Language of document : ECLI:EU:T:2002:118

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

14 maggio 2002 (1)

«Politica sociale - Fondo sociale europeo - Ricorso di annullamento - Riduzione del contributo finanziario - Motivazione - Errore manifesto di valutazione»

Nella causa T-81/00,

Associação Comercial de Aveiro, con sede in Aveiro (Portogallo), rappresentata dagli avv.ti J. Amaral e Almeida e B. Diniz de Ayala, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. H. Speyart e M. França, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 30 novembre 1999, C(99) 3721, recante riduzione del contributo del Fondo sociale europeo erogato nell'ambito del progetto n. 891038/P 3 all'Associação Comercial de Aveiro,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),

composto dai sigg. J.D. Cooke, presidente, R. García-Valdecasas e dalla sig.ra P. Lindh, giudici,

cancelliere: J. Plingers, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale dell'11 dicembre 2001,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

1.
    La decisione del Consiglio 17 ottobre 1983, 83/516/CEE, relativa ai compiti del Fondo sociale europeo (GU L 289, pag. 38), prevede, all'art. 1, n. 2, lett. a), che il Fondo sociale europeo (in prosieguo: il «FSE») partecipa al finanziamento di azioni di formazione professionale.

2.
    Il regolamento (CEE) del Consiglio 17 ottobre 1983, n. 2950, concernente l'applicazione della decisione 83/516 (GU L 289, pag. 1), enumera, all'art. 1, le spese che possono beneficiare del contributo del FSE, in particolare quelle relative alle azioni di formazione professionale.

3.
    Secondo l'art. 5, n. 1, del regolamento n. 2950/83, l'approvazione di una domanda di finanziamento da parte del FSE comporta il versamento, alla data prevista per l'inizio delle azioni, di un anticipo del 50% del contributo concesso. Ai sensi del n. 4 dello stesso articolo, le domande di pagamento del saldo contengono una relazione particolareggiata sul contenuto, i risultati e gli aspetti finanziari dell'azione considerata. Lo Stato membro certifica l'esattezza di fatto e contabile delle indicazioni contenute nelle domande di pagamento.

4.
    A termini dell'art. 6, n. 1, del regolamento n. 2950/83, qualora il contributo del FSE non sia utilizzato alle condizioni stabilite dalla decisione di approvazione, la Commissione può sospendere, ridurre o sopprimere il contributo, dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le sue osservazioni. Il n. 2 dello stesso articolo precisa che le somme versate che non sono state utilizzate alle condizioni fissate dalla decisione di approvazione vengono recuperate e che, nella misura in cui versa alla Comunità le somme che i responsabili finanziari dell'azione devono rimborsare, lo Stato membro è surrogato nei diritti della Comunità.

5.
    Ai sensi dell'art. 7, n. 1, del regolamento n. 2950/83, tanto la Commissione quanto lo Stato membro interessato possono verificare l'utilizzazione del contributo.

6.
    La decisione della Commissione 22 dicembre 1983, 83/673/CEE, relativa alla gestione del FSE (GU L 377, pag. 1), precisa, all'art. 7, che lo Stato membro che indaga sull'utilizzazione di un contributo a causa di una presunzione di irregolarità deve senza indugio avvertire la Commissione.

Fatti all'origine della causa

7.
    Nel 1988, il Departamento para os Assuntos do Fundo Social Europeu (Dipartimento degli affari del Fondo sociale europeo nell'ambito del segretariato di Stato del Lavoro e della Formazione professionale del Portogallo, in prosieguo: il «DAFSE») trasmetteva alla Commissione una domanda di approvazione di un contributo finanziario al fine di consentire all'Associação Comercial de Aveiro (in prosieguo: l'«ACA») di portare avanti varie azioni di formazione professionale, il cui finanziamento globale era di scudi portoghesi (PTE) 257 394 377 il contributo del FSE di PTE 127 410 217, il contributo delle autorità portoghesi di PTE 104 244 723 e i contributi privati di PTE 25 739 437.

8.
    Con decisione 22 marzo 1989, C(89) 0570, la Commissione approvava l'erogazione all'ACA di un contributo finanziario al suo progetto n. 891038/P 3 che comportava un finanziamento globale di PTE 87 186 732, di cui PTE 43 157 433 versati dal FSE e PTE 35 310 627 erogati dall'Orçamento da Segurança Social (il bilancio della previdenza sociale, in prosieguo: l'«OSS») e PTE 8 718 672 a titolo di contributi privati. Tali azioni dovevano essere realizzate tra l'8 febbraio e il 31 dicembre 1989 ed erano destinate alla formazione professionale di 166 persone.

9.
    Il 9 maggio 1989, l'ACA firmava, in quanto beneficiario del contributo del FSE, un atto di accettazione della decisione della Commissione, con cui si impegnava a «utilizzare in conformità con le disposizioni nazionali e comunitarie vigenti il[i] contributo[i] concesso[i]».

10.
    Ai sensi dell'art. 5, n. 1, del regolamento n. 2950/83, l'ACA riscuoteva un anticipo di PTE 39 234 029, corrispondente a circa il 50% dell'importo approvato, di cui PTE 21 578 716 a titolo di contributo del FSE e PTE 17 655 313 a titolo di contributo dell'OSS.

11.
    Al termine delle azioni di formazione, la ricorrente presentava, il 26 aprile 1990, al DAFSE una domanda di pagamento del saldo vertente sull'importo di PTE 11 617 837, corrispondente ad un contributo del FSE di PTE 33 196 553 e ad un finanziamento globale di PTE 67 195 490, dato che il costo totale delle azioni di formazione era risultato inferiore all'importo inizialmente previsto. Il 30 ottobre 1990, il DAFSE presentava alla Commissione tale domanda e l'informava che la certificazione delle informazioni che essa conteneva era subordinata ad una nuova analisi.

12.
    Con lettera 13 febbraio 1991, il DAFSE comunicava alla ricorrente che, benché la domanda di pagamento del saldo fosse già stata inviata alla Commissione, il suo pagamento era subordinato alla realizzazione di un controllo finanziario.

13.
    A più riprese, nel marzo e nell'ottobre 1991 e nel febbraio 1992, la ricorrente chiedeva al DAFSE di effettuare tale controllo il più rapidamente possibile deducendo che il ritardo nel pagamento del saldo le avrebbe provocato un grave danno finanziario.

14.
    Il 25 marzo 1993, l'Inspecção Geral de Finanças (l'ispezione generale delle finanze, in prosieguo: l'«IGF») veniva incaricata di procedere ad un controllo contabile e finanziario delle spese effettuate nell'ambito delle azioni di formazione professionale realizzate nel 1989 dall'ACA, in conformità all'art. 7, n. 1, del regolamento n. 2950/83. L'IGF presentava le sue conclusioni sul controllo richiesto in una relazione datata 28 settembre 1995 (in prosieguo: la «relazione 1995 dell'IGF»).

15.
    La relazione 1995 dell'IGF proponeva di considerare non ammissibili talune spese imputate dalla ricorrente nella domanda di pagamento del saldo e sottoponeva anche alla valutazione del DAFSE l'ammissibilità e la ragionevolezza di altre spese che vi erano imputate.

16.
    In seguito, il DAFSE esaminava la ragionevolezza delle spese imputate e le rettifiche proposte dall'IGF. Esso presentava le sue conclusioni in una relazione emessa il 1° luglio 1997 con il n. 1618 (in prosieguo: la «relazione del DAFSE»), in cui proponeva una riduzione di PTE 5 770 902 dell'importo da cofinanziare tenuto conto dell'inammissibilità di talune spese. Il DAFSE proponeva di modificare il finanziamento come segue:

contributo del FSE                        PTE 30 405 171

intervento delle autorità portoghesi (OSS)        PTE 24 876 958

contributi privati                            PTE 6 142 459

costo totale dell'azione                        PTE 61 424 588.

17.
    Con lettera n. 6131 del 27 agosto 1997, il DAFSE proponeva alla Commissione che il costo totale dell'azione venisse ridotto a PTE 61 424 588 (invece di PTE 67 195 490), con un contributo del FSE ridotto a PTE 30 405 171 (invece di PTE 33 196 533), e chiedeva il pagamento del saldo di PTE 8 826 455, tenuto conto dell'anticipo di PTE 21 578 716 già riscosso dalla ricorrente.

18.
    Con lettera n. 25693 del 5 dicembre 1997 (in prosieguo: la «bozza di decisione»), inviata ai sensi dell'art. 6, n. 1, del regolamento n. 2950/83, la Commissione comunicava al DAFSE che il contributo del FSE al progetto n. 891038/P 3 non avrebbe potuto essere superiore a PTE 30 405 171. La bozza di decisione conclude anche per l'inammissibilità dell'importo di PTE 5 770 902 come ripartito nella relazione del DAFSE.

