Language of document : ECLI:EU:T:2006:266

Causa T‑314/01

Coöperatieve Verkoop- en Productievereniging van Aardappelmeel en Derivaten Avebe BA

contro

Commissione delle Comunità europee

«Concorrenza — Intese — Gluconato di sodio — Art. 81 CE — Ammenda — Imputabilità alla società madre del comportamento illecito di un’associazione senza personalità giuridica propria — Art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 — Diritti della difesa — Documenti a discarico — Principio di proporzionalità — Obbligo di motivazione»

Massime della sentenza

1.      Concorrenza — Procedimento amministrativo — Rispetto dei diritti della difesa

(Art. 81, n. 1, CE; regolamento del Consiglio n. 17, art. 19, n. 1)

2.      Concorrenza — Procedimento amministrativo — Rispetto dei diritti della difesa

(Regolamento del Consiglio n. 17)

3.      Concorrenza — Procedimento amministrativo — Accesso al fascicolo

(Regolamento del Consiglio n. 17)

4.      Concorrenza — Regole comunitarie — Infrazione commessa da un’impresa — Imputazione a un’altra impresa in considerazione dei vincoli economici e giuridici tra loro esistenti

(Art. 81, n. 1, CE)

1.      Il rispetto dei diritti della difesa costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario e dev’essere osservato in qualsiasi circostanza, segnatamente in qualsiasi procedimento che può condurre a sanzioni, anche se trattasi di un procedimento amministrativo. Esso implica che le imprese e le associazioni di imprese siano messe in grado, sin dalla fase del procedimento amministrativo, di far conoscere in modo efficace il proprio punto di vista sulla realtà e sulla rilevanza dei fatti, degli addebiti e delle circostanze allegati dalla Commissione.

A tal proposito, qualora la Commissione intenda basarsi su un brano di una risposta ad una comunicazione degli addebiti o su un documento allegato a tale risposta per dimostrare l’esistenza di un’infrazione in un procedimento di applicazione dell’art. 81, n. 1, CE, le altre parti coinvolte in tale procedimento devono essere messe in grado di pronunciarsi riguardo a tale elemento di prova. In circostanze del genere, il detto brano di una risposta alla comunicazione degli addebiti o il documento allegato a tale risposta costituisce in effetti un elemento a carico nei confronti delle diverse parti che avrebbero partecipato all’infrazione.

Tali principi sono applicabili anche qualora la Commissione si fondi su un brano di una risposta ad una comunicazione degli addebiti per imputare un’infrazione ad un’impresa.

All’impresa interessata spetta dimostrare che il risultato al quale è pervenuta la Commissione nella sua decisione sarebbe stato diverso se dai mezzi di prova a carico avesse dovuto essere eliminato un documento non comunicato sul quale la Commissione si è basata per incriminare tale impresa.

(v. punti 49-52)

2.      Nell’ambito del procedimento contraddittorio istituito dai regolamenti di applicazione degli artt. 81 CE e 82 CE, non può spettare alla Commissione da sola decidere quali siano i documenti utili per la difesa delle imprese coinvolte in un procedimento di infrazione alle regole di concorrenza. In particolare, tenuto conto del principio generale della parità delle armi, non può ammettersi che la Commissione possa decidere da sola se utilizzare o meno taluni documenti contro la ricorrente, mentre quest’ultima non ha avuto accesso a tali documenti e non ha dunque potuto prendere la corrispondente decisione di utilizzarli o meno per la propria difesa.

(v. punto 66)

3.      Quando risulta che, nel corso di un procedimento amministrativo avviato per violazione delle regole comunitarie di concorrenza, la Commissione non ha comunicato a un’impresa censurata documenti che avrebbero potuto contenere elementi a discarico, sarà possibile constatare una violazione dei diritti della difesa solo se è provato che il procedimento amministrativo avrebbe potuto pervenire ad un risultato diverso qualora nel corso del medesimo la detta impresa avesse avuto accesso ai documenti in questione. Allorché i suddetti documenti figurano nel fascicolo dell’istruttoria della Commissione, una violazione siffatta dei diritti della difesa è indipendente dal modo in cui l’impresa interessata si è comportata in occasione del procedimento amministrativo. Viceversa, quando i documenti a discarico non compaiono nel fascicolo dell’istruttoria della Commissione, la violazione dei diritti della difesa può essere constatata solo se l’impresa ha presentato alla Commissione un’espressa richiesta di accesso a tali documenti nel corso del procedimento amministrativo; qualora non l’abbia fatto, essa non potrà più invocare tale censura in occasione di un ricorso di annullamento proposto avverso la decisione definitiva.

(v. punto 67)

4.      Il comportamento anticoncorrenziale di un’impresa può essere imputato ad un’altra allorché la prima non decide in modo autonomo quale debba essere il proprio comportamento sul mercato, ma applica in sostanza le direttive impartitele da quest’ultima, alla luce, in particolare, dei vincoli economici e giuridici che intercorrono tra loro.

Al riguardo, la Commissione non può limitarsi a constatare che un’impresa «poteva» esercitare una siffatta influenza determinante sull’altra impresa senza che necessiti verificare se tale influenza sia stata effettivamente esercitata. Al contrario, spetta in via di principio alla Commissione dimostrare siffatta influenza determinante sulla base di un insieme di elementi fattuali tra cui, in particolare, l’eventuale potere direttivo di una delle imprese in questione nei confronti dell’altra.

Tuttavia, quando una società madre controlla al 100% la sua controllata colpevole di un comportamento illecito, sussiste una presunzione confutabile che la suddetta società madre esercitasse effettivamente un influsso determinante sulla propria controllata. Spetta quindi alla società madre invertire tale presunzione fornendo elementi di prova idonei a dimostrare l’autonomia della sua controllata.

Analoghe considerazioni valgono nel caso in cui due società detengono ciascuna il 50% di un ente che esse dirigono congiuntamente in stretta concertazione permanente.

(v. punti 135-136, 138)