Language of document : ECLI:EU:F:2014:248

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DELL’UNIONE EUROPEA (Prima Sezione)

18 novembre 2014 (*)

«Funzione pubblica – Rinvio al Tribunale a seguito di annullamento – Personale della BEI – Valutazione annuale – Regolamentazione interna – Procedimento di ricorso – Diritto al contraddittorio – Violazione da parte del comitato per i ricorsi – Illegittimità della decisione del comitato per i ricorsi – Molestie psicologiche – Non luogo a statuire sulle domande risarcitorie»

Nella causa F‑59/09 RENV,

avente ad oggetto un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE,

Carlo De Nicola, membro del personale della Banca europea per gli investimenti, residente in Strassen (Lussemburgo), rappresentato da L. Isola, avvocato,

ricorrente,

contro

Banca europea per gli investimenti (BEI), rappresentata da T. Gilliams e G. Nuvoli, in qualità di agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato,

convenuta,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(Prima Sezione),

composto da E. Perillo (relatore), facente funzione di presidente, R. Barents e J. Svenningsen, giudici,

cancelliere: X. Lopez Bancalari, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 2 settembre 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La presente causa è stata rinviata dinanzi al Tribunale con sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 16 settembre 2013, De Nicola/BEI (T‑264/11 P, EU:T:2013:461; in prosieguo: la «sentenza di rinvio»), che annulla parzialmente la sentenza del Tribunale dell’8 marzo 2011, De Nicola/BEI (F‑59/09, EU:F:2011:19; in prosieguo: la «sentenza iniziale»), la quale aveva statuito sul ricorso, pervenuto nella cancelleria del Tribunale il 13 giugno 2009, con il quale il sig. De Nicola chiedeva sostanzialmente, in primo luogo, l’annullamento della decisione del comitato per i ricorsi della Banca europea per gli investimenti (BEI) del 14 novembre 2008; in secondo luogo, l’annullamento delle decisioni di promozione del 29 aprile 2008 e della decisione, adottata lo stesso giorno, di non promuoverlo; in terzo luogo, l’annullamento del suo rapporto informativo per il 2007; in quarto luogo, la constatazione delle molestie psicologiche di cui egli riteneva essere stato vittima e, in quinto luogo, la condanna della BEI a porvi fine e a risarcirgli i danni che riteneva di aver subìto a causa di tali molestie.

 Contesto normativo

2        Il regolamento del personale della BEI è stato approvato dal consiglio d’amministrazione della BEI il 20 aprile 1960. Nella sua versione applicabile alla controversia, l’articolo 22 del regolamento del personale dispone che «[o]gni membro del personale è soggetto ad una valutazione annuale che gli viene comunicata. La procedura da seguire per tale valutazione è stabilita con decisione [interna] (…)».

3        Ai sensi del punto 12, intitolato «Procedura di ricorso», della guida sulla procedura di valutazione per l’anno 2007 acclusa in allegato ad una nota di servizio del 17 gennaio 2008, «[i] membri del personale che non siano soddisfatti delle propria valutazione sotto il profilo della procedura, del contenuto o del risultato possono presentare un ricorso. La procedura da seguire sarà descritta in modo completo e dettagliato in una nota specifica che sarà portata all’attenzione del personale poco dopo la conclusione della procedura di valutazione».

4        Con la comunicazione al personale del 22 settembre 2008, relativa all’esercizio di valutazione del rendimento del 2007 (in prosieguo: la «comunicazione relativa all’esercizio di valutazione»), sono state stabilite le disposizioni applicabili alla procedura di ricorso e i termini fissati per l’esercizio di valutazione. Tale comunicazione dispone, al suo punto 1, intitolato «Aspetti generali», che, in caso di seria obiezione da parte di un membro del personale relativamente alla sua valutazione annuale, «ha luogo un secondo colloquio con il valutatore o con i valutatori» e che, «[s]e non si giunge a risolvere la controversia durante tale colloquio, il membro del personale deve chiedere (…) di incontrare il direttore e/o il direttore generale». Tale medesimo punto 1 precisa inoltre che, «[q]ualora il disaccordo persista, il membro del personale può chiedere che il suo caso sia sottoposto al comitato per i ricorsi».

5        Il punto 2 dell’allegato A della comunicazione relativa all’esercizio di valutazione, intitolato «Linee direttrici della procedura dinanzi al comitato per i ricorsi (…)», prevede che i tre membri del comitato per i ricorsi non possano essere membri del personale della BEI in servizio e debbano essere indipendenti. Ai sensi del punto 3 del citato allegato, il loro mandato è di tre anni e può essere rinnovato. Il punto 5 del citato allegato precisa che i membri del comitato per i ricorsi devono esercitare le loro funzioni con assoluta imparzialità e piena indipendenza.

6        Il punto 7 dell’allegato A della comunicazione relativa all’esercizio di valutazione prevede quanto segue:

«Nell’ambito dell’esercizio individuale di valutazione, il [comitato per i ricorsi] è competente a:

i)      annullare il rapporto informativo dell’agente o talune affermazioni contenute nel formulario di valutazione e/o

ii)      modificare il voto che esprime il merito finale e che risulta dalla valutazione globale del rendimento dell’interessato».

7        Il punto 10 dell’allegato A della comunicazione relativa all’esercizio di valutazione prevede che il comitato per i ricorsi garantisca, durante l’intero procedimento, il pieno rispetto del diritto al contraddittorio e assicuri il corretto svolgimento del procedimento onde giungere ad una soluzione efficace.

