Language of document : ECLI:EU:C:2015:820

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

17 dicembre 2015 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Direttiva 97/13/CE – Articoli 4 e 11 – Direttiva 2002/20/CE – Articolo 6 – Condizioni che possono essere apposte all’autorizzazione generale, ai diritti d’uso delle frequenze radio o dei numeri e obblighi specifici – Articolo 13 – Contributo per il diritto di installare strutture – Ambito di applicazione – Normativa provinciale – Tassa sui piloni e/o impianti di emissione e di ricezione della rete di telefonia mobile»

Nella causa C‑517/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal de première instance de Namur (Tribunale di primo grado di Namur, Belgio), con decisione dell’11 settembre 2013, pervenuta in cancelleria il 27 settembre 2013, nel procedimento

Proximus SA, già Belgacom SA, che ha riassunto la causa avviata da Belgacom Mobile SA,

contro

Province de Namur,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da M. Ilešič, presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Terza Sezione, C. Toader, D. Šváby, E. Jarašiūnas (relatore) e C.G. Fernlund, giudici,

avvocato generale: N. Wahl

cancelliere: V. Tourrès, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 settembre 2015,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Proximus SA, già Belgacom SA, che ha riassunto la causa avviata da Belgacom Mobile SA, da H. De Bauw e B. Den Tandt, advocaten;

–        per la Province de Namur, da J. Bourtembourg e N. Fortemps, avocats;

–        per il governo belga, da J. Van Holm e M. Jacobs, in qualità di agenti, assistite da J. Bourtembourg, avocat;

–        per la Commissione europea, da J. Hottiaux e L. Nicolae, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 6 e 13 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (GU L 108, pag. 21).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Proximus SA, già Belgacom SA, che ha riassunto la causa avviata dalla Belgacom Mobile SA, e la Province de Namur (Provincia di Namur) in merito a una tassa sui piloni e sugli impianti di emissione e di ricezione della rete di telefonia mobile installati sul territorio di detta provincia.

 Contesto normativo

 Il diritto dell’Unione

 La direttiva 97/13/CE

3        La direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 1997, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione (GU L 117, pag. 15), è stata abrogata, a decorrere dal 25 luglio 2003, dall’articolo 26 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «quadro») (GU L 108, pag. 33; in prosieguo: la «direttiva quadro»).

4        Come emergeva dal primo, terzo, quarto e quinto considerando della direttiva 97/13, quest’ultima si collocava tra le misure adottate per la completa liberalizzazione dei servizi e delle infrastrutture di telecomunicazione. Essa ha istituito, a tal fine, una disciplina comune, applicabile ai regimi di autorizzazione, destinata ad agevolare in modo significativo l’ingresso di nuovi operatori sul mercato. Tale disciplina prevedeva, da un lato, norme relative alle procedure di concessione delle autorizzazioni e al contenuto di queste ultime e, dall’altro, norme relative alla natura, o anche all’entità, degli oneri pecuniari collegati a tali procedure che gli Stati membri potevano imporre alle imprese nel settore dei servizi di telecomunicazione.

5        L’articolo 4 della direttiva 97/13, rubricato «Condizioni relative alle autorizzazioni generali», prevedeva, al paragrafo 1, quanto segue:

«Qualora gli Stati membri subordinino la prestazione di servizi di telecomunicazioni ad autorizzazioni generali, le condizioni, ove giustificato, di queste ultime imposte sono quelle elencate nell’allegato, ai punti 2 e 3. Tali autorizzazioni realizzano il sistema meno oneroso possibile nel rispetto delle pertinenti esigenze fondamentali e delle altre pertinenti esigenze d’interesse pubblico di cui all’allegato, ai pertinenti punti 2 e 3».

6        L’articolo 11 di tale direttiva, rubricato «Diritti e oneri per le licenze individuali», era così formulato:

«1.      Gli Stati membri fanno sì che i diritti richiesti alle imprese per le procedure di autorizzazione siano esclusivamente intesi a coprire i costi amministrativi sostenuti per il rilascio, la gestione, il controllo e l’esecuzione delle relative licenze individuali. I diritti per le licenze individuali sono proporzionati al lavoro che esse comportano e sono pubblicati in maniera appropriata e sufficientemente dettagliata perché possano essere facilmente accessibili.

2.      In deroga al paragrafo 1, quando siano utilizzate risorse rare, gli Stati membri possono permettere all’autorità di regolamentazione nazionale di imporre diritti che riflettono la necessità di assicurare l’uso ottimale di tali risorse. I diritti devono essere non discriminatori e tener particolare conto della necessità di incoraggiare lo sviluppo di servizi innovativi e la concorrenza».

