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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Aachen (Germania) il 22 dicembre 2021 – Staatsanwaltschaft Aachen / M.D.

(Causa C-819/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Aachen

Parti

Richiedente: Staatsanwaltschaft Aachen

Altra parte: M.D.

Questioni pregiudiziali

1.    Se il giudice dello Stato membro di esecuzione chiamato a dichiarare l’esecutività della sentenza di un altro Stato membro possa, sulla base dell’articolo 3, paragrafo 4, della decisione quadro 2008/909/GAI 1 del Consiglio, del 27 novembre 2008, in combinato disposto con l’articolo 47, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, rifiutare il riconoscimento di tale sentenza e l’esecuzione della pena con essa irrogata, ai sensi dell’articolo 8 di detta decisione quadro, qualora sussistano indizi che le condizioni presenti in tale Stato membro al momento della pronuncia della sentenza da eseguire o delle successive decisioni connesse fossero incompatibili con il diritto fondamentale a un processo equo, poiché in tale Stato membro il sistema giudiziario stesso non era più conforme al principio dello Stato di diritto sancito dall’articolo 2 TUE.

2.    Se il giudice dello Stato membro di esecuzione chiamato a dichiarare l’esecutività della sentenza di un altro Stato membro possa, sulla base dell’articolo 3, paragrafo 4, della decisione quadro [2008/909], in combinato disposto con il principio dello Stato di diritto sancito dall’articolo 2 TUE, rifiutare il riconoscimento di tale sentenza e l’esecuzione della pena con essa irrogata, ai sensi dell’articolo 8 di detta decisione quadro, qualora sussistano indizi che il sistema giudiziario di tale Stato membro, al momento della decisione sulla dichiarazione di esecutività, non è più conforme al principio dello Stato di diritto sancito dall’articolo 2 TUE.

3.    In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se, prima di rifiutare il riconoscimento di una sentenza di un giudice di un altro Stato membro e l’esecuzione della pena con essa irrogata, facendo riferimento all’articolo 3, paragrafo 4, della decisione quadro [2008/909], in combinato disposto con l’articolo 47, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in ragione della sussistenza di indizi che le condizioni presenti in tale Stato membro fossero incompatibili con il diritto fondamentale a un processo equo, poiché in tale Stato membro il sistema giudiziario stesso non era più conforme al principio dello Stato di diritto, occorra verificare, in una seconda fase, se tali condizioni incompatibili abbiano avuto ripercussioni concrete sul procedimento in questione ai danni della persona condannata.

4.    In caso di risposta alle questioni prima e/o seconda nel senso che non spetta ai giudici nazionali, bensì alla Corte di giustizia dell’Unione europea, decidere se le condizioni presenti in uno Stato membro siano incompatibili con il diritto fondamentale a un processo equo, poiché in detto Stato membro il sistema giudiziario stesso non è più conforme allo Stato di diritto:

se il sistema giudiziario nella Repubblica di Polonia fosse conforme al principio dello Stato di diritto sancito dall’articolo 2 TUE alla data del 7 agosto 2018 e/o del 16 luglio 2019 o se lo sia attualmente.

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1 Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea (GU 2008, L 327, pag. 27).