Language of document : ECLI:EU:C:2012:311

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

NIILO JÄÄSKINEN

presentate il 24 maggio 2012 (1)

Causa C‑170/11

Maurice Robert Josse Marie Ghislain Lippens,

Gilbert Georges Henri Mittler,

Jean Paul François Caroline Votron


contro


Hendrikus Cornelis Kortekaas,

Kortekaas Entertainment Marketing BV,

Kortekaas Pensioen BV,

Dirk Robbard De Kat,

Johannes Hendrikus Visch,

Euphemia Joanna Bökkerink,

Laminco GLD N‑A,

Ageas NV, già Fortis NV


[domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi)]

«Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale – Assunzione delle prove – Regolamento (CE) n. 1206/2001 – Ambito di applicazione ratione materiae – Audizione da parte di un’autorità giudiziaria di uno Stato membro di testimoni residenti in un altro Stato membro – Testimoni altresì parti nel procedimento principale – Misure coercitive – Eventuale obbligo di applicare una delle modalità di assunzione di prove previste dal detto regolamento o facoltà di applicare quelle previste dal diritto processuale nazionale in vigore nello Stato membro in cui si trova l’autorità giudiziaria interessata – Applicabilità residuale del diritto nazionale»






I –    Introduzione

1.        La presente causa invita la Corte a pronunciarsi sull’interpretazione del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (2). Il giudice del rinvio s’interroga, in particolare, sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 1, del suddetto regolamento, che definisce il campo di applicazione materiale di quest’ultimo, elencando le due modalità di cooperazione giudiziaria di cui un’autorità giudiziaria di uno Stato membro (3) può avvalersi allorché chiede di effettuare l’assunzione di prove in un altro Stato membro.

2.        La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) nell’ambito di una causa di merito promossa dinanzi a un tribunale olandese nei confronti di convenuti domiciliati in Belgio, di cui gli attori hanno chiesto l’audizione preventiva in qualità di testimoni. Benché gli interessati abbiano espresso il desiderio di essere sentiti in lingua francese nel paese di loro residenza, mediante domanda rivolta dalla giurisdizione adita alle autorità giudiziarie belghe conformemente al regolamento n. 1206/2001, il tribunale respingeva tale richiesta dichiarando che l’audizione doveva tenersi nei Paesi Bassi, invitando i testimoni a comparire dinanzi a esso ai sensi del diritto processuale nazionale.

3.        In tale contesto si chiede alla Corte di specificare se l’autorità giudiziaria di uno Stato membro che desideri sentire un testimone, nella specie una parte nel procedimento, che risiede sul territorio di un altro Stato membro, debba sempre impiegare i metodi di indagine introdotti dal regolamento n. 1206/2001, ovvero se possa continuare ad avvalersi dei metodi previsti dal diritto processuale vigente nel proprio Stato, ricorrendo eventualmente a misure coercitive quando il testimone si rifiuti di comparire. Occorre pertanto stabilire, in maniera inedita, se il regolamento n. 1206/2001 disciplini la richiesta delle prove da parte di uno Stato membro a un altro in maniera esclusiva e tassativa oppure se esso lasci spazio ad altre modalità di accesso a siffatte prove.

II – Ambito normativo

A –    Il regolamento n. 1206/2001

4.        Il preambolo del regolamento n. 1206/2001 dispone quanto segue:

«(…)

(2)      Il corretto funzionamento del mercato interno presuppone che la cooperazione tra le autorità giudiziarie nel settore dell’assunzione delle prove sia migliorata, in particolare semplificata e accelerata.

(…)

(7)      Poiché per pronunciarsi in merito ad un procedimento civile o commerciale pendente dinanzi ad un’autorità giudiziaria di uno Stato membro è spesso necessario assumere prove in un altro Stato membro, l’azione della Comunità non può limitarsi al solo settore della trasmissione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale rientrante nel regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale [(4)]. Occorre pertanto continuare a migliorare la cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove.

(8)      Presupposto per l’efficienza dei procedimenti giudiziari in materia civile o commerciale è che la trasmissione e l’esecuzione della richiesta di esecuzione dell’assunzione delle prove avvenga in modo diretto e con il mezzo più rapido tra le autorità giudiziarie degli Stati membri.

(…)

(15)      Per facilitare l’assunzione delle prove, un’autorità giudiziaria di uno Stato membro dovrebbe avere la possibilità, conformemente alle leggi dello Stato membro da cui dipende, di procedere direttamente all’assunzione delle prove in un altro Stato membro, se quest’ultimo dà il proprio assenso, ed alle condizioni stabilite dall’organo centrale o dall’autorità competenti dello Stato membro richiesto.

(…)».

5.        L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1206/2001, recante il titolo «Ambito di applicazione», così recita:

«1. Il presente regolamento si applica in materia civile o commerciale allorché, conformemente alle disposizioni della propria legislazione, l’autorità giudiziaria di uno Stato membro chiede

a)      che l’autorità giudiziaria competente di un altro Stato membro proceda all’assunzione delle prove, o

b)      di procedere direttamente essa stessa all’assunzione delle prove in un altro Stato membro.

2. Non sono ammesse le richieste intese a ottenere prove che non siano destinate ad essere utilizzate in procedimenti giudiziari pendenti o previsti».

6.        Gli articoli 10‑16, compresi nella sezione 3 del medesimo regolamento, stabiliscono le modalità di esecuzione dell’assunzione delle prove da parte dell’autorità giudiziaria richiesta (cosiddetto metodo di cooperazione «indiretta»).

7.        L’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1206/2001 precisa che «[l]’autorità giudiziaria richiesta dà esecuzione alla richiesta applicando le leggi del proprio Stato membro».

8.        L’articolo 11, paragrafo 1, del medesimo regolamento prevede che l’esecuzione indiretta si svolga in presenza e con la partecipazione delle parti, nei termini che seguono:

«Se ciò è previsto dalla legge dello Stato membro dell’autorità giudiziaria richiesta, le parti e gli eventuali loro rappresentanti hanno facoltà di assistere all’esecuzione dell’assunzione delle prove da parte dell’autorità giudiziaria richiesta».

9.        L’articolo 13 del suddetto regolamento consente l’impiego di misure coercitive nell’ambito del metodo indiretto di esecuzione dell’assunzione delle prove, nei termini che seguono:

«Ove necessario, nell’eseguire una richiesta l’autorità giudiziaria richiesta adotta le misure coercitive appropriate nei casi e nella misura previsti dalla legge dello Stato membro dell’autorità giudiziaria richiesta per l’esecuzione di una richiesta formulata allo stesso fine da un’autorità nazionale o da una parte interessata».

