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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 1° febbraio 2024 – NM, OU / TE

(Causa C-77/24, Wunner 1 )

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: NM, OU

Resistente: TE

Questioni pregiudiziali

1)    Se l’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 864/2007 1 debba essere interpretato nel senso che esso si riferisce anche a diritti al risarcimento del danno vantati nei confronti di un organo di una società da un creditore della società a titolo di responsabilità da fatto illecito per violazione di norme di tutela (come ad es. disposizioni della normativa sul gioco d’azzardo) da parte del suddetto organo.

2)    In caso di risposta negativa alla prima questione:

Se l’articolo 4, paragrafo 1, del summenzionato regolamento debba essere interpretato nel senso che, nel caso di un’azione di risarcimento danni per responsabilità da fatto illecito proposta nei confronti di un organo di una società che offre giochi d’azzardo online senza concessione in Austria a causa delle perdite di gioco subite, il luogo dell’evento dannoso deve essere determinato facendo riferimento

a)    al luogo a partire dal quale il giocatore effettua versamenti dal suo conto bancario sul conto di giocodetenuto dalla società,

b)    al luogo in cui la società detiene il conto di gioco sul quale vengono contabilizzati i versamenti del giocatore, le vincite, le perdite e i bonus,

c)    al luogo a partire dal quale il giocatore effettua le giocate attraverso tale conto di gioco, che danno alla fine luogo ad una perdita,

d)    al luogo del domicilio del giocatore quale luogo in cui si colloca il diritto al pagamento del suo credito sul conto di gioco,

e)    al luogo di ubicazione del suo patrimonio principale.

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1 Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

1 Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II») (GU 2007, L 199, pag. 40).