Ricorso proposto il 17 marzo 2010 - Lux Management / UAMI - Zeis Excelsa (KULTE)
(Causa T-130/10)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Lux Management Holding SA (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: avv. S. Mas)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Zeis Excelsa SPA (Montegranaro, Italia)
Conclusioni della ricorrente
Dichiarare che la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 15 gennaio 2010, procedimento R 712/2008-4, è priva di oggetto;
in subordine, annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 15 gennaio 2010, procedimento R 712/2008-4, poiché non ha tenuto conto delle prove fornite dalla ricorrente;
in subordine, annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 15 gennaio 2010, procedimento R 712/2008-4, poiché è priva di motivazione sulla questione della tolleranza, da parte della ricorrente, del marchio comunitario registrato oggetto della domanda di decadenza; e
condannare il convenuto alle spese.
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di decadenza: il marchio figurativo "Kulte", per prodotti delle classi 14, 18 e 25
Titolare del marchio comunitario: la ricorrente
Richiedente la decadenza del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio del richiedente la decadenza: registrazione italiana del marchio figurativo "CULT", per tutti i prodotti della classe 25; registrazione internazionale con efficacia in Francia e nel Benelux del marchio figurativo "CULT", per prodotti delle classi 14, 18 e 25
Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione parziale di nullità della registrazione del marchio comunitario oggetto della domanda di decadenza
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell'art. 43 del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso non ha rilevato che la sua decisione è priva di oggetto, avendo le parti raggiunto un accordo relativo alla coesistenza dei marchi in questione e alla conseguente richiesta di ritiro; violazione dell'art. 6, n. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, poiché la commissione di ricorso ha negato l'ammissione di nuove prove presentate dalla ricorrente; violazione dell'art. 57, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha compiuto una valutazione erronea delle prove trasmesse e non ha fornito motivi in merito alla prova della tolleranza, da parte della controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, del marchio comunitario registrato oggetto della domanda di decadenza.
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