19.
    Con lettera 19 dicembre 1997 il DAFSE trasmetteva alla ricorrente una copia della bozza di decisione nonché una copia della relazione del DAFSE basata sulla relazione 1995 dell'IGF dando alla ricorrente il termine del 20 gennaio 1998 per presentare eventuali osservazioni.

20.
    La ricorrente non ha presentato alcuna osservazione sulla bozza di decisione.

21.
    Il 30 novembre 1999 la Commissione adottava la decisione C(99) 3721 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), recante riduzione dell'importo del contributo del FSE erogato alla ACA a norma della decisione della Commissione 22 marzo 1989, C(89) 0570, adottata nell'ambito del progetto n. 891038/P 3. In forza dell'art. 1 della decisione impugnata, il contributo di PTE 43 157 433 inizialmente concesso dal FSE all'ACA, che era stato già ridotto il 30 ottobre 1990 a PTE 33 196 553, veniva ridotto a PTE 30 405 171.

22.
    Con lettera 26 gennaio 2000 il DAFSE notificava la decisione impugnata alla ricorrente.

Procedimento e conclusioni delle parti

23.
    Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 4 aprile 2000 la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

24.
    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione) ha disposto l'apertura della fase orale. Nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento, previste all'art. 64 del regolamento di procedura, esso ha chiesto alle parti di presentare alcuni documenti. Con lettere 28 novembre e 6 dicembre 2001 le parti hanno ottemperato a tale richiesta.

25.
    Le parti sono state sentite nelle loro deduzioni orali e nelle loro risposte ai quesiti del Tribunale all'udienza dell'11 dicembre 2001.

26.
    La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

-    annullare la decisione della Commissione 30 novembre 1999, C(99) 3721, con cui è stata approvata la richiesta di pagamento del saldo relativo al progetto n. 891038/P 3, nei limiti in cui essa impone una riduzione in base alle voci 14.2.3 - preselezione e selezione delle persone da avviare alla formazione; 14.2.5 - duplicazione di documenti; 14.3.1.b - personale tecnico non docente; e 14.3.9 - canoni di affitto e spese di noleggio;

-    condannare la Commissione alle spese.

27.
    La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

-    respingere il ricorso;

-    condannare la ricorrente alle spese.

Sulla domanda di annullamento

28.
    La ricorrente contesta la riduzione effettuata dalla Commissione per quanto riguarda le quattro voci seguenti della sua richiesta di pagamento del saldo:

-    la voce 14.2.3 - preselezione e selezione delle persone da avviare alla formazione - a proposito della quale essa deduce l'esistenza di una carenza di motivazione e di un errore di valutazione dei fatti;

-    la voce 14.2.5 - duplicazione di documenti -, a proposito della quale essa deduce l'esistenza di una carenza di motivazione e la violazione del principio di proporzionalità;

-    la voce 14.3.1.b - personale tecnico non docente -, a proposito della quale essa sostiene che sussistono carenze di motivazione ed errori di valutazione dei fatti;

-    la voce 14.3.9 - canoni di affitto e spese di noleggio -, a proposito della quale essa deduce l'esistenza di un errore di valutazione dei fatti.

Osservazioni preliminari sulle censure relative alla violazione dell'obbligo di motivazione

Argomenti delle parti

29.
    La ricorrente ricorda che l'art. 253 CE obbliga la Commissione a motivare le sue decisioni e rileva che da una giurisprudenza costante risulta che una decisione della Commissione di ridurre l'importo di un contributo inizialmente concesso, che per questo determina gravi conseguenze per il destinatario del contributo, deve far risultare chiaramente i motivi concreti che giustificano la riduzione del contributo rispetto all'ammontare inizialmente approvato. Una siffatta decisione, secondo la ricorrente, deve anche far apparire in forma chiara e inequivoca l'iter logico seguito dall'istituzione da cui promana l'atto (sentenze del Tribunale 7 novembre 1997, causa T-84/96, Cipeke/Commissione, Racc. pag. II-2081, punto 46, e 15 settembre 1998, cause riunite T-180/96 e T-181/96, Mediocurso/Commissione, Racc. pag. II-3477, punto 99).

30.
    Nel caso di specie, la decisione impugnata sarebbe inficiata da una carenza di motivazione per quanto riguarda la riduzione dell'importo delle voci 14.2.3 - preselezione e selezione delle persone da avviare alla formazione, 14.2.5 - duplicazione di documenti, e 14.3.1.b - personale tecnico non docente, e dovrebbe di conseguenza essere annullata con tutte le conseguenze giuridiche che ne derivano.

31.
    In risposta all'argomento della Commissione secondo cui la decisione impugnata soddisfa i requisiti enunciati dalla giurisprudenza citata ai punti 73-75 della sentenza del Tribunale 16 settembre 1999, causa T-182/96, Partex/Commissione (Racc. pag. II-2673), la ricorrente rileva che né il tenore letterale della decisione impugnata, né il contesto nel quale tale decisione è stata adottata, né l'insieme delle norme di diritto che disciplinano la materia forniscono un'adeguata indicazione per accertare se la decisione sia veramente fondata ovvero se sia, eventualmente, inficiata da un errore che consenta di contestarne la validità per quanto riguarda la riduzione dell'importo delle tre voci in questione.

32.
    Più in particolare, in risposta all'argomento della Commissione secondo cui il quinto ‘considerando’ della decisione impugnata precisa che: «(...) alcune spese presentate non rispettano i requisiti stabiliti dalla decisione di approvazione, di guisa che la partecipazione dev'essere ridotta (...)», la ricorrente rileva che è inesatto che la suddetta decisione di approvazione abbia stabilito requisiti del genere.

33.
    La Commissione sottolinea che la ricorrente ha potuto prendere cognizione degli atti delle autorità nazionali cui la decisione impugnata fa riferimento e che le informazioni che tali atti contengono sono sufficienti per consentirle di individuare e di comprendere i motivi delle riduzioni praticate, tenuto conto del contesto nel quale la decisione è stata adottata.

Giudizio del Tribunale

34.
    L'obbligo di motivare una decisione individuale ha lo scopo di fornire all'interessato indicazioni sufficienti per giudicare se la decisione è fondata oppure se sia eventualmente inficiata da un vizio che consente di contestarne la validità e di consentire al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato di legittimità sulla decisione. La portata di quest'obbligo dipende dalla natura dell'atto in questione e dal contesto nel quale è stato adottato (sentenze della Corte 7 aprile 1987, causa 32/86, Sisma/Commissione, Racc. pag. 1645, punto 8; 4 giugno 1992, causa C-181/90, Consorgan/Commissione, Racc. pag. I-3557, punto 14, e causa C-189/90, Cipeke/Commissione, Racc. pag. I-3573, punto 14; sentenze del Tribunale 12 gennaio 1995, causa T-85/94, Branco/Commissione, Racc. pag. II-45, punto 32, e Partex/Commissione, cit., punto 73).

35.
    Poiché la decisione di ridurre l'importo di un contributo del FSE inizialmente concesso determina, in particolare, gravi conseguenze per il destinatario del contributo, essa deve far risultare chiaramente i motivi che giustificano la riduzione del contributo rispetto all'ammontare inizialmente approvato (sentenze Consorgan/Commissione, citata, punto 18, e Cipeke/Commissione, citata, punto 18; sentenze del Tribunale 6 dicembre 1994, causa T-450/93, Lisrestal e a./Commissione, Racc. pag. II-1177, punto 52, Branco/Commissione, citata, punto 33, e Partex/Commissione, citata, punto 74).

36.
    La questione se la motivazione di una decisione soddisfi tali requisiti non va valutata solo con riferimento al suo tenore letterale, ma anche al contesto e al complesso delle norme che disciplinano la materia (sentenza della Corte 15 maggio 1997, causa C-278/95 P, Siemens/Commissione, Racc. pag. I-2507, punto 17; sentenza Partex/Commissione, cit., punto 75).

37.
    Nel caso in cui la Commissione confermi puramente e semplicemente la proposta di uno Stato membro di ridurre un contributo inizialmente concesso, la decisione della Commissione può essere considerata debitamente motivata, ai sensi dell'art. 253 CE, vuoi allorché espone essa stessa chiaramente i motivi che giustificano la riduzione del contributo, vuoi, in mancanza di ciò, allorché si riferisce in modo sufficientemente chiaro ad un atto delle competenti autorità nazionali dello Stato membro interessato nel quale queste ultime abbiano chiaramente illustrato i motivi di una siffatta riduzione (sentenza Branco/Commissione, cit., punto 36, confermata, su opposizione dell'interessato, dalla sentenza del Tribunale 13 dicembre 1995, causa T-85/94 OP, Commissione/Branco, Racc. pag. II-2993, punto 27, e sentenza Partex/Commissione, cit., punto 76).

