Language of document : ECLI:EU:T:2012:114





Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) dell’8 marzo 2012 —
Octapharma Pharmazeutika / EMA

(causa T‑573/10)

«Medicinali per uso umano — Modifiche del master file del plasma (PMF) — Diritti spettanti alla EMA — Atto che arreca pregiudizio — Atto meramente confermativo — Manifesta irricevibilità»

1.                     Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Nozione — Atti che producono effetti giuridici vincolanti — Atti che modificano la situazione giuridica del ricorrente — Convalida amministrativa concernente i diritti spettanti all’Agenzia europea per i medicinali — Esclusione (Art. 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 297/95, art. 10, § 1) (v. punti 32‑35)

2.                     Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Nozione — Atti che producono effetti giuridici vincolanti — Atti che modificano la situazione giuridica del ricorrente — Fattura dell’Agenzia europea per i medicinali che stabilisce l’importo esatto dei diritti dovuti per il trattamento delle domande di variazione dei termini di un’autorizzazione all’immissione in commercio e che ne fissa la data di scadenza — E-mail dell’Agenzia che rifiuta una domanda di riduzione dei diritti — Inclusione (Art. 263 TFUE; regolamento della Commissione n. 2343/2002, artt. 53, §§ 2 e 3, e 57, § 1) (v. punti 37‑45, 51)

3.                     Procedura — Termini di ricorso — Decadenza — Errore scusabile — Nozione — Assenza di ricorso dovuta ad un’e-mail dell’Agenzia europea per i medicinali che informa l’interessato delle modalità di presentazione di una domanda di riduzione di un diritto dovuto all’Agenzia stessa — Esclusione (Art. 263, sesto comma, TFUE) (v. punti 47‑49)

4.                     Ricorso di annullamento — Ricorso diretto contro una decisione confermativa di una decisione anteriore non impugnata nei termini —Irricevibilità — Nozione di decisione confermativa — Decisione che ricorda il fondamento giuridico di una decisione anteriore e che reagisce ad un nuovo argomento dedotto ben oltre la scadenza del termine di ricorso contro la decisione anteriore — Inclusione (Art. 263 TFUE) (v. punti 54‑60)

Oggetto

Domanda di annullamento della lettera del 21 ottobre 2010 (EMA/643425/2010) con la quale l’Agenzia europea per i medicinali (EMA) avrebbe rifiutato di rimborsare alla ricorrente la somma di EUR 180 700 corrispondente alla differenza tra, da un lato, ciò che quest’ultima le ha pagato a titolo di diritti per l’esame delle variazioni dei termini di un’autorizzazione all’immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari e, dall’altro, ciò che essa, a suo parere, avrebbe dovuto pagare.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Octapharma Pharmazeutika Produktionsgesellschaft mbH è condannata alle spese.