10.      L’articolo 17 del regolamento, che disciplina l’esecuzione diretta dell’assunzione delle prove da parte dell’autorità giudiziaria richiedente (cosiddetto metodo di cooperazione «diretta»), così recita:

«1. Un’autorità giudiziaria che chieda di procedere direttamente all’assunzione delle prove in un altro Stato membro introduce in tale Stato una richiesta presso l’organo centrale o le autorità competenti (…).

2. L’assunzione diretta delle prove può aver luogo solo se è possibile procedervi su base volontaria senza che siano necessarie misure coercitive.

Se l’assunzione diretta delle prove implica l’audizione di una persona, l’autorità giudiziaria richiedente informa tale persona che il procedimento ha luogo su base volontaria.

3. L’assunzione delle prove è eseguita da un magistrato o da un’altra persona, quale un perito, designata in conformità della legge dello Stato membro dell’autorità giudiziaria richiedente.

(…)».

B –    Diritto nazionale

11.      Nei Paesi Bassi l’audizione di testimoni, nonché l’audizione preventiva di testimoni, sono disciplinate dal Codice di procedura civile (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering; in prosieguo: il «WBR») (5).

12.      Ai sensi dell’articolo 164 del WBR:

«1. Le parti possono anche comparire come testimoni.

(…)

3. Se una parte tenuta a rilasciare una dichiarazione in qualità di testimone non si presenta all’udienza, non risponde ai quesiti che le sono posti oppure rifiuta di firmare la propria dichiarazione, il giudice può trarne le conclusioni che ritiene necessarie».

13.      L’articolo 165, paragrafo 1, del WBR dispone che «[l]e persone citate per essere sentite come testimoni secondo le modalità previste dalla legge sono tenute a rendere la propria testimonianza».

14.      L’articolo 176, paragrafo 1, del WBR così recita:

«Se non altrimenti disposto da convenzione o da regolamento dell’UE, il giudice, ove un testimone risieda all’estero, può chiedere ad un’autorità del paese di residenza del testimone, che esso stesso indicherà, di procedere all’audizione, se possibile sotto giuramento, o di affidare detta audizione al funzionario consolare olandese nella cui circoscrizione detto testimone risiede».

15.      L’articolo 186 del WBR così recita:

«1. Nei casi in cui la legge ammette la prova testimoniale, un’audizione a futura memoria può essere ordinata senza indugio su domanda della parte interessata, prima che venga promossa un’azione.

2. Un’audizione a futura memoria può essere ordinata senza indugio dal giudice su richiesta di una parte quando il procedimento è già stato instaurato».

16.      L’articolo 189 del WBR dispone che «[l]e disposizioni che riguardano l’audizione di testimoni si applicano anche all’audizione a futura memoria».

III – Procedimento principale, questione pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte

17.      In data 3 agosto 2009 diversi possessori di valori mobiliari (6) (in prosieguo: «Kortekaas e a.») della società Fortis NV (7) avviavano dinanzi al Rechtbank Utrecht (Paesi Bassi) un procedimento contro tre membri della direzione di tale società, residenti in Belgio (8) (in prosieguo: «Lippens e a.»), e contro la società medesima affinché fossero condannati al risarcimento dei danni per aver commesso atti illeciti.

18.      In data 6 agosto 2009, nell’ambito di tale causa di merito, Kortekaas e a. depositavano dinanzi al Rechtbank Utrecht una domanda di audizione preventiva di Lippens e a. in qualità di testi, in merito alle dichiarazioni di questi ultimi. Il suddetto giudice accoglieva questa domanda con decisione del 25 novembre 2009, precisando che l’audizione avrebbe dovuto essere effettuata da un giudice istruttore da nominare a tal fine.

19.      Il 9 dicembre 2009 Lippens e a. chiedevano che il Rechtbank Utrecht disponesse una commissione rogatoria per consentire loro di essere ascoltati da un giudice francofono in Belgio, ove essi risiedono. Tale domanda veniva respinta con ordinanza del 3 febbraio 2010.

20.      Investito di un appello proposto da Lippens e a., il Gerechtshof te Amsterdam confermava l’ordinanza impugnata con decisione del 18 maggio 2010, ai sensi dell’articolo 176, paragrafo 1, del WBR, che conferisce al giudice olandese che deve ascoltare un testimone che risiede all’estero e che non vuole comparire spontaneamente dinanzi a esso, la facoltà, e non l’obbligo, di disporre una commissione rogatoria. Il Gerechtshof te Amsterdam precisava che i testimoni devono, in linea di principio, essere sentiti dal giudice dinanzi al quale è pendente la causa di merito e che, nella fattispecie, nessuna circostanza particolare poteva giustificare una deroga a detta regola a favore di Lippens e a., tenuto conto, in particolare, dell’opposizione di Kortekaas e a. Detto giudice aggiungeva, poi, che un’audizione in Belgio non poteva essere legittimata da ragioni linguistiche, posto che Lippens e a. potrebbero farsi assistere da un interprete di lingua francese durante l’audizione nei Paesi Bassi.

21.      Lippens e a. hanno presentato ricorso in cassazione dinanzi allo Hoge Raad der Nederlanden avverso tale decisione del Gerechtshof te Amsterdam.

22.      Il giudice del rinvio ritiene che il regolamento n. 1206/2001 non osti a che un giudice di uno Stato membro citi a comparire dinanzi a esso, conformemente alle norme processuali nazionali, un testimone residente in un altro Stato membro e tragga le conseguenze previste dalle norme anzidette qualora il testimone rifiuti di presentarsi. A suo avviso, né il dettato né il secondo e il quinto considerando (9) del regolamento n. 1206/2001 consentirebbero di concludere che le modalità di assunzione delle prove previste da quest’ultimo escludano altri strumenti giuridici. Il giudice a quo ritiene che il summenzionato regolamento miri soltanto a facilitare l’assunzione delle prove e non imponga agli Stati membri di modificare le modalità di assunzione previste dal diritto processuale nazionale.

