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Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 27 aprile 2015 – Meyer / Commissione

(Causa F-90/14)1

(Funzione pubblica – Agente temporaneo – Retribuzione – Assegni familiari – Rifiuto dell’assegno per figli a carico – Articolo 2, paragrafo 3, lettera b), dell’allegato VII allo Statuto – Figlio dai 18 ai 26 anni che riceve una formazione scolastica o professionale – Indennità scolastica – Articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII allo Statuto – Figlio che frequenta regolarmente e a tempo pieno un istituto di insegnamento – Interruzione degli studi – Ricorso manifestamente infondato)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ronald Meyer (Tallinn, Estonia) (rappresentante: H.-R. Ilting, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e T. S. Bohr, agenti)

Oggetto

Domanda, da un lato, di annullamento della decisione di non concedere al ricorrente, a decorrere dal 1° settembre 2013, l’assegno per figli a carico, in quanto suo figlio non ha più seguito un’attività riconosciuta come «formazione scolastica o professionale» ai sensi dell’articolo 2 dell’allegato VII allo Statuto dei funzionari e, dall’altro, di ordinare al proprio datore di lavoro di continuare a versargli detto assegno, e di rimborsare tutte le spese mediche per suo figlio, con effetto retroattivo a decorrere dal 1° settembre 2013.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

Il sig. Meyer sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.

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1 GU C 448 del 15.12.2014, pag. 39.