Language of document : ECLI:EU:T:2021:102

Causa T161/18

Anthony Braesch e a.

contro

Commissione europea

 Sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 24 febbraio 2021

«Ricorso di annullamento – Aiuti di Stato – Aiuto alla ristrutturazione preventiva della Banca Monte dei Paschi di Siena – Fase di esame preliminare – Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno – Eccezione di irricevibilità – Qualità di interessato – Interesse ad agire – Legittimazione ad agire – Ricevibilità»

1.      Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Procedimento amministrativo – Interessato ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE – Nozione – Detentori di obbligazioni che lamentano una perdita economica sostanziale derivante dalle misure di aiuto – Inclusione – Presupposto

[Art. 108, § 2, TFUE; regolamento del Consiglio 2015/1589, art. 1, h)]

(v. punti 35-41)

2.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Necessità di un interesse reale e attuale – Valutazione al momento della presentazione del ricorso – Ricorso che può procurare un beneficio al ricorrente – Onere della prova

[Artt. 107, § 3, b), 108, § 2, e 263, comma 4, TFUE; regolamento del Consiglio 2015/1589, art. 1, h)]

(v. punti 45, 46, 51)

3.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Annullamento dell’atto impugnato idoneo a procurare un vantaggio al ricorrente nell’ambito di un ricorso dinanzi ai giudici nazionali – Ricevibilità – Possibilità per il giudice dell’Unione di valutare la probabilità della fondatezza del ricorso proposto dinanzi al giudice nazionale – Esclusione

(Art. 263, comma 4, TFUE)

(v. punti 47, 48, 52, 53)

4.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione della Commissione che constata la compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno senza avviare il procedimento d’indagine formale – Ricorso degli interessati ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE – Ricorso volto alla salvaguardia dei diritti procedurali degli interessati – Ricevibilità – Motivi che possono essere dedotti

[Artt. 108, §§ 2 e 3, e 263, comma 4, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014; regolamento del Consiglio 2015/1589, artt. 1, h), 4, §§ 3 e 4, e 6, § 1; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/59]

(v. punti 59-64)

Sintesi

Nel 2008, la banca italiana Monte dei Paschi di Siena (in prosieguo: la «BMPS») ha effettuato un aumento di capitale di EUR 950 milioni, interamente sottoscritto dalla J.P. Morgan Securities Ltd (in prosieguo: la «JPM») in forza di contratti conclusi tra i medesimi (in prosieguo: i «contratti FRESH»). La JPM ha ottenuto i fondi necessari per finanziare tale operazione presso la Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Lussemburgo) SA (in prosieguo: la «MUFJ»), che ha emesso, a tal fine, obbligazioni denominate FRESH per un importo di EUR 1 miliardo. I detentori di tali obbligazioni percepiscono, dal canto loro, diritti sotto forma di cedole loro trasmesse dalla MUFJ.

Alla fine del 2016, la BMPS ha presentato una domanda di sostegno finanziario pubblico eccezionale sotto forma di ricapitalizzazione precauzionale ai sensi della normativa italiana. Facendo seguito a tale domanda, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione europea un aiuto alla ricapitalizzazione della BMPS per un importo di EUR 5,4 miliardi. Tale aiuto doveva aggiungersi ad un sostegno alla liquidità individuale di EUR 15 miliardi a favore della BMPS, che la Commissione aveva temporaneamente approvato con decisione del 29 dicembre 2016.

Con decisione del 4 luglio 2017, la Commissione ha approvato, al termine della fase di esame preliminare, sia il sostegno alla liquidità di EUR 15 miliardi a favore della BMPS sia l’aiuto alla ricapitalizzazione precauzionale di quest’ultima per un importo di EUR 5,4 miliardi (in prosieguo: la «decisione di non sollevare obiezioni»). Tali misure di aiuto, accompagnate da un piano di ristrutturazione e dagli impegni offerti dalle autorità italiane, sono state considerate aiuti di Stato compatibili con il mercato interno (1) per motivi di stabilità finanziaria.

Ritenendo che l’annullamento dei contratti FRESH discendesse dal piano di ristrutturazione che accompagnava le misure di aiuto e di aver subito una perdita economica sostanziale a causa di tale annullamento, i detentori delle obbligazioni FRESH (in prosieguo: i «ricorrenti») hanno proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione della Commissione di non sollevare obiezioni. La Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità in quanto i ricorrenti non hanno né interesse ad agire né legittimazione ad agire ai sensi dell’articolo 263 TFUE.

L’eccezione di irricevibilità della Commissione è respinta dalla Terza Sezione ampliata del Tribunale. Nella sua sentenza, quest’ultima è indotta ad applicare, in tale contesto di fatto inedito, la giurisprudenza che fissa le condizioni di ricevibilità di un ricorso di annullamento proposto da parti interessate avverso una decisione della Commissione di non sollevare obiezioni nei confronti di un aiuto notificato.

