Language of document : ECLI:EU:T:2012:218

Causa T‑158/10

The Dow Chemical Company

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Dumping — Importazione di etanolamina originaria degli Stati Uniti — Dazio antidumping definitivo — Scadenza di misure antidumping — Riesame — Probabilità di persistenza o di reiterazione del dumping — Articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009»

Massime della sentenza

1.      Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Procedimento di riesame di misure in previsione della loro scadenza — Mantenimento in vigore di una misura antidumping — Presupposti

(Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 11, § 2, primo comma)

2.      Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Procedimento di riesame di misure in previsione della loro scadenza — Mantenimento in vigore di una misura antidumping — Presupposti

(Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, artt. 1 e 11, § 2)

3.      Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Procedimento di riesame di misure in previsione della loro scadenza — Possibilità di modificare le misure di cui trattasi — Insussistenza

(Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 11, § 2)

4.      Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Procedimento di riesame di misure in previsione della loro scadenza — Mantenimento in vigore di una misura antidumping — Persistenza del dumping — Nozione

(Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 11, § 2)

1.      Dall’articolo 11, paragrafo 2, primo comma, del regolamento antidumping di base n. 1225/2009 si evince, innanzi tutto, che la scadenza di una misura antidumping dopo cinque anni è la regola, mentre il suo mantenimento in vigore rappresenta un’eccezione. Inoltre, il mantenimento in vigore di una siffatta misura dipende dal risultato di una valutazione delle conseguenze della sua scadenza, quindi da una stima prognostica basata su ipotesi in merito agli sviluppi futuri della situazione del mercato in questione. Infine, si evince da tale disposizione che la semplice possibilità di persistenza o di reiterazione del dumping e del pregiudizio non basta per giustificare il mantenimento in vigore di una misura, richiedendosi a tal fine che sia stata accertata positivamente la probabilità di una persistenza o di una reiterazione del dumping e del pregiudizio, sulla base di un’inchiesta effettuata dalle autorità competenti.

(v. punto 22)

2.      Il termine «dumping», quale ripreso all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base n. 1225/2009, non è definito. Tuttavia, tenuto conto dell’economia del suddetto regolamento ed in assenza di indicazione contraria, si deve considerare che il termine «dumping», ripreso all’articolo 11, paragrafo 2, ha il medesimo significato del termine «dumping» definito all’articolo 1 del suddetto regolamento vertente sui «principi».

Ai sensi dell’articolo 1 del regolamento di base, in particolare dei suoi paragrafi 1 e 2, il dumping fa riferimento ad un prodotto immesso in libera pratica nell’Unione. È quando il suddetto prodotto è oggetto di dumping e causa pregiudizio che le istituzioni potranno, fatte salve altre condizioni, imporre misure antidumping.

(v. punti 40-41)

3.      Nell’ambito dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base n. 1225/2009, le istituzioni possono o mantenere o lasciar scadere le misure in vigore. Esse non possono modificare le suddette misure per tener conto, segnatamente, del fatto che talune imprese non avrebbero praticato il dumping.

(v. punto 43)

4.      La nozione di persistenza del dumping di cui all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base n. 1225/2009, copre il dumping di cui è oggetto il prodotto in questione proveniente da un paese terzo e non soltanto il dumping praticato da talune imprese.

A tal riguardo, il Consiglio commette un errore manifesto di valutazione concludendo per la persistenza del dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame e, su tale base, fondandosi sulla probabilità di persistenza del dumping, qualora le importazioni provenienti dalla ricorrente rappresentino la maggior parte delle importazioni provenienti dal paese terzo durante il periodo dell’inchiesta di riesame e tali importazioni siano state realizzate senza dumping. Poiché avrebbe dovuto constatare che il margine medio ponderato per le importazioni del prodotto in parola originarie di tale paese terzo era negativo, il Consiglio non può giungere alla conclusione che il dumping è perdurato durante il periodo dell’inchiesta di riesame, né che sussiste una probabilità di persistenza del dumping. In siffatte circostanze, il Consiglio deve dimostrare che sussiste una probabilità di reiterazione del dumping.

(v. punti 44-45, 47)