38.
    Quindi, se emerge dal fascicolo che la decisione della Commissione non si scosta su questo o quel punto dagli atti adottati dalle autorità nazionali, è lecito ritenere che il contenuto di questi atti è integrato nella motivazione della decisione della Commissione, per lo meno in quanto il beneficiario del contributo ha potuto prenderne cognizione (sentenze del Tribunale 16 luglio 1998, causa T-72/97, Proderec/Commissione, Racc. pag. II-2847, punto 105, e Partex/Commissione, cit., punto 77).

39.
    Occorre dunque accertare se la ricorrente abbia potuto prendere cognizione degli atti ai quali è fatto riferimento nella decisione impugnata e se le informazioni in essi contenute fossero sufficienti, tenuto conto del contesto in cui la decisione impugnata è stata presa, per consentirle di identificare e di comprendere le ragioni delle riduzioni operate (sentenza Partex/Commissione, cit., punto 78).

40.
    Nel caso di specie, la decisione impugnata fa riferimento, nel quarto ‘considerando’, ai motivi illustrati nella lettera n. 6131 del DAFSE in data 27 agosto 1997, la quale conteneva in allegato una copia della relazione del DAFSE, e, nel quinto ‘considerando’, ai «risultati del controllo presentati nelle comunicazioni notificate in tempo utile all'ente interessato», cioè la relazione 1995 dell'IGF e la relazione del DAFSE. Il quinto ‘considerando’ di tale decisione rinvia parimenti alla bozza di decisione.

41.
    Risulta quindi dal tenore letterale della decisione impugnata che i diversi elementi che consentono di comprendere le ragioni che hanno indotto la Commissione a ridurre l'importo del contributo erogato dal FSE sono illustrati nelle lettere e nelle relazioni che vi sono citate.

42.
    In proposito, occorre rilevare che la relazione del DAFSE come pure la bozza di decisione sono state notificate alla ricorrente con lettera del DAFSE in data 19 dicembre 1997, e che la ricorrente non contesta di aver anche ricevuto una copia della relazione 1995 dell'IGF.

43.
    Risulta pure dal contesto nel quale la decisione impugnata è stata adottata che la Commissione non ha fatto altro che confermare la proposta dello Stato membro interessato di ridurre il contributo inizialmente erogato. Così, nella bozza di decisione si rileva che «(...) previo esame della domanda di pagamento del saldo e degli atti afferenti inviati dallo Stato membro (DAFSE), gli uffici del FSE, in base ai risultati della relazione di controllo che figura nella nota n. 1618 [del DAFSE], hanno concluso per l'inammissibilità dell'importo di PTE 5 770 902».

44.
    Infine, occorre rilevare che la decisione impugnata fa riferimento, nel quinto ‘considerando’, al fatto che «talune spese presentate non rispettano i requisiti stabiliti dalla decisione di approvazione» e che tale riferimento dev'essere inteso nel senso che rinvia all'atto di accettazione della decisione di approvazione firmato dalla ricorrente il 9 maggio 1989, in cui l'ACA, quale beneficiaria del contributo del FSE, ha espressamente dichiarato che «il[i] contributo[i] concesso[i] saranno utilizzati in conformità con le disposizioni nazionali e comunitarie vigenti, nonché nell'osservanza di tutti gli elementi determinanti della decisione di approvazione del “fascicolo” qui sopra riportato».

45.
    Sono quindi queste le disposizioni che la ricorrente doveva osservare nell'ambito dell'attuazione del contributo del FSE, e la Commissione poteva, ai sensi dell'art. 6, n. 1, del regolamento n. 2950/83, sospendere, ridurre o sopprimere tale contributo, riferendosi ad una norma nazionale o comunitaria che non sarebbe stata rispettata nel corso dell'esecuzione dell'azione di cui trattasi (sentenza Mediocurso/Commissione, citata, punti 113 e 119).

46.
    Ne consegue che occorre esaminare il contenuto dei documenti comunicati alla ricorrente cui fa riferimento la decisione impugnata nonché le disposizioni nazionali e comunitarie vigenti per valutare le censure relative alla violazione dell'obbligo di motivazione nell'ambito della voce 14.2.3 - preselezione e selezione delle persone da avviare alla formazione, della voce 14.2.5 - duplicazione di documenti, e della voce 14.3.1.b - personale tecnico non docente.

Sulla voce 14.2.3 - preselezione e selezione delle persone da avviare alla formazione

Esame da parte della Commissione

47.
    La ricorrente ha imputato nella richiesta di pagamento del saldo la somma di PTE 1 857 500 a titolo della voce qui in questione per la preselezione e la selezione di 166 persone da avviare alla formazione, la visita delle imprese, la preparazione dei fascicoli delle candidature e dei test psicologici.

48.
    La Commissione ha ridotto tale somma per i motivi illustrati nella bozza di decisione, cioè per il fatto che il costo di PTE 11 190 imputato dalla ricorrente per ciascun candidato selezionato (PTE 1 857 500: 166 candidati selezionati) era eccessivo e che occorreva considerare, come «criteri ragionevoli», per determinare l'importo ammissibile, un tasso di selezione dell'80% dei candidati preselezionati (166 candidati selezionati: 80 x 100 = 208 candidati preselezionati) ed un costo di PTE 5 000 per candidato preselezionato, il che dà la somma di PTE 1 040 000 (208 x PTE 5 000).

Sulle censure relative alla violazione dell'obbligo di motivazione e all'esistenza di un errore di valutazione dei fatti

49.
    Va osservato che le censure della ricorrente riguardano la motivazione e nel contempo la fondatezza dei criteri utilizzati dalla Commissione per determinare l'importo delle spese ammissibili nell'ambito della voce in questione.

50.
    In via preliminare, occorre rilevare che, ai sensi dell'art. 6, n. 1, del regolamento n. 2950/83, quando un contributo del FSE non è utilizzato conformemente alle condizioni fissate dalla decisione di autorizzazione, la Commissione può sospenderlo, ridurlo o sopprimerlo. L'applicazione dell'art. 6, n. 1, del regolamento n. 2950/83 può indurre la Commissione a procedere ad una valutazione di situazioni di fatto e contabili complesse. Nell'esercizio di siffatta valutazione la Commissione deve quindi poter disporre di un ampio potere discrezionale. Di conseguenza, il Tribunale deve limitare il suo sindacato ad accertare se la Commissione non abbia commesso un manifesto errore di valutazione dei dati di cui trattasi (sentenza Mediocurso/Commissione, citata, punti 118 e 120).

51.
    La ricorrente ritiene che né la bozza di decisione né la relazione del DAFSE rivelino i motivi concreti per i quali i costi sono stati considerati eccessivi o per i quali la selezione dell'80% dei candidati preselezionati viene considerata come ragionevole, il che viola l'obbligo di motivazione sancito dall'art. 253 CE.

52.
    In primo luogo, la ricorrente sottolinea che l'obbligo di motivazione è tanto più rilevante in quanto la relazione 1995 dell'IGF non rimetteva in discussione il costo di PTE 11 190 (ossia 1 857 500: 166) per candidato selezionato.

53.
    Il Tribunale constata ciò nondimeno che risulta dalla relazione 1995 dell'IGF che questa ha lasciato al DAFSE il compito di valutare la ragionevolezza e l'ammissibilità delle spese imputate dalla ricorrente, tenuto conto del fatto che non le è stato possibile ritrovare i costi corrispondenti alle fatture presentate dall'ACA nei registri dell'impresa sub-contraente utilizzata e del fatto che «“l'onere” delle spese connesse alla preparazione dei corsi ha superato la percentuale normalmente ammessa dal DAFSE (8% della voce funzionamento e gestione, e 5% del costo totale delle azioni)».

54.
    In seguito, la relazione del DAFSE ha proposto la riduzione del contributo del FSE nell'ambito della voce in questione, ritenendo che il costo di PTE 11 190 per candidato selezionato sia «molto alto» e che, «ove si accetti come ragionevole» un tasso di selezione dell'80% dei candidati preselezionati ed un costo di PTE 5 000 per candidato preselezionato, l'importo ammissibile è di PTE 1 040 000 (ossia 166 : 80 x 100 = 208; 208 x 5 000 = 1 040 000). La bozza di decisione ha ricalcato tale ragionamento per giungere allo stesso risultato.

55.
    La ricorrente non può quindi avvalersi della relazione 1995 dell'IGF per sostenere che il DAFSE e la Commissione non potevano valutare l'ammissibilità della somma qui in questione.

56.
    In secondo luogo, la ricorrente rileva che è corretto ammettere un costo di PTE 11 190 per candidato selezionato, dato che la formazione si rivolgeva principalmente a lavoratori di piccole imprese e ha riguardato in totale 78 imprese ripartite in sei comuni. Ora, secondo la ricorrente, la partecipazione di ciascuna impresa ha richiesto in media tre visite di uno dei suoi rappresentanti e di un responsabile della società Lusogref (con la quale essa aveva stipulato un contratto a tale scopo). Inoltre, il tasso di partecipazione per impresa visitata sarebbe stato inferiore al 30% e sarebbero state organizzate riunioni con ciascuna impresa partecipante e con i candidati iscritti ad un'azione di formazione. Infine, prima di ciascuna di tali riunioni, sarebbe stato necessario raccogliere ed esaminare i dati relativi ai candidati, al fine di valutare le loro aspettative e quelle della loro impresa.

