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Ricorso proposto il 22 dicembre 2008 - Germania / Commissione

(Causa T-571/08)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma e B. Klein)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della Commissione 30 ottobre 2008 nel procedimento "Aiuto di Stato C 36/07 - Aiuto di Stato alla Deutsche Post AG" relativamente all'ingiunzione di fornire informazioni;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso è diretto avverso la decisione della Commissione delle Comunità europee 30 ottobre 2008, C (2008) 6468, con cui la Commissione, nel procedimento relativo all'aiuto di Stato C 36/2007 (ex NN 25/2007), ha richiesto alla Germania, ai sensi dell'art. 10, n. 3 del regolamento n. 659/19991, di trasmettere tutta la documentazione, le informazioni e i dati necessari alla valutazione dei profitti e dei costi della Deutsche Post dal 1989 al 2007.

La ricorrente deduce due motivi.

Con il primo motivo la ricorrente fa valere che l'ingiunzione di fornire informazioni comporta una violazione di forme sostanziali.

-    I requisiti per stabilire un termine efficacemente nonché "un sollecito che fissa un adeguato termine supplementare" ai sensi dell'art. 5, n. 2 in combinato con l'art. 10, n. 3 del regolamento n. 659/1999 non sono soddisfatti. In subordine la ricorrente deduce che la fissazione stessa di un termine nell'ingiunzione a fornire informazioni è stata sproporzionata.

-    Inoltre, l'ingiunzione a fornire informazioni non assicura la tutela sancita ex art. 287 CE al segreto commerciale della Deutsche Post AG, poiché i dati saranno presumibilmente trasmessi ad un'impresa esterna per essere analizzati, impresa che potrebbe svolgere incarichi anche per concorrenti della Deutsche Post AG, e a riguardo la Commissione rifiuta di fornire indicazioni più precise.

Nel suo secondo motivo la ricorrente fa valere che l'ingiunzione a fornire informazioni viola parimenti gli artt. 87, n. 1 e 86, n. 2 CE in combinato disposto con i principi della proporzionalità e della certezza del diritto, in quanto i dati richiesti non sono necessari ai fini della valutazione in base alle norme sugli aiuti di Stato relativamente a nessuna delle tre misure statali oggetto del procedimento.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo [88 CE] (GU L 83, pag. 1).