Language of document : ECLI:EU:F:2015:35

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DELL’UNIONE EUROPEA
(Terza Sezione)

27 aprile 2015

Causa F‑90/14

Ronald Meyer

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Agente temporaneo – Retribuzione – Assegni familiari – Rifiuto dell’assegno per figli a carico – Articolo 2, paragrafo 3, lettera b), dell’allegato VII dello Statuto – Figlio di età compresa tra i 18 e i 26 anni che riceve una formazione scolastica o professionale – Indennità scolastica – Articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto – Figlio che frequenta regolarmente e a tempo pieno un istituto di insegnamento – Interruzione degli studi – Ricorso manifestamente infondato»

Oggetto:      Ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza dell’articolo 106 bis, con cui il sig. Meyer chiede al Tribunale di annullare la decisione della Commissione europea di porre fine, a decorrere dal 1° settembre 2013, al versamento dell’assegno per figli a carico che egli percepiva per sua figlia Marie Isabel.

Decisione:      Il ricorso è respinto. Il sig. Meyer sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.

Massime

Funzionari – Retribuzione – Assegni familiari – Assegno per figli a carico – Presupposti per la concessione – Mantenimento effettivo – Nozione – Competenza vincolata dell’amministrazione

(Statuto dei funzionari, allegato VII, art. 2, § 2, 3 e 5)

Il figlio a carico, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, dell’allegato VII dello Statuto che si tratti del figlio legittimo o naturale o adottivo del funzionario o di quello del suo coniuge, dà diritto al versamento dell’assegno per figli a carico qualora sia effettivamente mantenuto dal funzionario e soddisfi, in aggiunta, una delle condizioni elencate ai paragrafi 3 e 5 di detto articolo. Il figlio a carico, affinché sorga il diritto all’assegno previsto all’articolo 2 summenzionato, deve, pertanto, o avere meno di 18 anni, o avere un’età compresa tra i 18 e i 26 anni e ricevere una formazione scolastica o professionale, o essere affetto da una grave malattia o da un’infermità che gli impedisca di provvedere al proprio sostentamento. In ciascuno di questi tre casi, lo Statuto conferisce all’autorità che ha il potere di nomina una competenza vincolata, nel senso che quest’ultima deve concedere l’assegno per figli a carico dal momento che constata che le condizioni sono soddisfatte e non deve concederlo in caso contrario. In altre parole, i paragrafi 3 e 5 dell’articolo 2 dell’allegato VII dello Statuto riguardano i casi in cui al funzionario è necessariamente riconosciuto il diritto all’assegno per figli a carico, in quanto tali disposizioni si fondano sul presupposto che il figlio considerato, per il solo fatto di essere minore, studente, malato o infermo, sia effettivamente a carico del funzionario.

L’assegno per figli a carico risponde a una finalità di ordine sociale giustificata dalle spese derivanti da esigenze attuali e certe, connesse con l’esistenza del figlio e con il suo effettivo mantenimento.

Di conseguenza, il versamento di un assegno per figli a carico nel caso in cui il figlio abbia un’età compresa tra i 18 e i 26 anni può essere effettuato, quando chiesto ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, lettera b), dell’allegato VII dello Statuto, soltanto a condizione che tale figlio segua effettivamente una formazione scolastica o professionale concreta e per la sola durata effettiva di detta formazione. Nel caso in cui il figlio non segua né una formazione scolastica, né una formazione professionale e possa quindi lavorare e, pertanto, disporre di un reddito tale da poter non essere considerato a carico del funzionario, l’attribuzione di un tale assegno non terrebbe conto della portata dell’articolo 2, paragrafo 3, lettera b), dell’allegato VII dello Statuto. Al contrario, la circostanza che il figlio maggiore di 18 anni interrompa gli studi non osta, di per sé, a che il diritto al versamento di tale assegno sorga nuovamente al momento in cui egli riprende effettivamente gli studi, purché le altre condizioni di attribuzione dell’assegno in questione continuino ad essere soddisfatte.

(v. punti 25‑27)

Riferimento:

Corte: sentenze Sorasio-Allo e a./Commissione, 81/79, 82/79 e 146/79, EU:C:1980:270, punti 15 e 16; Schwedler/Parlamento, C‑132/90 P, EU:C:1991:452, punto 14, e Consiglio/Brems, C‑70/91 P, EU:C:1992:201, punto 5

Tribunale di primo grado: sentenze Brems/Consiglio, T‑75/89, EU:T:1990:88, punto 23, e Kschwendt/Commissione, T‑545/93, EU:T:1995:137, punti 81‑83