57.
    Per questi motivi, la ricorrente ritiene che il numero di imprese partecipanti, la loro dispersione geografica ed il rigore nel reclutamento e nella selezione rivelino un grado di complessità superiore a quanto risulta dalla bozza di decisione, le cui conclusioni non hanno alcuna relazione con la realtà dei fatti.

58.
    Il Tribunale rileva, tuttavia, che i costi collegati ai diversi passi che sarebbero stati fatti dall'ACA e dall'impresa sub-contraente presso imprese partecipanti non vengono contabilizzati in quanto tali ma soltanto integrati nella somma imputata dalla ricorrente nell'ambito della voce qui in questione. La mancanza di qualsiasi valutazione delle spese indicate dalla ricorrente è da mettere in relazione con la conclusione della relazione 1995 dell'IGF, secondo la quale il DAFSE doveva valutare la ragionevolezza e l'ammissibilità delle spese imputate nell'ambito della voce in questione, e con la valutazione del DAFSE, riportata nella bozza di decisione, secondo la quale tali spese erano troppo elevate.

59.
    E' in tale contesto che la Commissione ha ritenuto di dover calcolare l'importo ammissibile moltiplicando il numero di 208 candidati preselezionati, ottenuto a partire dal numero di 166 candidati selezionati indicato dalla ricorrente e da un tasso di selezione qualificato ragionevole dell'80% dei candidati preselezionati, per la somma di PTE 5 000. Il Tribunale non riscontra un errore manifesto di valutazione nel fatto che essa abbia utilizzato questa formula per determinare la ragionevolezza e l'ammissibilità delle spese suscettibili di rientrare nella voce qui in questione e non per prendere in considerazione tutte le spese realmente effettuate dalla ricorrente, spese il cui importo era ritenuto eccessivo tanto dall'IGF quanto dal DAFSE.

60.
    Si deve tuttavia esaminare la fondatezza dei due criteri utilizzati dalla Commissione per determinare l'importo delle spese ammissibili.

61.
    Per quanto riguarda il tasso di selezione dell'80% dei candidati preselezionati, occorre rilevare che nella bozza di decisione si osserva che «la selezione dell'80% dei candidati preselezionati è (...) considerata ragionevole, giacché essi erano già stati designati dalle stesse imprese». Una siffatta indicazione figura parimenti nella relazione 1995 dell'IGF, secondo la quale «la differenza di costo per candidato tra le due azioni [PTE 17 259 per candidato selezionato nel progetto n. 890365/P 1, che riguardava persone di età compresa tra i 18 e i 25 anni, contro PTE 11 190 nel progetto in questione, che riguardava salariati di piccole e medie imprese] si spiega con il fatto che vi sono state numerose iscrizioni nel caso dei “giovani”, mentre, per i “salariati PME”, la situazione era agevolata giacché essi venivano orientati dalle stesse imprese».

62.
    La circostanza che le imprese abbiano presentato i loro candidati all'ACA non è stata contestata dalla ricorrente nel corso del procedimento amministrativo e la Commissione poteva legittimamente ritenere che essa agevolasse il processo in questione consentendo la selezione dell'80% dei candidati preselezionati.

63.
    La ricorrente contesta l'argomento della Commissione secondo il quale l'importo di PTE 5 000 per candidato deve considerarsi ragionevole in quanto si tratta, in applicazione del decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale portoghese 19 giugno 1987, n. 20/MTSS/87 (Diário da República, serie II, n. 148, del 1° luglio 1987, pag. 8141; in prosieguo: il «decreto n. 20/MTSS/87»), dell'importo equivalente alla retribuzione oraria di un istruttore titolare di un diploma ed in quanto un'ora è sufficiente per procedere alla preselezione e alla selezione di un candidato.

64.
    La ricorrente ritiene infatti che il decreto n. 20/MTSS/87 riguardi solo i limiti della retribuzione degli insegnanti, e non la retribuzione dei reclutatori, e che non consenta quindi di considerare ragionevole un costo di soli PTE 5 000 per un'ora di lavoro di un reclutatore. Essa rileva inoltre che non si capisce assolutamente perché un'ora doveva essere sufficiente per procedere alla preselezione e alla selezione di un candidato. Quindi, essa dichiara che le sfugge la ragione per cui i costi imputati sarebbero «eccessivi» e «irragionevoli».

65.
    Il Tribunale constata ciò nondimeno che il decreto n. 20/MTSS/87 fissa i massimali di retribuzione del personale docente per le azioni di formazione professionale finanziate dal FSE e che si presume che la ricorrente fosse a conoscenza della normativa portoghese relativa a questo tipo di azioni (sentenza Partex/Commissione, citata, punti 85 e 86). La nozione di formazione professionale dev'essere interpretata nel senso che integra tutte le attività necessarie per la realizzazione della formazione professionale, incluse le attività preparatorie, quali quelle di preselezione e selezione dei candidati alle azioni di formazione professionale. Nel caso di specie, la Commissione ha tenuto presente la retribuzione oraria di PTE 5 000 che corrisponde a quella di un istruttore avente un'esperienza professionale riconosciuta. Il Tribunale giudica che essa non abbia commesso un errore manifesto di valutazione ritenendo tale criterio ragionevole e adeguato, tenuto conto dello scopo e del contenuto dei corsi previsti, che riguardavano le tecniche di gestione dei sistemi d'ufficio, le tecniche di vendita, il trattamento informatizzato delle pratiche fiscali, la gestione aziendale informatizzata, e che richiedevano per l'appunto una persona munita di un'esperienza riconosciuta.

66.
    Il Tribunale considera anche che, ritenendo che la durata ragionevole d'esame di una candidatura fosse di un'ora, la Commissione non ha abusato del potere discrezionale di cui disponeva nel caso di specie.

67.
    Da quanto precede deriva, da una parte, che la motivazione contenuta nella relazione del DAFSE e nella bozza di decisione, alle quali la decisione impugnata si richiama, letta alla luce delle disposizioni nazionali e comunitarie vigenti, evidenzia i motivi per i quali il contributo del FSE è stato ridotto e soddisfa i requisiti di cui all'art. 253 CE, e, dall'altra, che la Commissione non ha commesso un errore manifesto di valutazione riducendo il contributo del FSE.

68.
    Pertanto, le censure della ricorrente relative alla violazione dell'obbligo di motivazione e all'esistenza di un errore nella valutazione dei fatti devono essere respinte.

Sulla voce 14.2.5 - duplicazione di documenti

Esame da parte della Commissione

69.
    La ricorrente ha imputato, nella richiesta di pagamento del saldo, l'importo di PTE 1 184 000 alla voce 14.2.5 - duplicazione di documenti.

70.
    La Commissione ha ridotto l'importo ammissibile a PTE 30 000 per i motivi illustrati nella bozza di decisione in questi termini:

«Per quanto riguarda la duplicazione di documenti, l'importo imputato è stato rettificato, tenuto conto del fatto che il costo della totalità dei libri e manuali distribuiti è stato integralmente ammesso. Considerando ragionevole il consumo di tre risme di carta (1 500 fogli) per corso, i 4 corsi dell'azione e l'importo di [PTE] 5 per fotocopia, giacché l'ACA ha imputato alla voce 14.3.14 - spese amministrative generali - l'acquisto di carta e di toner per fotocopie, si ottiene un importo ammissibile di [PTE] 30 000 (4 corsi per 1 500 fogli x [PTE] 5».

Sulla censura relativa alla violazione dell'obbligo di motivazione

71.
    La ricorrente sostiene che la decisione impugnata e gli atti preparatori non contengono alcuna indicazione dei motivi su due punti essenziali. Da una parte, la Commissione non avrebbe spiegato perché essa ha ritenuto che il consumo ragionevole di carta fosse di tre risme (cioè 1 500 fogli) per corso, mentre la ricorrente ne ha utilizzato un quantitativo ben superiore. D'altra parte, la Commissione non avrebbe precisato per quale motivo ha fissato il prezzo di una fotocopia a PTE 5, mentre tale prezzo si discosta notevolmente dalle tariffe del mercato (sia nel 1989 sia attualmente) e dai prezzi praticati dal DAFSE.

72.
    Il Tribunale constata, anzitutto, che, secondo la relazione 1995 dell'IGF, «[l'importo di PTE 1 184 000 era] esagerato, tenuto conto, da un lato, del numero di fotocopie che rappresenta per tirocinante e, dall'altro, dell'insieme dei manuali e libri che sono stati distribuiti, il che avrebbe dovuto, in linea di principio, evitare il ricorso ad un numero così alto di fotocopie».

