Language of document : ECLI:EU:F:2014:254

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DELL’UNIONE EUROPEA

(Seconda Sezione)

26 novembre 2014

Causa F‑57/11 DEP

Gustav Eklund

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Procedura – Liquidazione delle spese – Spese ripetibili – Spese indispensabili – Onorari versati da un’istituzione al proprio avvocato – Obbligo per il ricorrente rimasto soccombente di sopportare tali onorari – Tutela giurisdizionale effettiva – Diritto di accesso al giudice»

Oggetto:      Domanda di liquidazione delle spese, presentata, ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura a suo tempo vigente (in prosieguo il «vecchio regolamento di procedura») dalla Commissione europea a seguito della sentenza Eklund/Commissione (F‑57/11, EU:F:2012:145).

Decisione:      L’importo delle spese ripetibili da parte della Commissione europea nei confronti del sig. Eklund con riferimento alla causa F‑57/11, Eklund/Commissione, è fissato in EUR 5 709, maggiorato degli interessi di mora a decorrere dalla data di notifica della presente ordinanza fino alla data del pagamento effettivo, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza del pagamento, maggiorato di tre punti e mezzo percentuali.

Massime

1.      Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Spese indispensabili sostenute dalle parti – Nozione – Onorari versati da un’istituzione al proprio avvocato – Inclusione

[Statuto della Corte di giustizia, art. 19, comma 1, e allegato I, art. 7, § 1; regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 91, b)]

2.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Diritto sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Spese sostenute da un’istituzione nell’ambito di un ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Condanna della controparte al rimborso delle spese ripetibili – Ammissibilità

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47, comma 2)

1.      Risulta dall’articolo 19, primo comma, dello Statuto della Corte, applicabile al Tribunale della funzione pubblica ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’allegato I di detto Statuto, che le istituzioni sono libere di ricorrere all’assistenza di un avvocato. Il compenso di quest’ultimo rientra nella nozione di spese indispensabili sostenute per la causa, senza che l’istituzione sia tenuta a dimostrare che tale assistenza fosse oggettivamente giustificata.

A tale proposito, pur se la circostanza che l’istituzione si sia avvalsa di più agenti e di un avvocato è priva di conseguenze riguardo alla potenziale ripetibilità di tali spese, nulla permettendo di escluderle per principio, essa può avere un’influenza sulla determinazione dell’importo finale da recuperare a titolo delle spese sostenute ai fini della causa. Qualsiasi altra valutazione che subordini il diritto di un’istituzione di reclamare integralmente o parzialmente gli onorari versati ad un avvocato alla dimostrazione di una necessità «oggettiva» di avvalersi delle sue prestazioni costituirebbe di fatto una limitazione indiretta della libertà garantita dall’articolo 19, primo comma, dello Statuto della Corte e comporterebbe per il giudice dell’Unione un dovere di sostituire la propria valutazione a quella delle istituzioni e degli organi responsabili dell’organizzazione dei loro servizi. Orbene, un compito del genere non è compatibile né con l’articolo 19, primo comma, dello Statuto della Corte, né con il potere di organizzazione interna di cui godono le istituzioni e gli organi dell’Unione relativamente alla gestione delle loro cause dinanzi ai giudici dell’Unione. Per contro, il fatto di tener conto della presenza di uno o più agenti a fianco dell’avvocato di cui trattasi si concilia con il potere di valutazione rimesso al giudice dell’Unione nell’ambito del procedimento di liquidazione delle spese ai sensi dell’articolo 91, lettera b), del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica.

(v. punti 34 e 35)

Riferimento:

Corte: ordinanze Dietz/Commissione, 126/76 DEP, EU:C:1979:158, punto 6, e Commissione/Kallianos, C‑323/06 P-DEP, EU:C:2012:49, punti 10 e 11

Tribunale dell’Unione europea: ordinanze Kerstens/Commissione, T‑498/09 P-DEP, EU:T:2012:147, punto 20, e Marcuccio/Commissione, T‑278/07 P-DEP, EU:T:2013:269, punti 14 e 15

2.      Il diritto di accesso al giudice costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, attualmente sancito dall’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che corrisponde all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali

Inoltre, si evince dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia d’interpretazione di detto articolo 6, paragrafo 1, che il diritto di accesso al giudice garantito da tale articolo è un diritto concreto ed effettivo e non teorico o illusorio.

A tale proposito, sebbene il recupero, nei confronti di una parte che sia stata condannata alle spese, di importi manifestamente eccessivi possa pregiudicare la concretezza e l’effettività del diritto di accesso a un giudice, da un lato, il legislatore dell’Unione ha previsto, al fine di garantire un effettivo ricorso alla giustizia, che le persone totalmente o parzialmente incapaci di affrontare le spese connesse all’assistenza e alla rappresentanza in giudizio dinanzi al Tribunale della funzione pubblica possano beneficiare del gratuito patrocinio; dall’altro, le regole procedurali dinanzi a tale Tribunale consentono soltanto di recuperare le spese indispensabili sostenute per un procedimento.

(v. punti 40‑42)

Riferimento:

Corte: sentenza Réexamen Arango Jaramillo e a./BEI, C‑334/12 RX-II, EU:C:2013:134, punti 40 e 42