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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Portogallo) il 29 marzo 2021 – VX / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Causa C-224/21)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD)

Parti

Ricorrente: VX

Resistente: Autoridade Tributária e Aduaneira

Questioni pregiudiziali

1)    Se l’articolo 63 TFUE, tenuto conto dell’articolo 65, paragrafo 1, dello stesso Trattato, debba essere interpretato nel senso che osta ad un regime fiscale di uno Stato membro relativo alle imposte dirette gravanti sul reddito delle persone fisiche, nel quale coesistono, per quanto riguarda i soggetti passivi non residenti e le plusvalenze immobiliari ottenute con la cessione di beni immobili situati in tale Stato membro, due regimi giuridici in cui, in uno di essi (i) si applica un’aliquota fissa speciale proporzionale del 28 % sulla totalità delle plusvalenze ottenute (Tax base), calcolate secondo le regole generali di calcolo (quantificazione, quantum) di tali redditi e, nell’altro (ii), si applica il regime corrispondente ai residenti, nel quale, una volta calcolata la plusvalenza secondo le stesse regole generali, si tiene conto unicamente (Tax base) della metà di tale reddito (50%) e si procede – obbligatoriamente – al cumulo (mediante aggiunta, somma) del medesimo (questo 50 % delle plusvalenze) con gli altri redditi ottenuti in tale anno mondialmente dal soggetto passivo, per determinare così l’aliquota applicabile alla totalità dei redditi secondo la tabella generale applicabile ai residenti (in cui le aliquote, progressive per scaglioni, oscillano tra il 14,5 % e il 48 % e possono essere aumentate di un’aliquota massima del 5 % qualora l’importo totale dei redditi superi determinati valori), la quale, nel caso dei non residenti, sarà applicata esclusivamente a tale reddito – vale a dire al 50 % delle plusvalenze immobiliari (mentre, nel caso dei residenti, l’aliquota in tal modo calcolata sarà applicata a tale reddito e agli altri redditi ottenuti nell’anno).

Occorre sottolineare che il soggetto passivo non residente deve optare per l’uno o l’altro dei due regimi possibili nella dichiarazione dei redditi che è, in ogni caso, tenuto a presentare nello Stato membro, il Portogallo, sia che scelga di essere tassato secondo il regime generale dei non residenti (rif. in (i) supra), sia che opti per essere assoggettato al regime applicabile ai residenti (rif. in (ii) supra), e in tale dichiarazione deve indicare una di queste due opzioni. L’obbligo di dichiarazione dei non residenti (presentazione della dichiarazione dei redditi, Modello 3) esisteva già prima della modifica legislativa con cui è stata introdotta, nel modello ufficiale di tale dichiarazione, la possibilità di scegliere il regime applicabile ai residenti.

Si deve rilevare che il non residente, quando sceglie di essere assoggettato al regime applicabile ai residenti, è tenuto ad indicare (nella stessa dichiarazione) l’importo totale dei suoi redditi ottenuti nell’anno a livello mondiale. (…)

2.    Se l’articolo 63 TFUE, tenuto conto dell’articolo 65, paragrafo 1, del medesimo Trattato, debba essere interpretato nel senso che esso osta ad un regime fiscale di uno Stato membro relativo alle imposte dirette gravanti sul reddito delle persone fisiche, in cui, mentre nel caso (a) dei residenti, la tassazione è effettuata cumulando obbligatoriamente il reddito da plusvalenza, ridotto al 50 % (Tax base), con gli altri redditi ottenuti dal soggetto passivo nello stesso anno a livello mondiale (senza possibilità di opting out), calcolando così il reddito totale annuo del residente, al quale si applicano le aliquote progressive per scaglioni che figurano nella tabella generale (al netto delle detrazioni/oneri personali), nel caso (b) dei non residenti, la tassazione del reddito delle plusvalenze immobiliari è effettuata applicando un’aliquota fissa speciale a tutte le plusvalenze ottenute (Tax base) (previa determinazione del valore di detto reddito secondo le stesse norme applicabili ai residenti).

Si deve osservare che, nel caso (a), le aliquote progressive oscillano tra il 14,5 % e il 48 %, con un eventuale aumento dell’aliquota marginale massima di un massimo del 5%, qualora l’importo totale dei redditi superi determinati valori, mentre, nel caso (b), l’aliquota speciale è del 28 %».

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