23.      Inoltre, il giudice a quo si riferisce alla Convenzione sull’assunzione delle prove all’estero in materia civile o commerciale, conclusa all’Aia il 18 marzo 1970, sostituita dal regolamento n. 1206/2001 per quanto riguarda gli undici Stati membri fra cui la detta convenzione era in vigore (10). Egli sottolinea che non è chiaro se tale convenzione abbia una portata esclusiva e vincolante ovvero lasci spazio ad altri strumenti, come osservato dalla Supreme Court degli Stati Uniti (11). Il giudice del rinvio aggiunge che, per contro, da una sentenza della Corte di giustizia si potrebbe desumere un’indicazione nel senso che al regolamento n. 1206/2001 spetterebbe un’«efficacia esclusiva», secondo i termini impiegati da detto giudice (12).

24.      Alla luce di ciò, lo Hoge Raad der Nederlanden ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se il regolamento [n. 1206/2001], segnatamente il suo articolo 1, paragrafo 1, debba essere interpretato nel senso che il giudice che intenda sentire un testimone residente in un altro Stato membro deve sempre applicare, per questa forma di assunzione delle prove, i metodi introdotti da detto regolamento (…), oppure se tale giudice abbia la facoltà di avvalersi delle modalità previste nel suo diritto processuale nazionale, come la convocazione del testimone a comparire al suo cospetto».

25.      La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden è stata registrata presso la cancelleria della Corte il 7 aprile 2011.

26.      Hanno presentato osservazioni scritte alla Corte Lippens e a., i governi olandese, ceco, tedesco, austriaco, polacco, finlandese e del Regno Unito, nonché la Commissione europea.

27.      In un allegato all’avviso di convocazione all’udienza inviato alle parti e agli altri interessati, la Corte ha posto alcuni quesiti, nei termini che seguono, perché vi fosse data risposta in udienza:

«1)      Se, ammesso che al giudice competente, in virtù del proprio diritto nazionale, sia consentito citare un testimone residente in un altro Stato membro, detto giudice possa applicare le misure coercitive previste dal diritto interno qualora il testimone non dia seguito a tale invito. In caso di risposta negativa, se il giudice nazionale debba procedere all’audizione del testimone avvalendosi delle modalità previste dal regolamento [n. 1206/2001].

2)      Posto che, nella fattispecie, si tratta dell’audizione di una parte in qualità di testimone, alle parti viene chiesto di pronunciarsi sulla questione se si debba tener conto di tale fatto per rispondere alla questione pregiudiziale. A tutti gli Stati membri viene chiesto di esprimersi anche sulla questione di quali conseguenze possa comportare per i rispettivi diritti nazionali l’introduzione di siffatta differenziazione nell’ambito del regolamento n. 1206/2001».

28.      Durante l’udienza, tenutasi il 7 marzo 2012, hanno presentato osservazioni orali Lippens e a., i governi olandese, ceco, tedesco, irlandese e finlandese, nonché la Commissione.

IV – Analisi

A –    Sulle implicazioni della causa

29.      I giudici di uno Stato membro possono validamente esercitare la propria competenza e il proprio «imperium», ossia attribuendo forza esecutiva alle proprie decisioni, soltanto nei limiti della propria competenza territoriale. Siffatta regola prevede un’eccezione che riguarda misure istruttorie che i giudici possono invece attuare sull’intero territorio nazionale. Nondimeno, in virtù del principio di diritto internazionale della territorialità, connesso a quello della sovranità statale, il giudice non può di norma intervenire per eseguire siffatte misure in un altro Stato membro.

30.      Orbene, come evidenziato nel preambolo del regolamento n. 1206/2001, «per pronunciarsi in merito ad un procedimento civile o commerciale pendente dinanzi ad un’autorità giudiziaria di uno Stato membro è spesso necessario assumere prove in un altro Stato membro [e pertanto utile] continuare a migliorare la cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove» (13). Il suddetto regolamento risponde altresì alla crescente esigenza, in seno all’Unione europea, di poter assumere prove in uno Stato membro diverso da quello in cui vi sono procedimenti giudiziari pendenti o probabili (14), allorché il contenzioso comporta un elemento straniero.

31.      Posto che la nozione di assunzione delle prove ai sensi del regolamento n. 1206/2001 non è in esso definita, la Corte è già stata chiamata a delinearne i contorni interpretandola (15). Ritengo innegabile che un’audizione di testimoni, come quella prevista nel procedimento principale, rientri in tale qualifica (16).

32.      L’obiettivo principale del regolamento n. 1206/2001 è stabilire il modo in cui un’autorità giudiziaria di uno Stato membro può, in maniera semplificata e accelerata (17), assumere prove che si trovano sul territorio di un altro Stato membro, con l’ausilio delle autorità di quest’ultimo. A tal fine esso dispone di due metodi di assistenza giudiziaria, la cui formulazione è sintetizzata all’articolo 1, paragrafo 1, del suddetto regolamento:

–        un metodo indiretto di assunzione delle prove, previsto agli articoli 10‑16 del regolamento n. 1206/2001, secondo cui l’autorità giudiziaria di uno Stato membro A (denominata «autorità giudiziaria richiedente» (18)) chiede che un’autorità giudiziaria di uno Stato membro B (denominata «autorità giudiziaria richiesta») si occupi dell’assunzione delle prove ricercate, conformemente alla legislazione dello Stato membro B, eventualmente per mezzo di misure coercitive ai sensi dell’articolo 13 del suddetto regolamento, oppure

–        un metodo diretto di assunzione delle prove, previsto all’articolo 17 del regolamento n. 1206/2001, che consiste nel fatto che l’autorità giudiziaria di uno Stato membro A, oppure una persona designata da quest’ultima (19), si rechi in uno Stato membro B per assumere direttamente le prove, previo consenso delle autorità di tale altro Stato (20), fermo restando che, in tal caso, è escluso ogni obbligo del testimone che vi risiede.

33.      In sostanza, il giudice del rinvio domanda per la prima volta alla Corte se un’autorità giudiziaria che chiede di procedere all’assunzione di prove con effetti transfrontalieri, quale l’audizione di un testimone che si trova sul territorio di un altro Stato membro, sia obbligata a scegliere una delle due modalità di assunzione delle prove previste dal regolamento n. 1206/2001, sopra descritte, ossia l’assunzione indiretta di prove tramite un’autorità giudiziaria richiesta oppure l’assunzione diretta di prove da parte dell’autorità giudiziaria richiedente – come sostenuto unicamente da Lippens e a. dinanzi alla Corte – ovvero se tale autorità giudiziaria possa applicare modalità previste dal diritto processuale dello Stato membro in cui essa opera. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale chiede di definire la portata del campo di applicazione ratione materiae del regolamento n. 1206/2001.

