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Ricorso proposto il 15 ottobre 2007 - Alber / UAMI (parte del manico)

(Causa T-391/07)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Alfons Alber (Vöran, Italia) (rappresentante: avv. S. Schneller)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione della commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 16 agosto 2007 nonché la decisione dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 16 gennaio 2007, nella parte in cui viene rifiutata la registrazione del marchio comunitario n. 4396727 per i prodotti "utensili con comando a mano ad uso agricolo, di giardinaggio e forestale, incluse le cesoie da giardiniere e per siepi; cesoiatrici con comando a mano";

svolgere una trattazione orale dinanzi al Tribunale di primo grado;

condannare il convenuto alle spese del procedimento;

in subordine, rinviare la causa dinanzi all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio tridimensionale "parte del manico" per prodotti delle classi 6 e 8 (domanda n. 4396727).

Decisione dell'esaminatore: rigetto parziale della domanda.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione del principio dell'istruttoria d'ufficio di cui all'art. 74, n. 1, prima frase, del regolamento (CE) n. 40/941, nonché violazione dell'art. 7 del medesimo regolamento. In subordine, difetto di motivazione ai sensi dell'art. 73, prima frase, del regolamento n. 40/94.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1)