Language of document : ECLI:EU:T:2015:838





Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 12 novembre 2015 –
Italia / Commissione

(causa T‑255/13)

«FEAOG – Sezione “Garanzia” – FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Rettifiche finanziarie forfettarie – Pagamenti diretti – Condizionalità – Aiuti alla trasformazione degli agrumi – Criteri per il riconoscimento di un organismo pagatore»

1.                     Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAOG, del FEAGA e del FEASR – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Contestazione da parte dello Stato membro interessato – Onere della prova – Ripartizione tra la Commissione e lo Stato membro (Regolamento del Consiglio n. 1290/2005) (v. punti 53‑56, 119)

2.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione relativa alla liquidazione dei conti a titolo delle spese finanziate dal FEAOG, dal FEAGA e dal FEASR (Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1290/2005) (v. punti 58, 59)

3.                     Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAOG, del FEAGA e del FEASR – Concessione di aiuti e di premi – Obbligo degli Stati membri di organizzare un sistema efficace di controlli – Inadempimento – Giustificazione tratta da difficoltà pratiche – Inammissibilità (Regolamento del Consiglio n. 1782/2003, art. 25 e allegato III; regolamento della Commissione n. 796/2004, artt. 9, 23 e 25) (v. punti 72‑76)

4.                     Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAOG, del FEAGA e del FEASR – Concessione di aiuti e di premi – Obbligo degli Stati membri di istituire un sistema efficace di controlli amministrativi e di controlli in loco – Obbligo implicito – Portata (Regolamento del Consiglio n. 1782/2003, art. 25 e allegato III; regolamento della Commissione n. 796/2004, artt. 23 e 25) (v. punto 77)

5.                     Atti delle istituzioni – Regolamenti – Regolamento che prescrive misure specifiche di controllo – Insussistenza di un potere discrezionale degli Stati membri – Mancata esecuzione – Giustificazione – Maggiore efficacia di un altro sistema di controllo – Inammissibilità (v. punti 89, 119)

6.                     Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAOG, del FEAGA e del FEASR – Concessione di aiuti e di premi – Obbligo degli Stati membri di istituire un sistema efficace di controlli amministrativi e di controlli in loco – Portata (Regolamento del Consiglio n. 1782/2003, artt. 3 e 6; regolamento della Commissione n. 796/2004, art. 66) (v. punti 97, 101, 109, 182)

7.                     Diritto dell’Unione europea – Principi – Proporzionalità – Portata – Rettifiche finanziarie forfettarie applicate agli agricoltori per inosservanza dei requisiti in materia di condizionalità – Violazione – Insussistenza – Violazione dei principi di legalità, certezza del diritto e leale cooperazione – Insussistenza (Art. 4, § 3, TUE; regolamento del Consiglio n. 1782/2003, artt. 3 e 6; regolamento della Commissione n. 796/2004, art. 66) (v. punti 136‑142, 146)

8.                     Diritto dell’Unione europea – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Presupposti – Assicurazioni precise fornite dall’amministrazione (v. punto 143)

9.                     Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAOG, del FEAGA e del FEASR – Liquidazione dei conti – Potere di controllo della Commissione in ordine alla regolarità delle spese – Valutazione dell’esistenza e dell’efficacia dei controlli attuati da uno Stati membro – Violazione del principio di sussidiarietà – Insussistenza (Art. 5, § 3, TUE; regolamenti del Consiglio n. 1258/1999, considerando 5, e art. 7, § 4, e n. 1290/2005, considerando 4 e 8, e artt. 9 e 31, § 1; regolamento della Commissione n. 2111/2003) (v. punti 180, 181, 183‑185)

10.                     Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAOG, del FEAGA e del FEASR – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Constatazione di carenze nel sistema di controllo attuato da uno Stato membro – Rettifica forfettaria del 50% delle spese – Importo che comprende somme relative a irregolarità già oggetto di una rettifica finanziaria, ma non ancora completamente recuperate – Violazione del principio del ne bis in idem – Insussistenza (Regolamenti del Consiglio n. 1258/1999, art. 7, § 4, e n. 1290/2005, artt. 31 e 32) (v. punti 187, 189, 191)

11.                     Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti [Regolamento di procedura del Tribunale (1991), art. 44, § 1, c)] (v. punto 193)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di esecuzione 2013/123/UE della Commissione, del 26 febbraio 2013, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), [sezione «Garanzia»,] del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 67, pag. 20), nella parte in cui contiene rettifiche finanziarie forfettarie concernenti alcune spese effettuate dalla Repubblica italiana.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica italiana è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.