Sentenza del Tribunale 9 marzo 2010 - hofherr communikation / UAMI (NATURE WATCH)
["Marchio comunitario - Registrazione internazionale che designa la Comunità europea - Marchio denominativo NATURE WATCH - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 207/2009]"]
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: hofherr communikation GmbH (Innsbruck, Austria) (rappresentante: S. Warbek, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)
Oggetto
Ricorso contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 4 dicembre 2008 (procedimento R 1410/2008-1), concernente la registrazione internazionale che designa la Comunità europea del marchio denominativo NATURE WATCH.
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
La hofherr communikation GmbH è condannata alle spese.
____________1 - GU C 90 del 18.4.2009