73.
    Il Tribunale rileva altresì che nella relazione del DAFSE si è ritenuto che il costo di PTE 1 184 000 imputato dalla ricorrente fosse esagerato, tenuto conto dei vari manuali e libri che sono stati distribuiti, il cui costo è stato integralmente ammesso e considerando che era ragionevole utilizzare tre risme di carta per corso (ossia 1 500 fogli), che l'azione di formazione professionale in questione contemplava quattro corsi, che l'ACA aveva imputato alle voci 14.2.8 - altre spese di preparazione - e 14.3.14 - spese amministrative generali - le spese relative all'acquisto di risme di carta e di cartucce d'inchiostro per fotocopie e che un costo di PTE 5 per fotocopia era ragionevole. Quindi, il DAFSE ha considerato che l'importo ammissibile era di PTE 30 000 (1 500 fogli x 4 corsi x PTE 5). Tale ragionamento è stato ricalcato nella bozza di decisione.

74.
    Si deve quindi constatare che le spiegazioni contenute negli atti cui si richiama la decisione impugnata mettono in evidenza le ragioni per le quali il contributo del FSE è stato ridotto e soddisfano quindi i requisiti dell'art. 253 CE.

75.
    Di conseguenza, la censura della ricorrente relativa alla violazione dell'obbligo di motivazione dev'essere respinta.

Sulla censura relativa alla violazione del principio di proporzionalità

76.
    La ricorrente sostiene che la Commissione ha violato il principio di proporzionalità basando la sua decisione su criteri inadeguati, inadatti ad una valutazione razionale del costo della duplicazione di documenti.

77.
    Il Tribunale ritiene che la censura della ricorrente relativa alla violazione del principio di proporzionalità verte in realtà sulla questione se la Commissione non abbia commesso un errore di valutazione riducendo il contributo del FSE.

78.
    Occorre ricordare che, secondo la relazione del DAFSE e la bozza di decisione, quattro ragioni hanno motivato la riduzione del contributo del FSE: libri e manuali sono stati distribuiti ai tirocinanti; ciascuno dei quattro corsi ha richiesto 1 500 fotocopie; il prezzo di una fotocopia è di PTE 5; le spese d'acquisto della carta e delle cartucce d'inchiostro per fotocopiatrice sono state imputate alle voci 14.2.8 - altre spese di preparazione - e 14.3.14 - spese amministrative generali.

79.
    La ricorrente non contesta la fondatezza del quarto criterio secondo cui la voce 14.2.5 - duplicazione di documenti - non doveva prendere in considerazione le spese di acquisto di risme di carta e di cartucce d'inchiostro per fotocopia, giacché tali spese erano già state imputate alle voci 14.2.8 - altre spese di preparazione - e 14.3.14 - spese amministrative generali. Il fatto che tali spese abbiano potuto essere imputate a quest'ultima voce, come d'altra parte il fatto che la Commissione abbia anche accettato l'importo corrispondente ad altre spese di acquisto di carta di formato A3 e A4 e delle spese di fotocopie, nell'ambito della voce 14.3.10 - materiale e articoli consumabili -, dovevano essere presi in considerazione dalla Commissione per valutare l'importo delle spese nell'ambito della voce 14.2.5 - duplicazione di documenti -, dato che ciò significava che una parte dei costi relativi alla realizzazione delle fotocopie veniva imputata ad altre voci e che questa parte dei costi non poteva quindi figurare nella voce qui in questione.

80.
    Si deve, quindi, accertare se i tre altri criteri presi in considerazione nella relazione del DAFSE e la bozza di decisione non dimostrino un errore di valutazione della Commissione per quanto riguarda la determinazione delle spese ammissibili nell'ambito del contributo del FSE.

81.
    In primo luogo, la ricorrente rileva che l'argomento relativo alla distribuzione di libri e di manuali non può essere invocato per giustificare la diminuzione del numero di fotocopie, giacché i libri ed i manuali sono stati per l'appunto distribuiti sotto forma di fotocopie.

82.
    In proposito, la ricorrente precisa che l'importo di PTE 1 225 000 imputato alla voce 14.2.1 - materiale pedagogico - rappresenta il costo dei diritti di autore relativi alla fotocopia dei libri e dei manuali che sono stati riprodotti e non quello della loro riproduzione propriamente detta, che è stata imputata alla voce 14.2.5 - duplicazione di documenti.

83.
    Il Tribunale rileva che la domanda di pagamento del saldo ripartiva la somma di PTE 1 225 000 imputata alla voce 14.2.1 - materiale pedagogico - nel modo seguente:

«14.2.1 Materiale pedagogico:

COSTO 1 225 000 PTE

(1 Ins. Manuali d'int. informatica x PTE 115 000

+ 1 Ins. Manuali di MSDOS x PTE 145 000

+ 1 Ins. Manuali di Word IV x PTE 190 000

+ 1 Ins. Manuali di Lotus 123 x PTE 160 000

+ 1 Ins. Manuali di Marketing x 225 000

+ 1 Ins. Manuali di Tecn. di vendita x PTE 260 000

+ 1 Ins. Manuali d'Org. Met. A. Amm. x PTE 130 000)».

84.
    All'udienza, la ricorrente ha precisato che l'abbreviazione «Conj. Manuais» («Insieme di Manuali») utilizzata nella richiesta di pagamento del saldo poteva, a seconda dei casi, comprendere un solo libro - anche se la parola «Manuais» è un plurale - o due o tre libri, e cioè il manuale di teoria, il libro di esercizi e, eventualmente, un libro di applicazioni che descrive le diverse ipotesi e che il costo di ciascuno di tali insiemi comprendeva solo l'acquisto di un'unità e i diritti d'autore relativi alla duplicazione dei manuali.

85.
    Occorre ciò nondimeno rilevare che tali asserzioni non sono suffragate da alcun elemento di prova e sono contraddette dal fatto che si parla di «Manuais» («Manuali»), al plurale.

86.
    Inoltre, la rilevanza delle somme imputate dalla ricorrente per ciascun complesso di manuali consente di ritenere che l'abbreviazione usata designi proprio il prezzo d'acquisto di un insieme di manuali e non quello dei diritti d'autore relativi alla loro duplicazione. Così, l'insieme dei manuali di tecnica di vendita è costato PTE 260 000 secondo la richiesta di pagamento del saldo. Ora, stando al numero di fotocopie distribuite per corso fornito dalla ricorrente in allegato alla sua replica, sono state fatte 38 fotocopie di tali manuali. Se la ricorrente avesse acquistato 38 manuali di tecniche di vendita per PTE 260 000, il prezzo per manuale sarebbe stato di PTE 6 842, il che rappresentava una somma non trascurabile all'epoca dei fatti. La relazione tra il prezzo degli altri complessi di manuali e il numero di fotocopie che la ricorrente asserisce di averne fatto consente parimenti di ottenere un importo per unità atto a rappresentare il costo d'acquisto dei suddetti manuali.

87.
    Ne deriva che la Commissione poteva legittimamente ritenere che libri e manuali fossero stati acquistati e distribuiti ai tirocinanti, il che diminuiva in proporzione la necessità di fare delle fotocopie.

88.
    In secondo luogo, la ricorrente sottolinea, quanto al numero di fotocopie, che la Commissione ha trattato allo stesso modo situazioni diverse non tenendo conto delle specificità dei quattro corsi, il cui scopo, il numero di tirocinanti, la durata e, di conseguenza, le spese di riprografia variavano da un corso all'altro. Così, la Commissione ha considerato che lo stesso numero di fotocopie fosse necessario per il corso di tecniche di gestione dei sistemi d'ufficio, che comprendeva 86 tirocinanti e si è svolto in 429 giorni (1 500 ore); per il corso di tecniche di vendita, che comprendeva 38 tirocinanti e si è svolto in 84 giorni (1 260 ore); per i corsi di trattamento informatizzato delle pratiche fiscali, che comprendeva 15 tirocinanti e si è svolto in 40 giorni (200 ore) e il corso di gestione aziendale informatizzata, che annoverava 20 tirocinanti e si è svolto in 80 giorni (400 ore).

89.
    Ora, la ricorrente osserva che ai tirocinanti non sono state distribuite 6 000 (ossia 1 500 x 4) fotocopie ma 110 320. Nella replica, essa fornisce la ripartizione del numero di fotocopie distribuite per corso e delle spese di fotocopie per ciascun corso e sottolinea che un siffatto documento non le è mai stato richiesto nell'ambito del procedimento amministrativo.

90.
    Il Tribunale ritiene tuttavia che per determinare il numero di fotocopie, è necessario prendere in considerazione il fatto che, secondo la ripartizione fornita dalla ricorrente nell'allegato alla replica, le fotocopie sono in massima parte fotocopie dei manuali il cui costo è stato imputato alla voce 14.2.1 (come i manuali di MSDOS, di Word IV, di Lotus 123, di tecniche di vendita o di introduzione all'informatica). Ora, il Tribunale ha affermato che la Commissione poteva legittimamente ritenere che libri e manuali fossero stati acquistati e distribuiti ai tirocinanti, il che diminuiva in proporzione la necessità di fare fotocopie.