34.      Dalla motivazione dell’ordinanza di rinvio e dai quesiti formulati dalla Corte, di cui è stata chiesta la risposta nella fase orale, emergono implicitamente altre problematiche. Queste ultime riguardano determinate conseguenze pratiche dell’interpretazione che verrà fornita nella emananda sentenza, ossia, da un lato, l’eventuale possibilità per l’autorità giudiziaria che chiede l’audizione di ricorrere a misure coercitive o sfavorevoli (21) se il testimone domiciliato in un altro Stato membro rifiuta la deposizione e, dall’altro, l’eventuale rilevanza del fatto che il testimone da sentire sia una parte della controversia.

35.      Dalla giurisprudenza della Corte non emerge in maniera inequivocabile alcuna risposta alla questione pregiudiziale proposta dal giudice del rinvio.

36.      Infatti, la sentenza St. Paul Dairy, citata nell’ordinanza di rinvio, che riguarda l’interpretazione di norme di competenza giurisdizionale che figurano nella Convenzione di Bruxelles, contiene soltanto mere allusioni ed evoca unicamente in un obiter dictum il regolamento n. 1206/2001 (22), lasciando del tutto insoluto il problema sottoposto alla Corte nel caso di specie. Lo stesso dicasi per la sentenza Aguirre Zarraga, anch’essa pronunciata in materia di competenza giurisdizionale, che lascia intendere che il giudice nazionale potrebbe scegliere di ricorrere o meno alla disposizione di cui al regolamento n. 1206/2001 (23). Tenuto conto della particolarità di queste due sentenze, che riguardano non l’interpretazione del summenzionato regolamento, bensì quella di testi aventi oggetto e campo di applicazione molto diversi da questo (24), per quanto anch’essi si adoperino per la creazione di uno spazio giudiziario europeo, la Corte deve, in questa sede, pronunciarsi in maniera più tangibile sulle condizioni in presenza delle quali un’autorità giudiziaria è tenuta all’applicazione del suddetto regolamento.

37.      Per quanto riguarda l’unica sentenza, a quanto mi risulta, pronunciata dalla Corte (25) sull’interpretazione del regolamento n. 1206/2001, ritengo che essa non apporti elementi utili per statuire nella presente causa (26).

38.      Desidero innanzi tutto precisare che, come la maggior parte degli intervenienti, ritengo che, allorché l’autorità giudiziaria di uno Stato membro intenda assumere prove originate in un altro Stato membro, essa sia tenuta ad applicare le procedure previste dal regolamento n. 1206/2001 soltanto in talune fattispecie e non in maniera sistematica, tenuto conto dei motivi che illustrerò in prosieguo.

B –    Sull’applicabilità ratione materiae del regolamento n. 1206/2001

39.      Il testo dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1206/2001, di cui, in particolare, il giudice del rinvio chiede l’interpretazione, consente in parte di pronunciarsi sulla questione se i due metodi di assunzione transfrontaliera delle prove in esso contemplati debbano o meno applicarsi in maniera ampia, ossia in tutti i casi in cui un fattore straniero, quale la residenza del testimone nella fattispecie, ricolleghi il mezzo di assunzione della prova in questione, in materia civile o commerciale, a un altro Stato membro.

40.      Specificando, quale condizione preliminare, «allorché (…) l’autorità giudiziaria di uno Stato membro chiede» (27), il suddetto articolo limita, a mio avviso, il campo di applicazione ratione matariae del regolamento n. 1206/2001 ai due casi precisi che contempla in seguito, riservandone pertanto l’applicabilità ai casi in cui la cooperazione di un’autorità giudiziaria «di un altro Stato membro» è necessaria secondo il giudice che intende procedere all’assunzione di prove, oppure detto giudice intende egli stesso effettuare siffatta assunzione «in un altro Stato membro». A contrario, il regolamento non si applica al caso in cui il giudice ritenga di poter assumere una prova, anche se esso si trova in un altro Stato membro, senza dover impiegare l’uno o l’altro di tali modi di accesso alle prove, ossia senza dover chiedere l’intervento delle autorità giudiziarie del suddetto Stato membro, né recarsi in quest’ultimo.

41.      Parimenti, il settimo e il quindicesimo considerando del regolamento n. 1206/2001 indicano che esso mira a consentire a un’autorità giudiziaria di uno Stato membro di procedere all’assunzione di prove «in un altro Stato membro», e non sul territorio nazionale, come il tribunale olandese chiedeva nella causa principale, citando il testimone a comparire dinanzi a esso.

42.      Seguendo inoltre un’analisi teleologica, e non soltanto letterale, aggiungo che il secondo considerando del citato regolamento espone che lo scopo di quest’ultimo è che «la cooperazione tra le autorità giudiziarie nel settore dell’assunzione delle prove sia migliorata, in particolare semplificata e accelerata», obiettivo richiamato dal settimo considerando in fine. Il titolo del regolamento n. 1206/2001 evidenzia altresì che l’oggetto di quest’ultimo è soltanto di instaurare procedure che facilitino la «cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri», e non di eliminare le modalità di assunzione delle prove vigenti negli Stati membri mediante uniformazione. Quando siffatta cooperazione non è indispensabile o non è richiesta da un’autorità giudiziaria, non occorre, a mio avviso, applicare i metodi di assistenza giudiziaria semplificata (28) instaurati da tale atto, anche se, come nella causa principale, i testimoni, che nel caso di specie sono anche parti nel procedimento, chiedono di beneficiarne.

43.      Invero, il regolamento n. 1206/2001 non intende interferire con le funzioni del giudice competente, limitandone il potere di garantire la gestione del procedimento, nei limiti a esso imposti dalle norme di diritto internazionale, di diritto dell’Unione o del diritto nazionale, bensì esso rafforza tale potere e lo disciplina allo scopo di tutelare i diritti delle parti e di rispettare le peculiarità degli altri Stati membri. Sono del parere che lo scopo di tale atto sia di agevolare l’attività transfrontaliera dei giudici degli Stati membri e non di ostacolarla, limitando i mezzi di cui essi dispongono per l’assunzione di prove.

44.      Lo spirito stesso del suddetto regolamento verrebbe rimesso in discussione se la sua applicazione imperativa portasse alla diminuzione delle possibilità di assumere prove, escludendo la facoltà per il giudice di uno Stato membro di ricorrere a modalità alternative di assunzione delle prove, qualora ciò fosse preferibile per detto giudice rispetto agli strumenti della cooperazione giudiziaria transfrontaliera contenuti nel regolamento n. 1206/2001 (29).

