Language of document : ECLI:EU:T:2011:640

Causa T‑37/08

Robert Walton

contro

Commissione europea

«Esecuzione del bilancio — Recupero — Compensazione di crediti — Effetto retroattivo — Sentenza del Tribunale che condanna la Commissione a versare un risarcimento maggiorato degli interessi — Credito certo, liquido ed esigibile»

Massime della sentenza

1.      Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Nozione — Decisione di compensazione stragiudiziale tra debiti e crediti adottata dalla Commissione sulla base del regolamento n. 1605/2002 — Inclusione

(Art. 230 CE; regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 73; regolamento della Commissione n. 2342/2002)

2.      Commissione — Competenze — Esecuzione del bilancio comunitario — Decisione di recupero mediante compensazione — Procedura

(Regolamento del Consiglio n. 1605/2002, artt. 71 e 73; regolamento della Commissione n. 2342/2002, artt. 78, n. 2, 79 e 83)

3.      Diritto comunitario — Principi — Tutela del legittimo affidamento — Presupposti — Assicurazioni precise fornite dall’amministrazione

4.      Commissione — Competenze — Esecuzione del bilancio comunitario — Decisione di recupero mediante compensazione

(Regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 73; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 83)

1.      Un atto con cui la Commissione effettua una compensazione stragiudiziale tra i debiti e i crediti risultanti da diversi rapporti giuridici con la medesima persona costituisce un atto impugnabile ai sensi dell’art. 230 CE. È nell’ambito di un tale ricorso che spetta al Tribunale esaminare la legittimità di una decisione di compensazione riguardo ai suoi effetti quanto all’assenza di versamento effettivo delle somme controverse al ricorrente.

(v. punto 25)

2.      La Commissione non incorre in uno sviamento di procedura e non elude il controllo giurisdizionale di una compensazione di crediti allorché non menziona detta compensazione come mezzo di difesa nell’ambito del procedimento relativo ad una causa che ha dato luogo ad una sentenza del Tribunale che ha riconosciuto il debito della Commissione nei confronti del ricorrente e si limita ad effettuare detta compensazione successivamente a tale sentenza. Infatti, né il procedimento previsto dal regolamento n. 1605/2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, diretto all’adozione di una decisione di recupero di un credito mediante compensazione, né le modalità d’esecuzione del regolamento finanziario, previste dal regolamento n. 2342/2002, dispongono, rispettivamente, ai loro artt. 71 e 73, n. 1, e ai loro artt. 78, n. 2, e 79, che la Commissione debba preventivamente far valere la propria intenzione di procedere ad una compensazione di crediti in via giudiziale.

(v. punti 31-38)

3.      Il diritto di avvalersi del principio della tutela del legittimo affidamento si estende ad ogni soggetto che si trovi in una situazione da cui risulti che un’istituzione comunitaria ha ingenerato in lui fondate aspettative. Inoltre, nessuno può invocare la violazione di tale principio in assenza di assicurazioni precise fornite dall’amministrazione.

(v. punto 40)

4.      Nel caso di una decisione della Commissione di recupero mediante compensazione, il credito del ricorrente, costituito da un risarcimento che la Commissione è stata condannata a versare all’interessato con sentenza del giudice dell’Unione, diventa liquido solo nel momento in cui il suo importo esatto è conosciuto, che è, eventualmente, la data di pronuncia di una tale sentenza. In tal caso, sebbene il dispositivo di detta sentenza non fissi l’importo dovuto dalla Comunità in tale data, in quanto esso lascia decorrere gli interessi sino al pagamento effettivo del risarcimento, il credito del ricorrente nei confronti della medesima diventa tuttavia certo, liquido ed esigibile alla data della pronuncia.

Peraltro, nonostante l’assenza di una disposizione esplicita in tal senso, la compensazione prevista dal regolamento n. 1605/2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, ha un effetto retroattivo per cui estingue i crediti in questione a partire dal momento in cui le condizioni per effettuarla sono soddisfatte. Infatti, secondo il sistema introdotto dall’art. 73 di tale regolamento e dall’art. 83 del regolamento n. 2342/2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento finanziario, il contabile deve procedere alla compensazione dopo averne informato il debitore, ove quest’ultimo non abbia adempiuto volontariamente. L’effetto retroattivo della compensazione alla data in cui l’obbligo del contabile si concretizza permette così di evitare, conformemente ai sistemi di compensazione riconosciuti dagli ordinamenti giuridici della maggior parte degli Stati membri, che il debitore sopporti le eventuali conseguenze pregiudizievoli, segnatamente per quanto riguarda gli interessi di mora, dovute al trascorrere di un certo tempo tra il momento in cui le condizioni per effettuare la compensazione sono soddisfatte e quello in cui si procede effettivamente alla medesima. Pertanto, la Commissione viola l’art. 73 del regolamento finanziario quando effettua la compensazione con effetto ad un momento successivo a quello in cui credito del ricorrente è divenuto certo, liquido ed esigibile.

(v. punti 61-62, 64-68)