91.
    Pertanto, in mancanza di prove sufficienti fornite in tempo utile dalla ricorrente alla Commissione per quanto riguarda il numero di fotocopie che sarebbero state effettivamente distribuite per ciascun corso, non può essere addebitato a tale istituzione di aver ritenuto ragionevole la cifra di 1 500 fotocopie per corso. Dato che la ricorrente è beneficiaria del contributo del FSE, le spettava di trasmettere in tempo utile siffatte prove alle competenti autorità, alla luce della relazione del DAFSE e della bozza di decisione.

92.
    In terzo luogo, la ricorrente osserva, quanto al prezzo unitario per fotocopia, che il prezzo di PTE 10 da essa proposto è identico a quello indicato dal DAFSE e non può quindi ritenersi eccessivo. Inoltre, essa fa presente, a titolo di paragone, che il prezzo di una pagina fotocopiata è di PTE 100, secondo le tariffe degli emolumenti dei notai, approvata con decreto 2 novembre 1983, n. 397 (più volte modificato).

93.
    Il Tribunale constata che la lettera del DAFSE invocata dalla ricorrente per giustificare il prezzo di PTE 10 reca la data del 3 aprile 1996. Tale lettera si riferisce quindi ad un periodo diverso da quello nel corso del quale si sono svolte le azioni di formazione professionale (ossia tra il febbraio e il dicembre 1989). Inoltre, occorre rilevare che il prezzo menzionato in tale lettera comprende non solo il costo della fotocopia ma anche il prezzo del servizio reso dall'amministrazione per effettuarla. D'altra parte, i prezzi praticati in applicazione della tariffa degli emolumenti dei notai rientrano in un particolare regime, che non si applica nel caso di specie.

94.
    Ne consegue che la ricorrente non dimostra che il prezzo su cui si basa la Commissione è irragionevole.

95.
    Da quanto precede risulta che la censura della ricorrente relativa alla violazione del principio di proporzionalità dev'essere respinta.

Sulla voce 14.3.1.b - personale tecnico non docente

Esame da parte della Commissione

96.
    La ricorrente ha imputato, nella domanda di pagamento del saldo, gli importi di PTE 1 562 500 (45 giorni a PTE 17 500 e 31 giorni a PTE 25 000) per il coordinamento pedagogico e di PTE 2 250 000 (50 giorni a PTE 45 000) per il coordinamento generale.

97.
    La Commissione ha ridotto l'importo ammissibile del coordinamento pedagogico a PTE 1 025 000 e quello del coordinamento generale a PTE 2 100 000 per i motivi seguenti, illustrati nella bozza di decisione:

-    per quanto riguarda il coordinamento pedagogico, essa ha ritenuto che «niente giustifichi che il coordinamento pedagogico sia durato 26 giorni in più del coordinamento generale [e del coordinamento tecnico]» e che, quindi, l'importo riconosciuto per il coordinamento pedagogico dovesse essere ridotto da PTE 1 562 500 (45 giorni a PTE 17 500 e 31 giorni a PTE 25 000) a PTE 1 025 000 (30 giorni a PTE 17 500 e 20 giorni a PTE 25 000; le cifre di 30 e 20 giorni rispettano la stessa proporzione di quella indicata dalla ricorrente nella richiesta di pagamento del saldo, 45 e 31 giorni, ossia rispettivamente il 59% e il 41% delle spese imputate a titolo del coordinamento pedagogico);

-    per quanto riguarda il coordinamento generale, essa ha rilevato «(...) che non è ragionevole che un coordinatore generale sia pagato secondo una tariffa oraria superiore a quella di un istruttore titolare di un diploma e che i coordinatori non esercitavano, in quanto tali, alcun'altra attività e dedicavano 6 ore al giorno all'azione». Essa ha, quindi, considerato che l'importo riconosciuto nell'ambito del coordinamento generale doveva essere ridotto da PTE 2 250 000 (50 giorni a PTE 45 000) a PTE 2 100 000 (50 giorni a PTE 42 000 al giorno, ossia 6 ore a PTE 7 000 l'ora), dato che la cifra di PTE 7 000 considerata ammissibile risulta dalle disposizioni del decreto n. 20/MTSS/87.

Sulle censure relative alla violazione dell'obbligo di motivazione

98.
    La ricorrente ritiene che la decisione impugnata sia inficiata da difetti di motivazione, che costituiscono altrettante violazioni dell'art. 253 CE.

99.
    Per quanto riguarda il coordinamento pedagogico, la ricorrente rileva che la Commissione non ha indicato i motivi per i quali essa ritiene che niente giustifichi che il coordinamento pedagogico sia durato 26 giorni in più del coordinamento generale e del coordinamento tecnico; la sola differenza tra i tipi di coordinamento non può in proposito servire da giustificazione.

100.
    Quanto al coordinamento generale, la ricorrente sostiene che la Commissione non ha spiegato il motivo per cui non sarebbe ragionevole che un coordinatore generale titolare di un diploma sia pagato ad una tariffa oraria superiore a quella di un istruttore titolare di un diploma, anche se le loro funzioni sono diverse. La ricorrente rileva anche che la Commissione non ha fornito alcuna spiegazione dei motivi per cui essa ha ritenuto che un coordinatore avesse lavorato solo sei ore al giorno, mentre la durata quotidiana del lavoro in Portogallo è di otto ore.

101.
    Il Tribunale constata che dalla relazione 1995 dell'IGF risulta che questa ha considerato che le spese comprese in tale voce rappresentavano circa il 21,5% delle spese relative al personale docente, il che superava i parametri normalmente ammessi per questo tipo di spese. Di conseguenza, l'IGF ha sottoposto alla valutazione del DAFSE l'ammissibilità e la ragionevolezza delle spese di funzionamento e di gestione dei corsi, in cui rientrano le spese imputate in forza della voce 14.3.1.b - personale tecnico non docente.

102.
    Per quanto riguarda il coordinamento pedagogico, sia la relazione del DAFSE sia la bozza di decisione hanno proposto la riduzione del contributo del FSE in quanto niente giustificava che esso fosse durato 26 giorni in più del coordinamento generale e del coordinamento tecnico. Il DAFSE e la Commissione hanno quindi preso in considerazione 50 e non 76 giorni per calcolare la somma ammissibile, che è stata ridotta da PTE 1 562 000 (45 giorni a PTE 17 500 e 31 giorni a PTE 25 000) a PTE 1 025 000 (30 giorni a PTE 17 500 e 20 giorni a PTE 25 000).

103.
    Quanto al coordinamento generale, sia la relazione del DAFSE sia la bozza di decisione hanno proposto la riduzione del contributo del FSE in quanto i coordinatori non esercitavano alcun'altra attività e si presumeva che consacrassero sei ore al giorno all'azione di formazione e non era ragionevole, alla luce, in particolare, del decreto n. 20/MTSS/87, che un coordinatore generale fosse pagato secondo una tariffa oraria superiore a quella di un istruttore titolare di un diploma, ossia PTE 7 000 l'ora. Il DAFSE e la Commissione hanno quindi considerato che la somma ammissibile non era di PTE 2 250 000 (50 giorni a PTE 45 000) bensì di PTE 2 100 000 (50 giorni x 6 ore x PTE 7 000).

104.
    Il Tribunale rileva che dalle spiegazioni contenute negli atti cui si richiama la decisione impugnata risultano i motivi per i quali il contributo del FSE è stato ridotto per quanto riguarda tanto il coordinamento pedagogico quanto il coordinamento generale. Tali spiegazioni hanno anche permesso all'interessata di contestarne la validità e al Tribunale di esercitare il suo controllo sulla legittimità dell'atto impugnato. Sono stati quindi soddisfatti i requisiti di cui all'art. 253 CE.

105.
    Di conseguenza, le censure della ricorrente relative alla violazione dell'obbligo di motivazione devono essere respinte.

Sulle censure relative all'esistenza di un errore di valutazione dei fatti

106.
    Per quanto riguarda il coordinamento pedagogico, la ricorrente fa anzitutto presente che è inesatto asserire, come è detto nella relazione del DAFSE e nella bozza di decisione, che «(...) niente giustifica che il coordinamento pedagogico sia durato 26 giorni in più del coordinamento generale (...)». Infatti, al coordinamento generale, che è durato 50 giorni, ha provveduto una sola persona, mentre il coordinamento pedagogico, che rappresenta 76 giorni, è stato effettuato da due persone, l'una che ha lavorato per 45 giorni e l'altra per 31 giorni. La ricorrente precisa che la differenza tra il numero di giorni imputati al coordinamento generale (50 giorni) e quello imputato al coordinamento pedagogico (76 giorni) si spiega semplicemente con il fatto che il coordinamento pedagogico è più impegnativo e richiede più lavoro degli altri coordinamenti.