45.      In proposito, desidero rammentare che l’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento anzidetto, letto in combinato disposto con il diciassettesimo considerando del medesimo, precisa che il regolamento non intende ostare al mantenimento ovvero alla conclusione fra due o più Stati membri di accordi o intese volti a facilitare «ulteriormente» (30) la cooperazione in materia di assunzione delle prove, sempre che siano compatibili con le sue disposizioni. Tale riserva dimostra che, ai fini dell’efficacia, i redattori del regolamento n. 1206/2001 non erano contrari all’idea di lasciare spazio ad altri strumenti in tale ambito, quando questi ultimi risultino più adeguati, in termini di garanzie e di effetti concreti, alla luce del tenore della controversia.

46.      Orbene, in pratica, è possibile che metodi di indagine previsti dal diritto nazionale siano altrettanto se non addirittura più efficaci di quelli previsti dal regolamento n. 1206/2001. Difatti, dalla relazione della Commissione che traccia un bilancio dell’applicazione del regolamento n. 1206/2001 al 5 dicembre 2007 (31) emerge che, secondo lo studio empirico condotto (32), nella maggior parte dei casi, alle richieste di assunzione di prove ai sensi del suddetto regolamento è stata data esecuzione entro un termine maggiore di quello previsto all’articolo 10, paragrafo 1, ossia 90 giorni dalla relativa ricezione, arrivando talvolta a superare i 6 mesi. Pertanto, è comprensibile che l’autorità giudiziaria di uno Stato membro opti per un metodo che non richieda la presenza di intermediari, come la citazione diretta di un testimone a deporre dinanzi a essa, per garantire la celerità e dunque l’efficienza del procedimento da essa condotto.

47.      Desidero precisare che l’efficacia pratica del suddetto regolamento non è affatto compromessa da siffatta interpretazione delle relative disposizioni, posto che quest’ultimo pretende di disciplinare non tutte le situazioni in cui un mezzo di prova si trova in un altro Stato membro, bensì soltanto quella in cui l’autorità giudiziaria che intende assumerlo constati la necessità dell’aiuto delle autorità di un altro Stato membro. In tale ultimo caso, la prima autorità è tenuta a scegliere fra l’assunzione indiretta, che presenta l’inconveniente di doversi affidare alla corretta esecuzione dell’assunzione ad opera dell’autorità giudiziaria richiesta, comportando il fatto che non sarà il giudice chiamato a statuire quello che effettuerà l’audizione del testimone (33), e l’assunzione diretta, che richiede l’autorizzazione dello Stato membro in cui si trovano le prove da assumere (34) e priva il giudice della possibilità di applicare misure coercitive (35). Pertanto, un’applicazione tassativa del regolamento n. 1206/2001 porterebbe, almeno potenzialmente, al risultato che la qualità dell’audizione dei testimoni che si trovano fuori del territorio nazionale sia talvolta inferiore, se confrontata con una situazione di inapplicabilità del regolamento. Ciò non può essere ritenuto soddisfacente, considerato l’obiettivo di facilitare l’assunzione delle prove contemplato dal regolamento.

48.      Alla luce degli elementi esposti, ritengo che il legislatore europeo non abbia voluto che l’applicazione dei metodi di cooperazione giudiziaria previsti dal regolamento n. 1206/2001 s’imponesse ipso iure, allorché l’autorità giudiziaria di uno Stato membro intende effettuare un’assunzione di prove che presenta elementi di collegamento con un altro Stato membro. Ciò mi pare obbligatorio soltanto nel caso – che non è quello della causa principale – in cui siffatta assunzione dev’essere eseguita fuori dal territorio dello Stato membro dell’autorità giudiziaria interessata. Ritengo opportuno, in pratica, che detta autorità giudiziaria possa valutare caso per caso, nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia, quale sia la modalità di assunzione delle prove più efficace – se quella prevista dal diritto nazionale o quella derivante dal diritto dell’Unione – per ottenere gli elementi necessari per statuire.

49.      Così esposti i motivi per cui ritengo, analogamente agli Stati membri intervenienti e alla Commissione, che l’impiego dei metodi di cooperazione previsti dal regolamento n. 1206/2001 s’impongano all’autorità giudiziaria di uno Stato membro, che chiede di procedere all’audizione di un testimone residente in un altro Stato membro, soltanto se tale autorità intende sentirlo in tale ultimo Stato tramite uno dei suddetti metodi, ma non se essa ritiene preferibile che il testimone si rechi sul proprio territorio per sentirlo, mi occuperò ora delle conseguenze concrete dell’interpretazione qui suggerita alla Corte, per quanto riguarda due casi particolari evocati nell’ambito della domanda di pronuncia pregiudiziale.

C –    Sui due problemi particolari connessi all’audizione di testimoni

1.      L’audizione di un testimone che si rifiuta di deporre

50.      Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio non chiede espressamente alla Corte se un’autorità giudiziaria di uno Stato membro possa adottare misure coercitive (36) o sfavorevoli (37) nei confronti di un testimone, residente in un altro Stato membro, che non voglia ottemperare alla richiesta di presentarsi dinanzi al giudice.

51.      Tuttavia, tale problema emerge dalla motivazione dell’ordinanza di rinvio, giacché lo Hoge Raad der Nederlanden precisa che, a suo parere, «[i]l regolamento [n. 1206/2001] non osta (…) all’accettazione della facoltà del giudice olandese di convocare dinanzi a sé un teste residente in un altro Stato membro, e non osta neppure al fatto che detto giudice ricolleghi alla mancata comparizione del teste gli effetti previsti dal suo diritto processuale nazionale» (38).

52.      In via preliminare, mi preme osservare che la problematica anzidetta non corrisponde alla situazione forse più frequente nella pratica, in cui il testimone residente in un altro Stato membro accetta spontaneamente di spostarsi per deporre dinanzi all’autorità giudiziaria che l’ha convocato. Quando la partecipazione all’assunzione delle prove è volontaria, non occorre applicare le procedure di cooperazione giudiziaria previste dal regolamento n. 1206/2001.

53.      Tuttavia, qualora un testimone rifiuti senza valido motivo (39) di essere ascoltato dall’autorità giudiziaria competente e quest’ultima insista nel volerlo sentire, occorre distinguere due ipotesi.

