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Ricorso proposto il 17 marzo 2010 - Lux Management / UAMI - Zeis Excelsa (KULTE)

(Causa T-130/10)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Lux Management Holding SA (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: avv. S. Mas)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Zeis Excelsa SPA (Montegranaro, Italia)

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 15 gennaio 2010, procedimento R 712/2008-4, è priva di oggetto;

in subordine, annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 15 gennaio 2010, procedimento R 712/2008-4, poiché non ha tenuto conto delle prove fornite dalla ricorrente;

in subordine, annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 15 gennaio 2010, procedimento R 712/2008-4, poiché è priva di motivazione sulla questione della tolleranza, da parte della ricorrente, del marchio comunitario registrato oggetto della domanda di decadenza; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di decadenza: il marchio figurativo "Kulte", per prodotti delle classi 14, 18 e 25

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la decadenza del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio del richiedente la decadenza: registrazione italiana del marchio figurativo "CULT", per tutti i prodotti della classe 25; registrazione internazionale con efficacia in Francia e nel Benelux del marchio figurativo "CULT", per prodotti delle classi 14, 18 e 25

Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione parziale di nullità della registrazione del marchio comunitario oggetto della domanda di decadenza

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 43 del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso non ha rilevato che la sua decisione è priva di oggetto, avendo le parti raggiunto un accordo relativo alla coesistenza dei marchi in questione e alla conseguente richiesta di ritiro; violazione dell'art. 6, n. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, poiché la commissione di ricorso ha negato l'ammissione di nuove prove presentate dalla ricorrente; violazione dell'art. 57, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha compiuto una valutazione erronea delle prove trasmesse e non ha fornito motivi in merito alla prova della tolleranza, da parte della controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, del marchio comunitario registrato oggetto della domanda di decadenza.

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