Language of document : ECLI:EU:T:2017:900

Causa T‑712/15

Crédit mutuel Arkéa

contro

Banca centrale europea

«Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n.°1024/2013 – Vigilanza prudenziale su base consolidata – Gruppo sottoposto a vigilanza prudenziale – Enti collegati in modo permanente a un organismo centrale – Articolo 2, paragrafo 21, lettera c), del regolamento (UE) n. 468/2014 – Articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013 – Requisiti in materia di fondi propri – Articolo 16, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1024/2013»

Massime – Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) del 13 dicembre 2017

1.      Procedimento giurisdizionale – Rappresentanza delle parti – Possibilità di rimediare all’assenza di mandato a presentare un ricorso producendo successivamente qualsiasi documento che confermi l’esistenza di un tale mandato

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 51, § 4)

2.      Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Ricorso proposto contro un atto abrogato – Effetti rispettivi dell’abrogazione e dell’annullamento – Persistenza dell’interesse del ricorrente ad ottenere l’annullamento dell’atto impugnato

(Artt. 263 TFUE, 264 TFUE e 266 TFUE)

3.      Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Metodi – Interpretazione letterale, sistematica e teleologica

4.      Politica economica e monetaria – Politica economica – Vigilanza sul settore finanziario dell’Unione – Meccanismo di vigilanza unico – Vigilanza prudenziale dei gruppi di enti creditizi su base consolidata – Deroga per gli enti affiliati ad un organismo centrale – Presupposti d’applicazione

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575/2013, art. 10, § 1; regolamento del Consiglio n. 1024/2013; regolamento della Banca centrale europea n. 468/2014, art. 2, § 21, c)]

5.      Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Interpretazione del diritto dell’Unione – Orientamenti di un’autorità amministrativa – Natura cogente – Insussistenza

(Art. 19 TUE)

6.      Politica economica e monetaria – Politica economica – Vigilanza sul settore finanziario dell’Unione – Meccanismo di vigilanza unico – Vigilanza prudenziale dei gruppi di enti creditizi su base consolidata – Deroga per gli enti affiliati ad un organismo centrale – Necessità che l’organismo centrale detenga la qualità di ente creditizio – Insussistenza

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575/2013, artt. 10, § 1, b), e 11, § 4; regolamento del Consiglio n. 1024/2013; regolamento della Banca centrale europea n. 468/2014, art. 2, § 21, c)]

7.      Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Disposizione che non contiene alcun rinvio espresso al diritto degli Stati membri – Interpretazione autonoma e uniforme

8.      Politica economica e monetaria – Politica economica – Vigilanza sul settore finanziario dell’Unione – Meccanismo di vigilanza unico – Vigilanza prudenziale dei gruppi di enti creditizi su base consolidata – Deroga per gli enti affiliati ad un organismo centrale – Presupposti d’applicazione – Impegni dell’organismo centrale e degli enti affiliati che devono essere assunti in solido o garantiti da tale organismo – Nozioni di solidarietà e di garanzia – Interpretazione autonoma

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575/2013, art. 10, § 1, a)]

9.      Politica economica e monetaria – Politica economica – Vigilanza sul settore finanziario dell’Unione – Meccanismo di vigilanza unico – Vigilanza prudenziale dei gruppi di enti creditizi su base consolidata – Deroga per gli enti affiliati ad un organismo centrale – Presupposti d’applicazione – Impegni dell’organismo centrale e degli enti che devono essere assunti in solido o garantiti da tale organismo – Necessità di un obbligo di trasferimento di fondi propri e di liquidità all’interno del gruppo

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575/2013, art. 10, § 1, a); regolamento della Banca centrale europea n. 468/2014, art. 2, § 21, c)]

10.    Diritto nazionale – Interpretazione – Presa in considerazione dell’interpretazione accolta dai giudici dello Stato membro di cui trattasi – Limiti

11.    Ricorso di annullamento – Oggetto – Decisione che si basa su vari punti della motivazione, ciascuno sufficiente a giustificare il suo dispositivo – Annullamento di una decisione siffatta – Presupposti

(Artt. 263 TFUE e 296 TFUE)

12.    Politica economica e monetaria – Politica economica – Vigilanza sul settore finanziario dell’Unione – Meccanismo di vigilanza unico – Vigilanza prudenziale dei gruppi di enti creditizi su base consolidata – Deroga per gli enti affiliati ad un organismo centrale – Presupposti d’applicazione – Monitoraggio assicurato della solvibilità e della liquidità dell’organismo centrale e degli enti affiliati – Criteri

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575/2013, art. 10, § 1, b)]

13.    Politica economica e monetaria – Politica economica – Vigilanza sul settore finanziario dell’Unione – Meccanismo di vigilanza unico – Vigilanza prudenziale dei gruppi di enti creditizi su base consolidata – Requisiti di fondi propri – Portata del controllo e della valutazione realizzati dalla Banca centrale europea – Sindacato giurisdizionale – Limiti