 La direttiva autorizzazioni

7        L’articolo 1 della direttiva autorizzazioni, rubricato «Finalità e ambito di applicazione», dispone, al paragrafo 2, quanto segue:

«La presente direttiva si applica alle autorizzazioni per la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica».

8        L’articolo 2 di tale direttiva, rubricato «Definizioni», prevede, al paragrafo 2, lettera a), che con la nozione di «autorizzazione generale» si intenda «il quadro normativo istituito dallo Stato membro che garantisce i diritti alla fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica e stabilisce obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica, conformemente alla presente direttiva».

9        L’articolo 6 della direttiva autorizzazioni riguarda le condizioni apposte all’autorizzazione generale, ai diritti d’uso delle frequenze radio e dei numeri nonché obblighi specifici. Il suo paragrafo 1 precisa quanto segue:

«L’autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, i diritti d’uso delle frequenze radio e i diritti d’uso dei numeri possono essere assoggettati esclusivamente alle condizioni elencate, rispettivamente, nelle parti A, B e C dell’allegato. Tali condizioni devono essere obiettivamente giustificate rispetto alla rete o al servizio in questione, proporzionate, trasparenti e non discriminatorie».

10      Ai sensi dell’articolo 13 della direttiva autorizzazioni, rubricato «Contributi per la concessione di diritti d’uso e di diritti di installare strutture»:

«Gli Stati membri possono consentire all’autorità competente di riscuotere contributi sui diritti d’uso delle frequenze radio o dei numeri o sui diritti di installare strutture su proprietà pubbliche o private, al di sopra o sotto di esse al fine di garantire l’impiego ottimale di tali risorse. Gli Stati membri fanno sì che tali contributi siano trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati allo scopo perseguito e non discriminatori e tengano conto degli obiettivi dell’articolo 8 della [direttiva quadro]».

 Il diritto belga

11      In data 17 ottobre 1997, il Conseil provincial de Namur (Consiglio provinciale di Namur) ha adottato un regolamento tributario con cui ha istituito una tassa annuale sui piloni e sugli impianti di emissione e di ricezione della rete di telefonia mobile per l’anno d’imposta 1998 (in prosieguo: il «regolamento tributario»).

12      Il regolamento tributario precisa, all’articolo 1, che tale tassa si applica ai «piloni e [agli] impianti di emissione e di ricezione della rete [di telefonia mobile] installati sul territorio della Provincia di Namur».

13      Secondo l’articolo 2 di tale regolamento tributario, detta tassa «è dovuta dalla persona fisica o giuridica che utilizza il pilone e/o l’impianto di emissione e di ricezione della rete [di telefonia mobile]».

14      L’articolo 3 del regolamento tributario stabilisce che l’importo della tassa di cui trattasi è di BEF (franchi belgi) 100 000 (circa EUR 2 478) per pilone e di BEF 50 000 (circa EUR 1 239) per impianto di emissione e di ricezione della rete di telefonia mobile.

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

15      Dal fascicolo presentato alla Corte emerge che la Belgacom Mobile SA, nei cui diritti è subentrata la Belgacom SA, divenuta successivamente la Proximus SA, è l’operatore di una rete pubblica di comunicazione elettronica e che, a tale titolo, è proprietaria e utilizzatrice di piloni e impianti di emissione e di ricezione della rete di telefonia mobile installati sul territorio della Provincia di Namur.

16      Le autorità della Provincia di Namur hanno emesso, durante l’anno 1999, in forza del regolamento tributario, un’ingiunzione di pagamento vertente sull’assoggettamento della Belgacom Mobile SA alla tassa di cui trattasi nel procedimento principale in relazione all’anno di imposta 1998, per un importo pari a EUR 328 458,92. Tale ingiunzione di pagamento è stata oggetto di un reclamo al governatore della Provincia. Poiché il reclamo è stato respinto, il 14 giugno 2000 la Belgacom Mobile SA ha proposto ricorso dinanzi al Tribunal de première instance de Namur (Tribunale di primo grado di Namur).

17      A sostegno del ricorso dinanzi al giudice del rinvio, la Belgacom Mobile SA ha sostenuto che il regolamento tributario è incompatibile con la direttiva autorizzazioni, dal momento che esso istituisce una tassa rientrante nell’ambito di applicazione di tale direttiva e non soddisfa le condizioni previste dall’articolo 13 di quest’ultima.

18      La Province de Namur ha sostenuto che la direttiva autorizzazioni non può trovare applicazione nel caso di specie poiché la tassa di cui trattasi nel procedimento principale non è né una tassa legata all’autorizzazione generale di utilizzare una rete di comunicazione elettronica né un contributo legato all’installazione di strutture su proprietà pubbliche o private al di sopra o sotto di esse.