54.      Da un lato, se – come ha chiesto il giudice olandese nella causa principale – l’autorità giudiziaria competente vuole sentire sul territorio dello Stato membro in cui essa opera un testimone residente in un altro Stato membro, detta autorità potrà ricorrere a misure coercitive nei confronti dell’interessato soltanto nei limiti previsti dalle norme del diritto internazionale pubblico (40). Alla luce delle discussioni tenutesi in udienza, ritengo che gli Stati membri intervenienti condividano tutti il punto di vista secondo cui, salvo in casi particolari (41) oppure se ciò è consentito da una convenzione bilaterale o multilaterale che vincola i due Stati membri interessati, non è possibile impiegare tali misure nei confronti di un testimone che si trova al di fuori del territorio nazionale.

55.      Riguardo al diritto dell’Unione, allo stato attuale esso non contempla norme che disciplinino tale questione. Tuttavia, i principi generali del diritto dell’Unione, come quello di proporzionalità, limitano il margine di manovra degli Stati membri in tale campo.

56.      Dall’altro, come ho già osservato, qualora l’audizione di siffatto testimone dovesse aver luogo sul territorio dello Stato membro in cui esso risiede, perché l’interessato rifiuta di presentarsi dinanzi all’autorità giudiziaria di un altro Stato membro che non vi rinuncia, quest’ultima sarebbe tenuta a ricorrere a una delle modalità di assunzione delle prove, diretta o indiretta, di cui al regolamento n. 1206/2001.

57.      Nel caso in cui detta autorità giudiziaria volesse procedere essa stessa all’assunzione di prove all’estero, con il metodo definito «diretto», essa potrebbe procedervi soltanto «su base volontaria» e «senza (…) misure coercitive», conformemente all’articolo 17, paragrafo 2, del suddetto regolamento, il che esclude che il testimone possa essere costretto a tale audizione diretta, salvo il caso in cui esistano convenzioni di cooperazione fra gli Stati membri interessati.

58.      Per contro, nel caso in cui l’assunzione della prova sia delegata a un’autorità giudiziaria dello Stato membro in cui risiede il testimone, l’articolo 13 del medesimo regolamento consente che «l’autorità giudiziaria richiesta adott[i] le misure coercitive appropriate nei casi e nella misura previsti dalla legge dello Stato membro dell’autorità giudiziaria richiesta per l’esecuzione di una richiesta formulata allo stesso fine da un’autorità nazionale o da una parte interessata». Tuttavia, ritengo che la decisione di adottare un provvedimento coercitivo consentito dal diritto nazionale nei confronti di un testimone riluttante spetti non all’autorità giudiziaria adita nel merito, bensì all’autorità richiesta, che deve valutare se ciò sia «necessario», ai sensi del suddetto articolo 13 in limine (42). Inoltre, poiché al rifiuto di eseguire tale coercizione non è associata alcuna sanzione, detto rifiuto può restare senza alcun effetto concreto, il che dimostra un limite del sistema instaurato dal regolamento n. 1206/2001.

59.      Un caso ancora più particolare di audizione di testimoni può verificarsi allorché, come nella causa principale, la persona interessata è anche parte della causa di merito.

2.      L’audizione di un testimone che è anche parte nel procedimento

60.      Conformemente ai quesiti da essa posti agli intervenienti, la Corte ha inteso valutare, per rispondere alla questione pregiudiziale, se sia o meno determinante che il testimone sia parte nel procedimento oppure terzo rispetto a esso.

61.      In proposito, agli Stati membri che hanno presentato osservazioni orali è stato chiesto di precisare se il fatto di introdurre siffatta distinzione nella risposta alla questione pregiudiziale possa influire sulle norme procedurali nazionali vigenti nei rispettivi territori.

62.      Sono del parere che non sia necessario pronunciarsi su questo punto per rispondere alla questione pregiudiziale proposta, in quanto il giudice del rinvio non ha formulato, nemmeno implicitamente, alcuna richiesta al riguardo. Tuttavia, siccome le parti della causa principale e gli Stati membri intervenienti sono stati invitati a discuterne in udienza, è mia intenzione esporre alcune riflessioni al riguardo.

63.      Desidero osservare che il regolamento n. 1206/2001 non contempla alcuna differenza di trattamento in funzione della qualità delle persone ascoltate come testimoni, a seconda del fatto che esse siano o non siano parti della causa di merito. L’articolo 11 del suddetto regolamento richiama soltanto, nell’ambito del metodo indiretto di assunzione di prove, l’eventuale presenza e partecipazione di una parte, personalmente o mediante un rappresentante, allorché l’autorità giudiziaria richiesta dispone un mezzo istruttorio quale l’audizione di un testimone; orbene, tale testimone potrebbe essere un terzo o anche la parte avversa, posto che il regolamento non opera alcuna distinzione in tal senso.

64.      A mio avviso, qualora il testimone da sentire sia una parte nel procedimento e accetti di presentarsi dinanzi all’autorità giudiziaria di un altro Stato membro a tal fine, il regolamento n. 1206/2001 non deve interferire e l’audizione può aver luogo se la lex fori lo consente. In presenza di rifiuto o di astensione del testimone dal comparire sul territorio dello Stato membro in cui opera l’autorità giudiziaria, anche in questo caso spetta al diritto nazionale stabilire quali siano le conseguenze concrete che il giudice interessato può trarre da siffatto comportamento, quando tale diritto consente l’audizione di una parte in qualità di testimone.

65.      Rammento che, sotto il profilo del diritto internazionale, la situazione giuridica di un testimone che è anche parte nel procedimento differisce da quella di un testimone che non è parte in causa, in quanto la competenza internazionale dell’autorità giudiziaria interessata amplia il potere giudiziario di quest’ultima e, pertanto, il suo potere di adottare misure coercitive come le ammende (43) nei confronti delle parti nel procedimento anche se queste risiedono all’estero, il che non accade riguardo agli altri testimoni.

66.      Al contrario, qualora la suddetta autorità giudiziaria chiedesse l’audizione di una parte in qualità di testimone sul territorio dello Stato membro in cui quest’ultima risiede, sentendola essa stessa o tramite un’autorità giudiziaria di tale altro Stato membro, per compiere siffatta assunzione di prova transfrontaliera occorrerebbe applicare una delle due disposizioni sulla cooperazione previste dal regolamento n. 1206/2001, eventualmente mediante misure coercitive consentite dall’articolo 13 di tale regolamento, esattamente come se il testimone fosse terzo rispetto alla controversia.

