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Impugnazione proposta il 21 agosto 2023 da Ryanair DAC e Airport Marketing Services Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 14 giugno 2023, causa T-79/21, Ryanair e Airport Marketing Services/Commissione

(Causa C-535/23P)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Ryanair DAC, Airport Marketing Services Ltd (rappresentanti: E. Vahida, F.-C. Laprévote, avocats, e S. Rating, D. Pérez de Lamo, abogados)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni dei ricorrenti

I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

dichiarare, ai sensi degli articoli 263 e 264 TFEU, che la decisione (UE) 2020/1671 della Commissione, del 2 agosto 2019, relativa all’aiuto di Stato SA.47867 2018/C (ex 2017/FC) cui la Francia ha dato esecuzione in favore di Ryanair e di Airport Marketing Services1 è annullata;

condannare la Commissione a farsi carico delle proprie spese e di quelle sostenute dai ricorrenti; e

condannare qualsiasi altro convenuto o interveniente a farsi carico delle proprie spese.

In subordine:

annullare la sentenza impugnata;

rinviare la causa dinanzi al Tribunale per riesame; e

riservare le spese relative al giudizio di primo grado e a quello di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione, i ricorrenti deducono i seguenti motivi.

Primo motivo d’impugnazione, vertente sul fatto che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nel dichiarare che i ricorrenti, in quanto meri «interessati», non rientravano nell’ambito di applicazione dell’articolo 41, paragrafo 1 e 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Secondo motivo d’impugnazione, vertente sul fatto che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto applicando un criterio limitato dell’effettiva necessità anziché il principio dell’operatore privato in un’economia di mercato.

Terzo motivo d’impugnazione, vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe invertito l’onere della prova nella sua constatazione che la Commissione aveva dimostrato che il prezzo dei servizi non costituiva un prezzo di mercato e che i servizi non erano necessari.

Quarto motivo d’impugnazione, vertente sul fatto che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nel considerare che Aéroport Montpellier Méditerranée non era un beneficiario indiretto dell’aiuto.

Quinto motivo d’impugnazione, vertente sul fatto che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto riguardo alla selettività.

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1 GU 2020, L 388, pag. 1.