19      Tenuto conto di tali osservazioni, il giudice del rinvio nutre dubbi circa la compatibilità della tassa di cui trattasi nel procedimento principale con la direttiva autorizzazioni.

20      È in tale contesto che il Tribunal de première instance de Namur (Tribunale di primo grado di Namur) ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 13 della direttiva [“autorizzazioni”] debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di un’autorità nazionale o di un ente locale che istituisca, per esigenze di bilancio estranee alle finalità di tali autorizzazioni, una tassa sulle infrastrutture di comunicazioni mobili utilizzate nell’ambito dell’esercizio di attività coperte da un’autorizzazione generale rilasciata in applicazione della medesima direttiva (all’occorrenza, distinguendo l’ipotesi in cui tali infrastrutture siano realizzate su beni privati rispetto a quella della loro realizzazione su beni pubblici).

2)      Se l’articolo 6, [paragrafo] 1, della direttiva [autorizzazioni] debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di un’autorità nazionale o di un ente locale che istituisca, per esigenze di bilancio estranee alle finalità di tali autorizzazioni, una tassa sulle infrastrutture di comunicazioni mobili che non rientra fra le condizioni elencate nella parte A dell’allegato della medesima direttiva, in particolare poiché detta tassa non costituisce un diritto amministrativo ai sensi dell’articolo 12 [di detta direttiva]».

 Sulle questioni pregiudiziali

21      Occorre rilevare, innanzitutto, che la domanda di pronuncia pregiudiziale si riferisce alla direttiva autorizzazioni. La Corte fornirà, di conseguenza, le interpretazioni di tale direttiva richieste dal giudice del rinvio. Tuttavia, la direttiva, ai sensi del suo articolo 19, è entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, vale a dire il 24 aprile 2002, e, secondo il suo articolo 18, era applicabile soltanto a partire dal 25 luglio 2003. Orbene, dalla decisione di rinvio emerge che il ricorso nel procedimento principale, presentato dalla Belgacom Mobile SA il 14 luglio 2000, è volto all’annullamento di un’ingiunzione di pagamento emessa nel 1999, quando la direttiva 97/13 era ancora in vigore.

22      Tuttavia, nell’ipotesi in cui il giudice del rinvio constatasse che la controversia di cui al procedimento principale rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 97/13, si deve precisare che le risposte fornite nella presente sentenza alle questioni sollevate possono essere trasposte a tale atto legislativo precedente.

23      Occorre infatti rilevare che in sostanza, da un lato, l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva autorizzazioni corrisponde all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 97/13, in quanto entrambe le disposizioni mirano a disciplinare le condizioni a cui gli Stati membri potevano o possono subordinare l’autorizzazione generale. Dall’altro lato, l’articolo 13 della direttiva autorizzazioni corrisponde all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 97/13, poiché entrambe tali disposizioni sono volte a disciplinare la possibilità per gli Stati membri di imporre, a determinate condizioni, contributi tenendo conto della necessità di garantire l’impiego ottimale delle risorse rare nonché di promuovere la concorrenza, lo sviluppo del mercato interno o il sostegno degli interessi del cittadino dell’Unione. Dalla corrispondenza delle citate disposizioni emerge che l’interpretazione di tali disposizioni della direttiva autorizzazioni può essere trasposta alle disposizioni di cui trattasi della direttiva 97/13.

24      Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se gli articoli 6 e 13 della direttiva autorizzazioni debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che una tassa, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, sia imposta alla persona fisica o giuridica che utilizza un pilone e/o un impianto di emissione e di ricezione della rete di telefonia mobile.

25      In forza dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva autorizzazioni, tale direttiva si applica alle autorizzazioni per la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica.

26      La direttiva prevede non solo norme relative alle procedure di concessione delle autorizzazioni generali o dei diritti d’uso delle frequenze radio o dei numeri o al loro contenuto, ma altresì regole relative alla natura, o anche all’entità, degli oneri pecuniari collegati a tali procedure che gli Stati membri possono imporre alle imprese nel settore dei servizi di comunicazione elettronica (v. sentenze Belgacom e Mobistar, C‑256/13 e C‑264/13, EU:C:2014:2149, punto 29, nonché Base Company, C‑346/13, EU:C:2015:649, punto 15).

27      Come emerge da una giurisprudenza costante della Corte, è nell’ambito della direttiva autorizzazioni che gli Stati membri non possono riscuotere tasse o contributi sulla fornitura di servizi e reti di comunicazione elettronica diversi da quelli previsti da tale direttiva (sentenza Base Company, C‑346/13, EU:C:2015:649, punto 16; v. altresì, in tal senso, sentenze Vodafone España e France Telecom España, C‑55/11, C‑57/11 e C‑58/11, EU:C:2012:446, punti 28 e 29, nonché Belgacom e Mobistar, C‑256/13 e C‑264/13, EU:C:2014:2149, punto 30).