V –    Conclusione

67.      Sulla base delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di risolvere nel modo seguente la questione pregiudiziale sottoposta dallo Hoge Raad der Nederlanden:

«Il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale, e, in particolare, il suo articolo 1, paragrafo 1, dev’essere interpretato nel senso che un’autorità giudiziaria di uno Stato membro che desidera sentire un testimone residente in un altro Stato membro, nell’ambito di una controversia relativa a tale materia, è tenuta ad applicare le modalità di cooperazione giudiziaria semplificata previste dal suddetto regolamento soltanto se essa decide di assumere la prova richiedendo la collaborazione dell’autorità giudiziaria competente di tale altro Stato membro, oppure l’autorizzazione a effettuare direttamente l’assunzione della prova sul territorio di quest’ultimo. Per contro, qualora, come nel procedimento principale, un’autorità giudiziaria chieda di sentire sul territorio in cui essa si trova un testimone residente in un altro Stato membro, essa può impiegare i metodi previsti dal diritto processuale nazionale, come per esempio la citazione del testimone a comparire dinanzi a essa, se ritiene che tali metodi siano sufficientemente efficaci nella fattispecie».


1 –      Lingua originale: il francese.


2 – GU L 174, pag. 1.


3 – Nelle presenti conclusioni la nozione di «Stato membro» rimanderà agli Stati membri dell’Unione europea, ad eccezione del Regno di Danimarca, conformemente all’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento n. 1206/2001.


4 –      GU L 160, pag. 37.


5 – Desidero precisare che l’ordinanza di rinvio si limita a riprodurre alla lettera l’articolo 176, paragrafo 1, del WBR, nella sua versione conseguente alla legge del 26 maggio 2004 (Stb. 2004, n. 258) e che gli altri estratti del WBR menzionati infra sono relativi ad osservazioni presentate alla Corte in lingua olandese, la cui traduzione non è ufficiale.


6 – Hendrikus Cornelis Kortekaas, Kortekaas Entertainment Marketing BV, Kortekaas Pensioen BV, Dirk Robbard De Kat, Johannes Hendrikus Visch, Euphemia Joanna Bökkerink e Laminco GLD N‑A.


7 – Fortis NV è divenuta Ageas NV nel corso del procedimento principale.


8 – Maurice Robert Josse Marie Ghislain Lippens, Gilbert Georges Henri Mittler e Jean Paul François Caroline Votron.


9 – Il quinto considerando contiene il riferimento consueto ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, UE.


10 – V. il sesto considerando, nonché l’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento n. 1206/2001.


11 – Il giudice del rinvio cita la sentenza del 15 giugno 1987, Aérospatiale (ILM 1987, pagg. 1021‑1045; 482 U.S. 522, 1987), in cui la Supreme Court ha dichiarato che tale convenzione prevede l’esistenza di procedure allo scopo di assumere prove in un altro Stato membro firmatario, che non sono esclusive e obbligatorie bensì facoltative per i giudici americani.


12 – V. punto 23 della sentenza del 28 aprile 2005, St. Paul Dairy (C‑104/03, Racc. pag. I‑3481). Desidero osservare in questa fase che detta sentenza verte sull’interpretazione non del regolamento n. 1206/2001, bensì della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalle convenzioni relative all’adesione dei nuovi Stati membri (in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»).


13 – Settimo considerando del regolamento n. 1206/2001.


14 – Invero, ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 2, tale regolamento si applica vuoi ai procedimenti giudiziari di merito pendenti, come la causa principale nella fattispecie, vuoi a quelli soltanto previsti.


15 – V. conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa definita dall’ordinanza del 27 settembre 2007, Tedesco (C‑175/06, Racc. pag. I‑7929, paragrafi 40 e segg.).


16 – L’articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 1206/2001 menziona espressamente l’«audizione di una persona», formula tanto ampia da comprendere l’audizione di un testimone che sia anche parte nel procedimento principale. Secondo il punto 8 della Guida pratica per l’applicazione del regolamento sull’assunzione delle prove, redatta dai servizi della Commissione con la consulenza della Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (in prosieguo: la «Guida pratica», documento accessibile su Internet al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/civiljustice/evidence/evidence_ec_guide_it.pdf), «[i]l concetto di “prova” (…) comprende, ad esempio, l’assunzione delle testimonianze sui fatti, l’interrogatorio delle parti, dei periti, la produzione di documenti, le verificazioni, l’accertamento dei fatti, la perizia sulla famiglia o sul benessere dei minori».


17 – V. secondo considerando del citato regolamento.


18 – V. le definizioni fornite all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 1206/2001.


19 – L’articolo 17, paragrafo 3, del citato regolamento prevede che l’autorità giudiziaria richiedente designi un magistrato o un’altra persona, quale un perito, o ancora – secondo la summenzionata Guida pratica – un rappresentante consolare o diplomatico oppure un funzionario ministeriale, conformemente al diritto dello Stato membro a cui appartiene detta giurisdizione.


20 – V. articolo 3, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 1206/2001, sulle attribuzioni dell’organo centrale e/o dell’autorità competente dello Stato membro in cui occorre assumere le prove.


21 – Ritornerò ancora (v. paragrafo 50) sul contenuto di tali due nozioni.


22 – Sentenza cit., di cui si cita il punto 23:


      «Per giunta, una domanda di audizione di un teste in circostanze come quelle della causa principale potrebbe essere utilizzata come un mezzo per sfuggire alle norme che disciplinano, con le stesse garanzie e con gli stessi effetti per tutti i singoli, la trasmissione e la trattazione delle domande formulate da un organo giurisdizionale di uno Stato membro e dirette ad ottenere il compimento di atto istruttorio in un altro Stato membro (vedi il regolamento [n. 1206/2001])».


23 – Sentenza del 22 dicembre 2010 (C‑491/10 PPU, Racc. pag. I-14247), sull’interpretazione del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento Bruxelles II bis»). Il punto 67 di questa sentenza dichiara che, allorché il giudice di uno Stato membro decide di procedere all’audizione di un minore, egli deve ricorrere, per quanto possibile e prendendo sempre in considerazione l’interesse superiore del minore, a «tutti i mezzi di cui dispone in forza del suo diritto nazionale nonché agli strumenti propri della cooperazione giudiziaria transfrontaliera, compresi, ove necessario, quelli previsti dal regolamento n. 1206/2001».


24 – Contrariamente al regolamento n. 1206/2001, la Convenzione di Bruxelles e il regolamento Bruxelles II bis riguardano un’uniformazione delle disposizioni degli Stati membri rientranti nei rispettivi campi d’applicazione, vietando espressamente l’applicazione residua delle norme nazionali, in particolare quelle relative alla competenza transfrontaliera (v. articolo 3 di detta convenzione e articolo 6 del regolamento Bruxelles II bis). Inoltre, il regolamento n. 1206/2001 racchiude procedure che riguardano materie escluse da tali atti (v. titolo I di detta convenzione e articolo 1, paragrafo 3, del regolamento Bruxelles II bis).


