Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 15 gennaio 2014 – SICOM / Commissione
(causa T‑279/12)
«Clausola compromissoria – Aiuto alimentare – Fornitura di olio di colza alla Guinea – Inadempimento contrattuale – Prescrizione»
1. Procedimento giurisdizionale – Motivi di irricevibilità di ordine pubblico – Esame d’ufficio da parte del giudice – Termine di prescrizione – Prescrizione che non costituisce un’eccezione di irricevibilità di ordine pubblico (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 113) (v. punto 25)
2. Agricoltura – Politica agricola comune – Aiuto alimentare – Attuazione – Consegna dei prodotti – Pagamento del fornitore – Ritenuta operata dalla Commissione a motivo dell’inadempimento contrattuale – Opposizione da parte del fornitore – Termine di prescrizione – Dies a quo (Regolamento della Commissione n. 2519/97, art. 18, §§ da 5 a 7) (v. punti 29, 30, 35, 38, 39)
Oggetto
| Ricorso basato su una clausola compromissoria volto ad ottenere la condanna della Commissione a pagare alla ricorrente una somma corrispondente alle penali applicate per quantitativi non consegnati e per ritardi nella consegna, decurtata dalla Commissione dall’importo finale pagato alla ricorrente per la fornitura di olio di colza raffinato a favore della Repubblica di Guinea, nell’ambito di un’azione di aiuto alimentare realizzata ai sensi del regolamento (CE) n. 664/2001 della Commissione, del 2 aprile 2001, relativo alla fornitura di olio vegetale a titolo di aiuto alimentare (GU L 93, pag. 3). |
Dispositivo
1) | | Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
2) | | La SICOM Srl – Società industriale per il confezionamento degli olii meridionale è condannata alle spese. |