppressione relativa ai nomi e agli indirizzi dei funzionari della direzione generale (DG) «Commercio» della Commissione europea e, dall’altro, delle accuse del ricorrente nella causa T‑110/04 nei loro confronti e, in terzo luogo, la soppressione di documenti e di dati fondata sull’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1049/2001, sono annullate.

6)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

7)

La Commissione è condannata a sopportare le proprie spese, nonché i due terzi delle spese del sig. Guido Strack.