28      Ne consegue che, affinché le disposizioni della direttiva autorizzazioni siano applicabili ad una tassa quale quella di cui trattasi nel procedimento principale, il suo fatto generatore deve essere connesso alla procedura di autorizzazione generale, che garantisce, secondo l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva autorizzazioni, i diritti alla fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica (sentenza Base Company, C‑346/13, EU:C:2015:649, punto 17; v. altresì, in tal senso, sentenze Fratelli De Pra e SAIV, C‑416/14, EU:C:2015:617, punto 41; Commissione/Francia, C‑485/11, EU:C:2013:427, punti 30, 31 e 34, nonché Vodafone Malta e Mobisle Communications, C‑71/12, EU:C:2013:431, punti 24 e 25).

29      Al riguardo, la Corte ha, da un lato, rammentato che l’articolo 6 della direttiva autorizzazioni verte sulle condizioni e sugli obblighi specifici che possono essere apposti all’autorizzazione generale, ai diritti d’uso delle frequenze radio o dei numeri. Tale articolo prevede che l’autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica nonché i diritti di uso delle radiofrequenze e dei numeri possano essere assoggettati esclusivamente alle condizioni elencate nelle parti A, B e C dell’allegato di tale direttiva (sentenza Belgacom e Mobistar, C‑256/13 e C‑264/13, EU:C:2014:2149, punto 26).

30      Dall’altro lato, essa ha rilevato che l’articolo 13 della direttiva autorizzazioni non riguarda tutti i contributi cui sono assoggettate le infrastrutture che consentono la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica (sentenze Belgacom et Mobistar, C‑256/13 e C‑264/13, EU:C:2014:2149, punto 34, nonché Base Company, C‑346/13, EU:C:2015:649, punto 18).

31      Tale articolo, infatti, verte sulle modalità di imposizione di contributi sui diritti d’uso delle frequenze radio o dei numeri o sui diritti di installare strutture su proprietà pubbliche o private, al di sopra o sotto di esse (sentenze Belgacom e Mobistar, C‑256/13 e C‑264/13, EU:C:2014:2149, punto 31, nonché Base Company, C‑346/13, EU:C:2015:649, punto 19).

32      Nel caso in esame, emerge dalla decisione di rinvio che la tassa di cui al procedimento principale «è dovuta dalla persona fisica o giuridica che utilizza il pilone e/o l’impianto di emissione e di ricezione della rete [di telefonia mobile]».

33      Come risulta dalle osservazioni depositate dinanzi alla Corte, il fatto generatore di tale tassa, che è imposta alla persona fisica o giuridica che utilizza un pilone e/o un impianto di emissione e di ricezione della rete di telefonia mobile, che sia o meno titolare di un’autorizzazione concessa in applicazione della direttiva autorizzazioni, non risulta collegato alla procedura di autorizzazione generale che abilita le imprese a fornire reti e servizi di comunicazione elettronica e nemmeno connesso all’autorizzazione generale ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva autorizzazioni, il che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare.

34      Inoltre, secondo la giurisprudenza della Corte, i termini «strutture» e «installare» usati all’articolo 13 della direttiva autorizzazioni rinviano, rispettivamente, alle infrastrutture materiali che consentono la fornitura di servizi e reti di comunicazione elettronica nonché alla loro installazione materiale sulla proprietà pubblica o privata interessata (sentenze Belgacom e Mobistar, C‑256/13 e C‑264/13, EU:C:2014:2149, punto 33, nonché Base Company, C‑346/13, EU:C:2015:649, punto 21).

35      Pertanto, benché la tassa di cui al procedimento principale sia imposta alla persona fisica o giuridica che utilizza un pilone e/o un impianto di emissione e di ricezione della rete di telefonia mobile, i quali costituiscono infrastrutture materiali che consentono la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, non risulta che detta tassa abbia le caratteristiche di un contributo che sarebbe imposto alle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica quale corrispettivo per la concessione del diritto di installare strutture.

36      Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alle questioni formulate dichiarando che gli articoli 6 e 13 della direttiva autorizzazioni devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che una tassa, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, sia imposta alla persona fisica o giuridica che utilizza un pilone e/o un impianto di emissione e di ricezione della rete di telefonia mobile.

 Sulle spese

37      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

Gli articoli 6 e 13 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che una tassa, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, sia imposta alla persona fisica o giuridica che utilizza un pilone e/o un impianto di emissione e di ricezione della rete di telefonia mobile.

Firme


* Lingua processuale: il francese.