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575/2013, art. 92, § 1, a); regolamento del Consiglio n. 1024/2013, art. 16, § 1, c), e § 2, a); direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2013/36, art. 97, § 1, a)]

14.    Diritto dell’Unione europea – Principi – Proporzionalità – Portata

(Art. 5, § 4, TUE)

15.    Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Sviamento di potere – Nozione

(Art. 263 TFUE)

1.      In forza dell’articolo 51, paragrafo 4, del regolamento di procedura, se il mandato di una parte che attribuisce i poteri di rappresentanza al suo avvocato non è depositato, il cancelliere assegna alla parte interessata un termine adeguato per produrlo. Tale disposizione deve essere interpretata nel senso che è possibile rimediare all’assenza di mandato al momento dell’introduzione del ricorso con la produzione successiva di qualsiasi documento che confermi l’esistenza di un tale mandato.

(v. punto 30)

2.      Nel caso di un ricorso contro una decisione che stabilisce i requisiti prudenziali applicabili al ricorrente che è abrogata in corso di causa e sostituita da una decisione che stabilisce nuovi requisiti prudenziali, essa stessa oggetto di un ricorso di annullamento, l’abrogazione da parte della seconda decisione della decisione impugnata non priva il ricorrente di un interesse ad agire nei suoi confronti. Infatti, l’abrogazione di un atto di un’istituzione non equivale ad un’ammissione della sua illegittimità e produce un effetto ex nunc, a differenza di una sentenza di annullamento, in forza della quale l’atto annullato è eliminato retroattivamente dall’ordinamento giuridico ed è considerato come mai esistito. Inoltre, il ricorrente conserva un interesse ad agire nei confronti della decisione impugnata al fine di evitare che un eventuale annullamento della decisione che l’ha abrogata abbia come conseguenza che essa produca nuovamente effetti. Invero, qualora la seconda decisione venisse annullata, le parti si troverebbero ricollocate nella situazione anteriore alla sua entrata in vigore, che sarebbe quindi nuovamente disciplinata dalla decisione impugnata.

(v. punti 41‑43)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punto 55)

4.      La vigilanza prudenziale dei gruppi di enti creditizi su base consolidata risponde essenzialmente a due finalità. La prima finalità consiste nel permettere alla Banca centrale europea di comprendere i rischi idonei ad incidere su di un ente creditizio che non provengono da esso, ma dal gruppo a cui appartiene. La seconda finalità consiste nell’evitare un frazionamento della vigilanza prudenziale dei soggetti che compongono tali gruppi in diverse autorità di vigilanza.

Pertanto, per rispettare le finalità del regolamento n. 1024/2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, l’articolo 2, paragrafo 21, lettera c), del regolamento n. 468/2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate, e le condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, alle quali esso rinvia, devono essere interpretati tenendo conto dell’intenzione del legislatore volta a consentire alla Banca centrale europea di ottenere una visione d’insieme sui rischi che possono incidere su di un ente creditizio ed evitare un frazionamento della vigilanza prudenziale fra la Banca centrale europea e le autorità nazionali.

Con riferimento alla finalità propria dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 575/2013, tale regolamento riguarda i requisiti prudenziali applicabili agli enti creditizi. In tale contesto, l’obiettivo perseguito da tale disposizione emerge con chiarezza dalla sua formulazione e consiste nell’offrire all’autorità competente la possibilità di derogare, in tutto o in parte, all’applicazione di taluni requisiti stabiliti nel regolamento a uno o più enti creditizi esistenti in uno stesso Stato membro che sono affiliati permanentemente ad un organismo centrale preposto al loro controllo, stabilito nel medesimo Stato membro. Tuttavia, dal momento che le condizioni previste da tale disposizione non si applicano a norma di tale ultimo regolamento per valutare la possibilità di una deroga al rispetto dei requisiti su base individuale, ma si applicano invece attraverso il rinvio operato dall’articolo 2, paragrafo 21, lettera c), del regolamento n. 468/2014, è opportuno tener conto unicamente delle finalità di quest’ultimo e non della finalità propria dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 575/2013.

(v. punti 58, 59, 61, 64‑66, 70)

5.      L’interpretazione della normativa rilevante da parte di un’autorità amministrativa non può vincolare il giudice dell’Unione, che resta il solo competente ai fini dell’interpretazione del diritto dell’Unione, in virtù dell’articolo 19 TUE.

(v. punto 75)

6.      Per quanto riguarda la nozione di organismo centrale, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 21, lettera c), del regolamento n. 468/2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate, tale disposizione non può essere interpretata nel senso che implica, di per sé, che un organismo centrale disponga della qualità di ente creditizio. Infatti, in primo luogo, la formulazione dell’articolo 2, paragrafo 21, lettera c), del regolamento n. 468/2014, non indica una tale esigenza, contrariamente a quanto previsto dall’articolo 2, paragrafo 21, lettera a), del medesimo regolamento, che fa esplicito riferimento alla vigilanza prudenziale di un gruppo la cui impresa madre dispone della qualità di ente creditizio.

