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Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 29 aprile 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam - Paesi Bassi) – Esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso contro X

(Causa C-665/20 PPU) 1

(Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo – Motivi di non esecuzione facoltativa – Articolo 4, punto 5 – Persona ricercata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti in un paese terzo – Condanna che sia stata eseguita o che non possa più essere eseguita secondo le leggi del paese della condanna – Attuazione – Margine di discrezionalità dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione – Nozione di «stessi fatti» – Sconto di pena concesso da un’autorità non giurisdizionale in virtù di una misura di clemenza di carattere generale)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Amsterdam

Parte nel procedimento principale

X

Dispositivo

L’articolo 4, punto 5, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che, quando uno Stato membro sceglie di recepire tale disposizione nel suo diritto interno, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve disporre di un margine di discrezionalità al fine di determinare se occorra o meno rifiutare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo per il motivo previsto da detta disposizione.

L’articolo 3, punto 2, e l’articolo 4, punto 5, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, devono essere interpretati nel senso che la nozione di «stessi fatti», contenuta in queste due disposizioni, deve essere oggetto di un’interpretazione uniforme.

L’articolo 4, punto 5, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, che subordina l’applicazione del motivo di non esecuzione facoltativa previsto da tale disposizione alla condizione che, in caso di condanna, la sanzione sia stata applicata o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita in forza delle leggi del paese della condanna, deve essere interpretato nel senso che tale condizione è soddisfatta qualora la persona ricercata sia stata condannata per gli stessi fatti con sentenza definitiva a una pena detentiva che ha parzialmente scontato nel paese terzo della condanna e che per il resto le è stata condonata da un’autorità non giudiziaria di quel paese, in virtù di una misura di clemenza di carattere generale che vale anche per persone condannate per fatti gravi e che non è fondata su considerazioni oggettive di politica penale. Spetta all’autorità giudiziaria dell’esecuzione, nell’esercizio del potere discrezionale di cui dispone, operare un bilanciamento tra, da un lato, la prevenzione dell’impunità e la lotta contro la criminalità e, dall’altro, la garanzia della certezza del diritto per la persona interessata.

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1 GU C 128 del 12.4.2021.