25 – Rammento che la summenzionata causa Tedesco, nel cui ambito la Corte era stata interrogata per la prima volta sull’interpretazione del regolamento n. 1206/2001, è stata conclusa con la cancellazione dal ruolo.


26 – Sentenza del 17 febbraio 2011, Weryński (C‑283/09, Racc. pag. I-601), sull’interpretazione degli articoli 14 e 18 del suddetto regolamento, che riguarda senza dubbio l’audizione di testimoni, ma dichiara soltanto che un’autorità giudiziaria richiedente non è tenuta, nei confronti dell’autorità giudiziaria richiesta, al versamento di un anticipo ovvero al successivo rimborso dell’indennità riconosciuta al testimone interrogato.


27 – Il corsivo è mio. Tale formulazione era già presente nel progetto iniziale del regolamento n. 1206/2001 [v. atti preparatori, iniziativa della Repubblica federale di Germania in vista dell’adozione del regolamento del Consiglio relativo alla cooperazione fra i giudici degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile e commerciale (2000/C 314/01)].


28 – L’avvocato generale Kokott ha altresì qualificato come «meccanismo semplificato di assistenza giudiziaria» il regime attuato dal regolamento n. 1206/2001, nel paragrafo 43 delle sue citate conclusioni nella causa Tedesco.


29 – Posizione da affiancare a quella adottata dalla Corte al punto 67 della sentenza Aguirre Zarraga, cit.


30 – Tale precisazione non figurava nella succitata proposta originaria del regolamento n. 1206/2001.


31 – Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo sull’applicazione del regolamento n. 1206/2001 [COM(2007) 769 def., punto 2.1]. La Commissione ivi osserva che «[i]l regolamento ha semplificato e accelerato l’assunzione delle prove (…). Tuttavia la misura di tale semplificazione e accelerazione varia notevolmente da uno Stato membro all’altro» (punto 2.12).


32 – Studio sull’applicazione del regolamento n. 1206/2001, realizzato su richiesta della Commissione presso oltre 11 000 professionisti dei 24 Stati membri in cui tale regolamento è applicabile, il cui bilancio redatto nel 2007 è disponibile al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/civiljustice/publications/docs/final_report_ec_1206_2001_a_09032007.pdf.


33 – Le questioni da porre sono in linea di principio formulate dall’autorità giudiziaria richiedente nella sua richiesta di assunzione di prove, secondo l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1206/2001. Inoltre, un rappresentante di tale autorità giudiziaria può senz’altro essere presente, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del suddetto regolamento. Tuttavia, questi può intervenire per interrogare egli stesso il testimone in maniera interattiva ed estemporanea soltanto se l’autorità giudiziaria richiesta vi acconsente (v. Guida pratica summenzionata, punti 14 e 57).


34 – Vero è che i motivi di rifiuto sono limitati, secondo l’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento n. 1206/2001. Tuttavia, quand’anche venga concessa l’esecuzione diretta, è possibile che un’autorità giudiziaria dello Stato membro richiesto controlli l’audizione del testimone e intervenga durante il relativo svolgimento, in applicazione del paragrafo 4, secondo comma, del suddetto articolo.


35 – Dal citato studio sull’applicazione del regolamento n. 1206/2001 si evince che, in pratica, l’impossibilità di utilizzare misure coercitive in questo contesto può limitare notevolmente il numero di casi in cui tale modalità risulti utile (pag. 95, punto 4.1.11.1.2).


36 – Per costringere una persona a testimoniare, un’autorità giudiziaria civile o commerciale potrebbe ricorrere all’applicazione di sanzioni pecuniarie (ammenda o altre penali), o addirittura adottare misure di reclusione, se la legge lo consente.


37 – L’autorità giudiziaria adita della causa di merito può dedurre dal rifiuto di una persona di rendere la propria testimonianza che i fatti sui quali tale persona è chiamata a deporre non sono dimostrati, il che penalizzerà la parte a favore della quale tale testimonianza avrebbe dovuto essere resa.


38 – V. articolo 164, paragrafo 3, del WBR, nel diritto olandese.


39 – Escludo i casi previsti dall’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1206/2001, in cui una persona ha il diritto o l’obbligo di astenersi dal testimoniare in virtù di legge (per esempio nei confronti di un congiunto), oppure a motivo di un evento di forza maggiore (quale uno stato di salute che rende impossibile il suo spostamento).


40 – V. paragrafi 19 e segg. delle conclusioni presentate il 25 maggio 1988 dall’avvocato generale Darmon nelle cause riunite da cui è scaturita la sentenza del 27 settembre 1988, Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione (89/85, 104/85, 114/85, 116/85, 117/85 e da 125/85 a 129/85, Racc. pag. 5193).


41 – In tal senso, in udienza, il governo tedesco ha affermato che un’autorità giudiziaria tedesca potrebbe imporre a un cittadino tedesco che abita all’estero tutti gli obblighi e le azioni previste dal proprio diritto nazionale. Detto governo ha indicato che ciò deriverebbe dai pubblici poteri sovrani di uno Stato membro che si esercitano sui propri cittadini, posto che il nesso della cittadinanza non viene meno quando una persona risiede all’estero. Esso ha aggiunto che un’autorità giudiziaria tedesca che ha citato a comparire dinanzi a essa siffatto cittadino potrebbe minacciare l’applicazione di misure coercitive in caso di mancata comparizione e, salvo cause di assenza giustificata, comminargli una multa o perfino una pena detentiva, fermo restando che l’esecuzione di tali misure coercitive avrebbe luogo soltanto sul territorio tedesco.


42 – Nondimeno, come per il rigetto di una richiesta di assunzione di prove, il rifiuto di eseguire una misura coercitiva dovrebbe rimanere eccezionale, posto che lo scopo del regolamento n. 1206/2001 è di facilitare l’assunzione delle prove da uno Stato membro a un altro.


43 – Tuttavia, un’autorità giudiziaria che statuisce in materia civile o commerciale, contemplata dal regolamento n. 1206/2001, non può fare uso dei pubblici poteri fuori dal territorio dello Stato membro cui appartiene con atti concreti di esecuzione che richiedono l’esercizio del potere coercitivo dello Stato, quali il fatto di costringere, tramite la polizia, una parte residente in un altro Stato membro a venire a testimoniare dinanzi a essa.