107.
    Il Tribunale ritiene ciò nondimeno che la Commissione non ha commesso errore manifesto di valutazione considerando che niente giustifica che il coordinamento pedagogico sia durato 26 giorni in più del coordinamento generale. In mancanza di giustificazione pertinente da parte della ricorrente, è difficile infatti comprendere come il coordinamento pedagogico, che avviene durante le azioni di formazione, possa vedersi imputare un numero di giorni superiore a quello del coordinamento generale, che può aver luogo prima, durante o dopo le azioni di formazione. A tal proposito, occorre ricordare che, essendo la ricorrente beneficiaria del contributo del FSE, le spettava trasmettere in tempo utile siffatte giustificazioni alle competenti autorità, alla luce della relazione del DAFSE e della bozza di decisione.

108.
    Per quanto riguarda il coordinamento generale, la ricorrente sostiene, in primo luogo, che l'asserzione secondo cui i coordinatori hanno dedicato solo sei ore al giorno alla loro attività durante lo svolgimento dei corsi è errata, dato che la durata quotidiana del lavoro in Portogallo è di otto ore e che niente consente di asserire che i coordinatori, il cui costo è stato preso in considerazione dalla ricorrente, non abbiano rispettato tale durata.

109.
    Il Tribunale ritiene ciò nondimeno che la ricorrente non può avvalersi del fatto che la durata quotidiana del lavoro in Portogallo è di otto ore per rimettere in discussione la valutazione della Commissione, in mancanza di altri elementi concreti che giustifichino questo assunto. Infatti, tale durata di otto ore costituisce il massimo e non il minimo e la Commissione avrebbe potuto ragionevolmente ritenere che, a causa dell'esistenza di coordinatori specifici per le questioni pedagogiche e tecniche, l'attribuzione di sei ore al giorno fosse sufficiente al coordinatore generale.

110.
    In secondo luogo, la ricorrente respinge l'argomento secondo cui il coordinatore generale non avrebbe dovuto essere pagato secondo un parametro superiore a quello applicabile all'istruttore titolare di un diploma.

111.
    Il Tribunale considera che la Commissione non può vedersi addebitare di aver ritenuto che l'applicazione al coordinatore generale della retribuzione corrispondente a quella di un istruttore titolare di un diploma fosse adeguata al tipo di corso oggetto dell'azione di formazione professionale in questione. Infatti, l'utilizzazione di un parametro superiore, come quello applicabile all'istruttore professore di università o titolare di un dottorato, non è né ragionevole né adeguata alla luce dell'oggetto dei corsi dispensati, che riguardava le tecniche di gestione dei sistemi d'ufficio, le tecniche di vendita, il trattamento informatizzato delle pratiche fiscali e la gestione aziendale informatizzata, e che non giustificava quindi che il coordinamento generale fosse effettuato da una persona d'un livello così elevato.

112.
    Ne consegue che le censure della ricorrente relative all'esistenza di un errore di valutazione dei fatti devono essere respinte.

Sulla voce 14.3.9 - canoni di affitto e spese di noleggio

Esame da parte della Commissione

113.
    La ricorrente ha imputato, nella richiesta di pagamento, l'importo di PTE 10 627 777 a titolo della voce qui in questione, che riguarda le prestazioni di locazione di beni mobili e immobili effettuate dall'impresa sub-contraente SI - Sistemas de Informação Lda (in prosieguo: la «SI»).

114.
    La Commissione ha ridotto l'importo ammissibile per tali prestazioni a PTE 8 460 000 per i motivi seguenti, illustrati nella bozza di decisione:

«In tale voce viene imputato, per spese di affitti e noleggi, l'importo di [PTE] 10 627 777, che è stato integralmente fatturato dall'impresa [SI]. Tuttavia, nel corso della verifica effettuata dall'IGF presso tale impresa, è risultato che l'importo degli affitti e noleggi dichiarato nel modello 22 della sua dichiarazione dei redditi per il 1989 è stato di [PTE] 14 842 000. D'altra parte, anche se le fatture rilasciate all'ACA non consentono di determinare le spese effettivamente sostenute dalla SI, è evidente che, anche se ciò fosse stato possibile, tali costi sarebbero manifestamente inferiori a [PTE] 14 842 000, giacché diversi dei costi dichiarati non hanno certamente niente che vedere con la formazione.

(...)

Anche ammettendo come ragionevole un margine beneficiario del 50% sui costi effettivi delle fatture emesse dalla SI, e visto che l'importo di [PTE] 10 628 000 rappresenti il 38% del totale fatturato all'ACA ([PTE] 10 628 000: [PTE] 27 842 000 [questa cifra è inesatta. La cifra esatta è PTE 27 847 288, ma non cambia la proporzione del 38% utilizzata dalla Commissione]), si constata che l'applicazione di tale percentuale al costo dichiarato dalla SI nel modello 22 dà la cifra di [PTE] 5 640 000 ([PTE] 14 842 000 x 38%) che, con un margine beneficiario del 50%, viene portata a [PTE] 8 460 000 ([PTE] 5 640 000 x 1,5)».

Sulla censura relativa all'esistenza di un errore di valutazione dei fatti

- Argomenti delle parti

115.
    La ricorrente sostiene che la decisione impugnata è viziata per quanto riguarda la voce 14.3.9 - canoni di affitto e spese di noleggio, perché si basa sull'erronea premessa che i costi indicati dalla SI alla voce «affitti e noleggi» della sua dichiarazione dei redditi per il 1989, e cioè PTE 14 842 000, vadano presi come punto di partenza per il calcolo delle spese ammissibili per tale voce.

116.
    La Commissione osserva tuttavia che la relazione 1995 dell'IGF sottoponeva alla valutazione del DAFSE la ragionevolezza e l'ammissibilità delle spese che figurano in tale voce; in essa si affermava infatti che: «la relazione di controllo contabile della SI indica che la voce locazione e noleggio contiene un importo di PTE 14 842 000 contro PTE 27 847 000 fatturati e include PTE 4 323 000 di locazione di uffici alla Aveiro e PTE 4 300 000 di noleggio di attrezzature, importo che non sembra affatto credibile». La relazione presentata il 5 marzo 1993 dall'IGF sul controllo contabile effettuato presso quattro imprese sub-contraenti, utilizzate dell'ACA nell'ambito delle azioni di formazione (in prosieguo: la «relazione 1993 dell'IGF») conferma tale asserzione per quanto riguarda, in particolare, l'analisi degli estratti di conto corrente ed i corrispondenti documenti giustificativi della SI.

117.
    La Commissione sottolinea anche che l'IGF non ha potuto individuare nei registri della SI i costi diretti corrispondenti alle fatture rilasciate all'ACA. Essa rileva inoltre che, anche se l'IGF fosse pervenuta ad accertare i soli costi diretti mediante le fatture emesse a nome dell'ACA, tali costi sarebbero stati inferiori a PTE 14 842 000, giacché talune spese dichiarate dalla SI non risultano connesse alle azioni di formazione svolte dalla ricorrente.

118.
    Quindi, dovendo valutare la ragionevolezza e la necessità di talune spese e degli importi corrispondenti, la Commissione, tenuto conto dei prezzi praticati sul mercato e del dovere di coloro che maneggiano fondi pubblici di usare la diligenza di un buon amministratore nella gestione dei propri interessi, ritiene che un margine del 50% sui costi diretti fatturati al cliente sia ragionevole per un'impresa sub-contraente, anche se «obiettivamente elevato», come rileva la relazione del DAFSE.

- Giudizio del Tribunale

119.
    La decisione della Commissione di ridurre l'importo delle spese ammissibili nell'ambito della voce 14.3.9 - canoni di affitto e spese di noleggio - si basa sull'idea che tali spese debbano essere determinate a partire dai «costi effettivi della fattura emessa dalla SI» e risulta, secondo la bozza di decisione, dalla relazione 1993 dell'IGF, che è stata realizzata su richiesta del DAFSE.

120.
    La relazione 1993 dell'IGF esamina anzitutto le entrate della SI e rileva che, come risulta dalla sua dichiarazione dei redditi presentata per il 1989, il totale delle vendite e delle prestazioni di servizi effettuate da tale impresa ammonta a circa PTE 144 187 010. Questo totale comprende l'importo di PTE 10 627 777 fatturato dalla SI all'ACA per la locazione di beni mobili ed immobili, a proposito del quale l'IGF rileva che dall'esame delle fatture presentate dall'ACA e dalla sua richiesta di pagamento del saldo risulta che le prestazioni di servizi fornite dalla SI riguardano il noleggio di attrezzatura informatica (per PTE 7 841 000), la manutenzione, l'assistenza tecnica ed il trasporto dell'attrezzatura (per PTE 1 202 000) e canoni d'affitto (per PTE 1 585 000).

