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Ricorso proposto il 6 aprile 2010 - Confederación de Cooperativas Agrarias de España e CEPES / Commissione

(Causa T-156/10)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Confederación de Cooperativas Agrarias de España (Madrid, Spagna), Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) (Madrid, Spagna) (rappresentanti: M. Araujo Boyd, abogado e M. Muñoz de Juan, abogada)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Dichiarare ricevibili e accogliere i motivi dedotti per l'annullamento nel presente ricorso;

annullare l'art. 1 della decisione impugnata;

in subordine, annullare l'art. 4 della decisione impugnata, e

condannare la Commissione alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto avverso la decisione della Commissione 15 dicembre 2009 (aiuto n. C 222/2001), relativa alle misure adottate dalla Spagna a sostegno del settore agricolo in seguito all'aumento del costo del carburante. La menzionata decisione dichiara che talune misure di sostegno al settore agricolo incluse nel regio decreto legge 6 ottobre 2000, n. 10, relativo a misure urgenti di sostegno ai settori agricolo, della pesca e dei trasporti [Real Decreto-Ley de medidas urgentes de apoyo a los sectores agrario, pesquero y del transporte]1, notificate dalla Spagna il 29 settembre 2000, costituiscono aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune e ne dispone il recupero.

Le misure in parola erano state oggetto di una prima decisione della Commissione 11 novembre 2001 (in prosieguo: la "decisione iniziale"), la quale dichiarava che "le misure di sostegno alle cooperative agricole non costituiscono aiuti ai sensi dell'art. 87, n. 1 del Trattato CE". La citata decisione iniziale era stata annullata con sentenza 12 dicembre 20062, per carenza di motivazione, in quanto la Commissione, nella sua decisione, non aveva tenuto sufficientemente conto dell'incidenza che altre imposte, diverse da quella sulle società, avrebbero potuto avere sul regime fiscale delle cooperative. Ciò premesso, e senza adottare una nuova decisione di avvio del procedimento, il 15 dicembre 2009 la Commissione adottava la decisione impugnata.

Le ricorrenti deducono cinque motivi di annullamento:

il primo motivo è basato sulla violazione da parte della Commissione del diritto delle parti interessate nel procedimento ad essere ascoltate, poiché la Commissione ha adottato la decisione impugnata, la quale presenta conclusioni diametralmente diverse da quelle esposte nella decisione iniziale, senza aver riaperto il procedimento formale, né aver fornito alle parti interessate l'occasione di presentare osservazioni.

Il secondo motivo addebita alla Commissione di essersi discostata da quanto dichiarato nella sentenza emanata nella causa T-146/03, che sanzionava la mancanza di sufficiente motivazione unicamente riguardo a taluni aspetti della decisione iniziale. Invece di porre rimedio a tali carenze, la Commissione ha proceduto a modificare degli elementi della sua decisione iniziale non messi in discussione dal giudice. Così facendo Commissione ha violato i principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento delle parti interessate.

In terzo luogo, le ricorrenti contestano la qualificazione della misura come aiuto di Stato, considerando che, ai fini di una diversificazione della fiscalità delle società, non è sufficiente sostenere che le cooperative agricole che non realizzano il 100 % della loro attività con i propri soci (modello cooperativo mutualista puro) godono di un "vantaggio", senza considerare che cooperative e società di capitale non si trovano in una situazione simile né di fatto né di diritto. Inoltre, anche qualora si accettasse siffatto parallelo - quod non -, il regime fiscale delle cooperative non comporta un vantaggio, ma piuttosto differenze, giustificate in ragione dell'economia e della natura del sistema fiscale spagnolo, come ammesso dalla Commissione stessa nella decisione iniziale, non rimessa in discussione su detto punto dalla sentenza 12 dicembre 2006.

Come quarto motivo e in subordine, le ricorrenti considerano che la Commissione non ha motivato in modo sufficiente e ha operato un'analisi errata della compatibilità della misura, alla luce del disposto dell'art. 107, n. 3, lett. c), del TFUE, e che la misura in questione avrebbe dovuto essere dichiarata compatibile.

Da ultimo, le ricorrenti contestano l'ordine di recupero di cui alla decisione impugnata.

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1 - Boletín Oficial del Estado nº 241 del 7 ottobre 2000, pag. 34614.

2 - Causa T-146/03, Racc. pag. II-98.