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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Polonia) il 7 gennaio 2022 – T. S.A. / Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

(Causa C-22/22)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Najwyższy

Parti

Ricorrente: T. S.A.

Resistente: Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 20, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) 1 e gli l'articoli 11 e 20 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale che vieta alle sole emittenti televisive l’inserimento della pubblicità nei loro programmi per bambini, senza estendere tale divieto alle emittenti di servizi di media audiovisivi a richiesta.

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1 GU 2010 L 95, pag. 1.