Giudizio del Tribunale

Tenuto conto del fatto che il ricorso di annullamento è diretto contro una decisione della Commissione di non sollevare obiezioni ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento recante modalità di applicazione dell’articolo 108 TFUE (2), il Tribunale rileva anzitutto che tanto l’interesse ad agire dei ricorrenti quanto la loro legittimazione ad agire per l’annullamento di tale decisione dipendono dalla loro qualificazione come «interessati» che possono partecipare al procedimento d’indagine formale sugli aiuti di Stato.

Il regolamento recante modalità d’applicazione dell’articolo 108 TFUE (3) definisce la nozione di «interessati», equivalente a quella di «interessati» ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, come, in particolare, qualsiasi persona, impresa o associazione d’imprese i cui interessi possono essere lesi dalla concessione di aiuti. Poiché tale nozione riceve un’interpretazione estensiva nella giurisprudenza, essa può includere qualsiasi persona in grado di dimostrare che la concessione di un aiuto di Stato rischia di incidere concretamente sulla sua situazione.

Sotto questo profilo, il Tribunale considera che i ricorrenti hanno dimostrato, in modo giuridicamente adeguato, che la concessione delle misure di aiuto di cui trattasi e, pertanto, l’adozione della decisione di non sollevare obiezioni rischiano di incidere concretamente sulla loro situazione, cosicché essi devono essere qualificati come «interessati». A tal riguardo, il Tribunale sottolinea che gli impegni delle autorità italiane riguardanti il piano di ristrutturazione, che avrebbero comportato, secondo i ricorrenti, una perdita economica rilevante per i detentori delle obbligazioni FRESH, costituiscono parte integrante delle misure di aiuto notificate, cosicché la decisione di non sollevare obiezioni verte su tali misure e su tali impegni considerati nel loro insieme. Dal momento che tale decisione ha autorizzato l’attuazione di dette misure di aiuto, rendendo al contempo tali impegni vincolanti, tutti questi elementi incidono necessariamente sulla situazione dei ricorrenti, i quali possono difendere i loro interessi solo chiedendo l’annullamento integrale di tale decisione.

Il Tribunale esamina poi l’interesse ad agire nonché la legittimazione ad agire dei ricorrenti contro la decisione di non sollevare obiezioni.

In primo luogo, il Tribunale afferma che, in quanto interessati, i ricorrenti hanno un interesse ad agire per l’annullamento della decisione di non sollevare obiezioni, il cui contenuto è strettamente legato agli impegni delle autorità italiane relativi al piano di ristrutturazione della BMPS. Infatti, il suo annullamento può procurare loro un beneficio, in quanto condurrebbe all’avvio del procedimento di indagine formale, nell’ambito del quale i ricorrenti avrebbero la possibilità di formulare osservazioni e di influire così sulla valutazione della Commissione relativa alla compatibilità delle misure di aiuto notificate con il mercato interno. Inoltre, l’annullamento della decisione di non sollevare obiezioni potrebbe incidere sull’esito del ricorso proposto dai ricorrenti dinanzi ai giudici lussemburghesi avverso la risoluzione dei contratti FRESH.

In secondo luogo, il Tribunale ritiene che i ricorrenti dispongano anche della legittimazione ad agire per l’annullamento della decisione di non sollevare obiezioni, nella parte in cui dichiara le misure di aiuto in questione compatibili con il mercato interno, senza avviare il procedimento d’indagine formale. A tal riguardo, il Tribunale rileva che una decisione del genere riguarda direttamente ed individualmente ogni interessato ai sensi del regolamento recante modalità di applicazione dell’articolo 108 TFUE (4). Infatti, i beneficiari dei diritti procedurali previsti dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e da tale regolamento (5) possono ottenerne il rispetto solo se hanno la possibilità di contestare dinanzi al giudice dell’Unione la decisione di non sollevare obiezioni. Di conseguenza, la qualità particolare di interessati ai sensi del regolamento recante modalità d’applicazione dell’articolo 108 TFUE, legata all’oggetto specifico del ricorso, è sufficiente per individualizzare, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, i ricorrenti che contestano una decisione di non sollevare obiezioni. I ricorrenti sono, pertanto, legittimati ad agire.


1      A norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, relativo agli aiuti destinati a porre rimedio ad un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro.


2      Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9; in prosieguo: il «regolamento recante modalità d’applicazione dell’articolo 108 TFUE»). L’articolo 4, paragrafo 3, di tale regolamento prevede che, la Commissione, se dopo un esame preliminare constata che non sussistono dubbi in ordine alla compatibilità con il mercato interno della misura notificata, nei limiti in cui essa rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, la dichiara compatibile con il mercato interno. Tale decisione è denominata «decisione di non sollevare obiezioni».


3      Articolo 1, lettera h), del regolamento recante modalità d’applicazione dell’articolo 108 TFUE.


4      Articolo 1, lettera h), del regolamento recante modalità d’applicazione dell’articolo 108 TFUE.


5      Articolo 6, paragrafo 1, del regolamento recante modalità d’applicazione dell’articolo 108 TFUE.