121.
    La relazione esamina poi i costi della SI, a proposito dei quali l'IGF limita il suo esame all'analisi della voce «canoni di locazione e noleggio» della dichiarazione dei redditi di questa impresa per il 1989 e rileva:

«Considerando che le fatture emesse dalla SI all'attenzione dell'ACA vertono globalmente su somme relative a servizi di noleggio di attrezzatura informatica e locazione di sale, l'analisi delle spese effettuate si è limitata alla sola voce “canoni di affitto e spese di noleggio” che figura nel conto dei risultati dell'esercizio 1989, il cui totale ammonta, il 31 dicembre 1989, a 14 842 000 [PTE]», ripartiti nel modo seguente:

«Locazioni                             4 323 000

Automercantil                         736 000

Sofinloc                             1 788 000

Renault Gest                         750 000

A.A. Castanheira Rent a Car                 200 000

Fiat                                 446 000

Regisconta                             2 049 000

Sobran                             1 300 000

Unital                                 3 000 000

RST                                 250 000

[Totale]                            14 842 000».

122.
    La relazione 1993 dell'IGF rileva anche che l'importo totale di cui alla voce «locazioni», ossia PTE 4 323 000, comprende somme relative all'affitto di locali per uffici nell'immobile Vera Cruz, ad Aveiro; che, per quanto riguarda le altre voci, l'importo di PTE 1 300 000 corrisponde ad una fattura emessa dall'impresa Sobran, che è stata dichiarata fallita, e che l'importo di PTE 3 000 000 corrisponde alla messa a disposizione per 30 giorni di un ordinatore NCR 8250, il quale rientrava negli immobilizzi della società Unital ed era stato acquistato nel 1985 per PTE 3 500 000.

123.
    In tale contesto, la relazione 1993 dell'IGF paragona le entrate ed i costi della SI e conclude che, dal raffronto delle fatture emesse, per un importo totale di PTE 27 847 288 (PTE 17 219 511 per il progetto n. 890365/P 1 e PTE 10 627 777 per il progetto n. 891038/P 3), con la corrispondente voce di spesa, si ricava che la somma riportata nella contabilità della SI alla voce «affitti e noleggi» è di PTE 14 842 000, comprensiva dell'affitto di locali per PTE 4 323 000 e del noleggio di attrezzature per PTE 4 300 000, pur rilevando che tale importo non «sembra credibile per i motivi indicati».

124.
    La relazione 1993 dell'IGF non verifica se le altre spese di locazione e di noleggio assunte dalla SI presso l'Automercantil (PTE 736 000), la Sofinloc (PTE 1 788 000), la Renault Gest (PTE 750 000), l'A.A. Castanheira Rent a Car (PTE 200 000), la Fiat (PTE 446 000), la Regisconta (PTE 2 049 000) e la RST (PTE 250 000) abbiano un'incidenza sul costo delle prestazioni effettuate dalla SI per l'ACA. La denominazione di tali imprese non consente tuttavia di affermare che le locazioni contratte presso di esse dalla SI abbiano un rapporto diretto con le prestazioni effettuate per l'ACA.

125.
    Il Tribunale constata che l'iter logico seguito nella relazione 1993 dell'IGF si basa sull'erronea premessa che i costi che rientrano nella voce «affitti e noleggi» della dichiarazione dei redditi della SI per il 1989 vadano utilizzati per determinare i costi delle prestazioni fatturate da tale impresa all'ACA.

126.
    Stando al dettaglio delle spese imputate nella richiesta di pagamento del saldo nell'ambito della voce 14.3.9 - canoni di affitto e spese di noleggio, risulta infatti che la somma di PTE 10 627 777, che corrisponde alle spese di noleggio di attrezzature dell'ACA presso la SI nell'ambito del progetto n. 891038/P 3, può suddividersi come segue:

-    PTE 7 840 734 per noleggio di attrezzature;

-    PTE 1 585 350 per noleggio di apparecchiature;

-    PTE 470 444 per manutenzione e assicurazioni;

-    PTE 731 250 per trasporto e installazione di attrezzature.

127.
    Ora, la ricorrente precisa, senza essere contraddetta dalla Commissione, che le attrezzature noleggiate dalla SI all'ACA per il progetto in questione erano in parte di proprietà della SI e in parte noleggiate dalla SI presso terzi. Le attrezzature appartenenti alla SI venivano quindi contabilizzate alla voce «immobilizzi materiali» nell'ambito della riserva per ammortamento, che la dichiarazione dei redditi per il 1989 fa ammontare a PTE 11 169 034, mentre i beni noleggiati dalla SI erano contabilizzati alla voce «affitti e noleggi», che ammonta a PTE 14 842 000 nella dichiarazione dei redditi del 1989.

128.
    Analogamente, i costi delle prestazioni di manutenzione, trasporto e installazione delle attrezzature nonché delle assicurazioni venivano contabilizzati dalla SI in voci diverse dalla voce «affitti e noleggi», cioè nelle voci relative alle spese di personale, alla conservazione e alla riparazione, e alle assicurazioni.

129.
    Quindi, la ricerca dei costi delle prestazioni effettuate dalla SI nella contabilità di tale impresa non avrebbe dovuto limitarsi alla sola voce «affitti e noleggi» ma prendere in considerazione l'insieme delle voci in cui tali costi potevano figurare dato che le prestazioni della SI non comprendono solo il noleggio di attrezzature ed impianti noleggiati dalla SI presso terzi, come sottintende la IGF, ma anche il noleggio da parte della SI di attrezzature ed impianti di cui essa è proprietaria nonché la manutenzione, il trasporto, l'installazione e l'assicurazione di tali attrezzature.

130.
    Si deve quindi constatare che l'importo di PTE 14 842 000 che figura nella voce «affitti e noleggi» della dichiarazione dei redditi della SI per il 1989 non può servire di base per la determinazione delle spese ammissibili nell'ambito della voce 14.3.9 - canoni di affitto e spese di noleggio.

131.
    La relazione 1995 dell'IGF, la relazione del DAFSE e la bozza di decisione hanno ripreso lo stesso errore.

132.
    Infatti, la relazione 1995 dell'IGF ricalcava la conclusione della relazione 1993 dell'IGF e sottoponeva alla valutazione del DAFSE la ragionevolezza e l'ammissibilità delle spese che figurano nella voce in questione.

133.
    In seguito, la relazione del DAFSE, dopo aver ricordato gli elementi del raffronto fatto dall'IGF tra l'importo della fattura (ossia PTE 27 847 288, di cui PTE 10 627 777 per il progetto n. 891038/P 3) e la somma di cui alla voce «affitti e noleggi» della SI (ossia PTE 14 842 000), ha proposto di calcolare l'importo ammissibile utilizzando la somma di PTE 14 842 000 come punto di partenza.

134.
    La bozza di decisione ha ricalcato tale ragionamento per giungere allo stesso risultato.

135.
    Ne consegue che la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione partendo dall'erronea premessa secondo cui i costi di PTE 14 842 000 che figurano alla voce «affitti e noleggi» della dichiarazione dei redditi della SI per il 1989 consentono di determinare l'importo delle spese ammissibili nell'ambito della voce in questione.

136.
    Da quanto precede risulta che la censura della ricorrente relativa all'esistenza di un errore di valutazione dei fatti dev'essere accolta.

137.
    Quindi, la decisione impugnata dev'essere annullata nella parte in cui riduce, nella voce 14.3.9 - canoni di affitto e spese di noleggio, l'importo delle spese imputate dalla ricorrente per il pagamento delle prestazioni di locazione di beni mobili e immobili effettuate dall'impresa sub-contraente SI.

Sulle spese

138.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte che rimane soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, ai sensi del n. 3 dello stesso articolo, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi.

139.
    Nel caso di specie, la domanda di annullamento della ricorrente, che ha chiesto la condanna della Commissione alle spese del presente giudizio, è stata dichiarata parzialmente fondata. Il Tribunale ritiene di aver fatto una giusta valutazione delle circostanze del caso di specie, tenuto conto in particolare del lungo termine trascorso tra la richiesta di pagamento del saldo presentato il 26 aprile 1990 e la decisione impugnata, adottata soltanto il 30 novembre 1999, decidendo che la Commissione deve sopportare le proprie spese ed un terzo di quelle sostenute dalla ricorrente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)    La decisione della Commissione 30 novembre 1999, C(99) 3721, che ha ridotto il contributo del Fondo sociale europeo concesso all'Associação Comercial de Aveiro nell'ambito del progetto n. 891038/P 3, è annullata nella parte in cui riduce, nella voce 14.3.9 - affitti e noleggi, l'importo delle prestazioni fatturate dalla SI - Sistemas de Informação Lda.

2)    Il ricorso è respinto per il resto.

3)    La Commissione sopporterà le proprie spese ed un terzo di quelle sostenute dalla ricorrente.

4)    La ricorrente sopporterà due terzi delle proprie spese.

Cooke
García-Valdecasas
Lindh

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 maggio 2002.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

J.D. Cooke


1: Lingua processuale: il portoghese.