In secondo luogo, è in linea con le finalità del regolamento n. 1024/2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, e del regolamento n. 468/2014 accogliere la qualificazione di «gruppo vigilato» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 21, lettera c), del regolamento n. 468/2014, indipendentemente dal fatto che l’organismo centrale di tale gruppo disponga o meno della qualità di ente creditizio. In terzo luogo, l’impossibilità per la Banca centrale europea di esercitare prerogative stabilite dal regolamento n. 1024/2013 nei confronti di un organismo centrale che non dispone della qualità di ente creditizio non costituisce un impedimento dirimente alla conduzione di un’adeguata vigilanza prudenziale, in quanto la Banca centrale europea può avvalersi delle sue prerogative nei confronti dei soggetti affiliati a tale organismo centrale.

Inoltre, né l’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, né l’articolo 11, paragrafo 4, del medesimo regolamento implicano che un organismo centrale debba disporre della qualità di ente creditizio affinché l’articolo 2, paragrafo 21, lettera c), del regolamento n. 468/2014 possa trovare applicazione.

(v. punti 86, 88, 93, 94, 108)

7.      V. il testo della decisione.

(v. punto 119)

8.      Tenuto conto che il regolamento n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, non definisce le nozioni di «solidarietà» e di «garanzia» tramite un richiamo al diritto degli Stati membri, si deve considerare che si tratta di nozioni autonome del diritto dell’Unione.

(v. punto 120)

9.      Per quanto riguarda la deroga per gli enti creditizi all’applicazione dei requisiti stabiliti nelle parti da due a otto del regolamento n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, la condizione di solidarietà che figura all’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento è soddisfatta se esiste un obbligo di trasferimento di fondi propri e di liquidità all’interno del gruppo al fine di assicurarsi che gli obblighi nei confronti dei creditori siano rispettati. Una siffatta interpretazione è conforme alla finalità dell’articolo 2, paragrafo 21, lettera c), del regolamento n. 468/2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate, e alla lettera dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 575/2013.

(v. punto 130)

10.    La portata delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali va valutata tenendo conto dell’interpretazione che ne danno i giudici nazionali. Tuttavia, in assenza di decisioni dei giudici nazionali competenti, spetta inevitabilmente al giudice dell’Unione pronunciarsi sulla portata di tali disposizioni.

(v. punto 132)

11.    V. il testo della decisione.

(v. punto 138)

12.    Per quanto riguarda la deroga per gli enti creditizi all’applicazione dei requisiti stabiliti nelle parti da due a otto del regolamento n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, la condizione di solvibilità e di liquidità dell’organismo centrale e di tutti gli enti ad esso affiliati che figura all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento deve essere intesa nel senso che richiede il rispetto di due criteri. Il primo attiene all’esistenza di conti consolidati del gruppo. Il secondo presuppone una vigilanza della solvibilità e della liquidità da un punto di vista prudenziale dell’insieme degli enti che compongono il gruppo sulla base dei suoi conti consolidati.

(v. punto 147)

13.    Dal combinato disposto dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera c), e del paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1024/2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, emerge che, nell’ipotesi in cui dall’esame prudenziale condotto dalla Banca centrale europea dovesse risultare che i fondi propri e le liquidità che un ente creditizio detiene non assicurano una gestione sana e la copertura dei rischi, la Banca centrale europea ha il diritto di esigere da un ente creditizio fondi propri che vadano oltre ai requisiti minimi precisati nell’articolo 92, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento.

Per quanto riguarda il controllo che la Banca centrale europea deve condurre, dalla formulazione stessa dell’articolo 97, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, emerge che tale controllo riguarda i rischi ai quali gli enti sono o possono essere esposti, il che implica che si possano prendere in considerazione eventi futuri idonei ad alterare il loro profilo di rischio. Pertanto, basandosi sulla possibile sopravvenienza di un evento futuro, la Banca centrale europea non commette alcun errore di diritto.

Inoltre, tenuto conto della complessità che presenta la valutazione del livello dei requisiti di fondi propri di classe 1 di un ente creditizio rispetto al suo profilo di rischio e agli eventi idonei ad influenzarlo, la Banca centrale europea dispone di un ampio potere discrezionale. A tale riguardo, il controllo del giudice dell’Unione su una siffatta valutazione deve necessariamente limitarsi alla verifica dell’osservanza delle norme di procedura e di motivazione nonché dell’esattezza dei fatti materiali, dell’assenza di un errore manifesto nella valutazione dei fatti e di sviamento di potere. L’esercizio di tale ampio potere discrezionale non si sottrae al controllo giurisdizionale. Infatti, il giudice dell’Unione è tenuto non solo a verificare l’esattezza materiale degli elementi di prova addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza, ma altresì ad accertare se tali elementi costituiscano l’insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa e se siano di natura tale da corroborare le conclusioni che ne sono state tratte.

(v. punti 168, 176, 178, 179, 181)

14.    V. il testo della decisione.

(v. punti 200‑202)

15.    V. il testo della decisione.

(v. punto 211)