8        Il punto 20 dell’allegato A della comunicazione relativa all’esercizio di valutazione precisa quanto segue:

«La decisione del comitato per i ricorsi deve essere adottata entro un termine di cinque mesi a decorrere dal deposito del ricorso. Il comitato per i ricorsi rinuncia a conoscere della controversia unicamente in casi eccezionali indipendenti dalla sua volontà, laddove non possa adottare una decisione entro il termine summenzionato. Ne deve informare le parti, precisando le ragioni per le quali non è stato possibile adottare una decisione e deve, se del caso, indicare se tale situazione sia dovuta al comportamento di una o di entrambe le parti nel corso del procedimento».

9        Ai sensi del punto 22 dell’allegato A della comunicazione relativa all’esercizio di valutazione, la decisione del comitato per i ricorsi dev’essere motivata.

10      Il punto 23 dell’allegato A della comunicazione relativa all’esercizio di valutazione dispone che «[l]a decisione del [comitato per i ricorsi] vincola tutte le parti e dev’essere immediatamente attuata dalla parte o dalle parti cui si applica (…), fatto salvo il diritto di ricorso dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea».

11      Peraltro, con una nota di servizio del 16 dicembre 2003, la BEI ha adottato una regolamentazione interna, intitolata «Politica in materia di rispetto della dignità della persona sul posto di lavoro» (in prosieguo: la «politica in materia di dignità sul posto di lavoro»), la quale è volta a trattare segnatamente i casi di molestie psicologiche e prevede una fase informale di composizione amichevole della controversia e una procedura d’inchiesta svolta da un comitato composto da tre membri indipendenti (in prosieguo: il «comitato d’inchiesta»).

 Fatti

12      Per una descrizione completa dei fatti della controversia si deve fare riferimento ai punti da 20 a 94 della sentenza iniziale (EU:F:2011:19), ai quali rinvia espressamente il punto 2 della sentenza di rinvio (EU:T:2013:461).

13      Nell’ambito della presente sentenza occorre rammentare unicamente che il rapporto informativo per l’anno 2007, notificato al ricorrente nel febbraio 2008 (in prosieguo: il «rapporto controverso»), gli ha attribuito il voto finale di merito C, il quale corrisponde, secondo la guida sulla procedura di valutazione per l’anno 2007, a «[r]endimento che soddisfa la maggior parte delle aspettative, con margini di miglioramento significativi in alcuni ambiti».

14      Con comunicazione al personale del 29 aprile 2008, la BEI ha pubblicato l’elenco delle promozioni approvate nell’ambito dell’esercizio di valutazione relativo all’anno 2007 (in prosieguo: le «decisioni di promozione»). Il nome del ricorrente non compariva su tale elenco (in prosieguo: la «decisione di diniego della promozione»).

15      Il 9 ottobre 2008, il ricorrente si è rivolto al comitato per i ricorsi per contestare, sostanzialmente, la sua valutazione a titolo dell’anno 2007, il voto C che gli era stato attribuito e la decisione di diniego della promozione.

16      Con nota del 23 ottobre 2008, la BEI ha presentato le sue osservazioni scritte al comitato per i ricorsi.

17      L’udienza dinanzi al comitato per i ricorsi ha avuto luogo il 14 novembre 2008. All’inizio di tale udienza, l’avvocato del ricorrente ha presentato una domanda di ricusazione dei tre membri che compongono il comitato per i ricorsi, sostenendo che, nella loro decisione del 14 dicembre 2007 relativa al rapporto informativo per il 2006 (in prosieguo: la «decisione del 14 dicembre 2007»), gli stessi tre membri non avevano tenuto conto degli argomenti del ricorrente e, viceversa, gli avevano attribuito argomenti che non aveva presentato, di modo che essi non erano nelle condizioni, a suo parere, di decidere in modo imparziale su tale nuovo reclamo.

18      Con decisione anch’essa del 14 novembre 2008 (in prosieguo: la «decisione del comitato per i ricorsi»), notificata al ricorrente il 14 gennaio 2009, il comitato per i ricorsi ha considerato che «[i] motivi invocati da[l ricorrente a sostegno della sua domanda di ricusazione] costitui[vano], in [realtà], una contestazione pura e semplice della decisione (…) del 14 dicembre 2007» e «non po[tevano] giustificare [di per sé] una ricusazione». Nel dispositivo della sua decisione, il comitato per i ricorsi, in primo luogo, ha preso atto del fatto che il ricorrente manteneva la sua domanda di ricusazione e ha constatato che l’udienza non poteva quindi proseguire e, in secondo luogo, ha precisato che la decisione del comitato per i ricorsi sarebbe stata inclusa nel fascicolo personale del ricorrente.

19      Con messaggi di posta elettronica del 27 marzo e del 15 aprile 2009, il ricorrente ha presentato alla BEI due domande di avvio della procedura d’inchiesta, ai sensi della politica in materia di dignità sul posto di lavoro, relative alle molestie psicologiche di cui si riteneva vittima.

 Procedimento dinanzi al Tribunale e al Tribunale dell’Unione europea

20      Con il suo ricorso nella causa F‑59/09, il ricorrente chiedeva sostanzialmente, in primo luogo, l’annullamento della decisione del comitato per i ricorsi; in secondo luogo, l’annullamento delle decisioni di promozione e della decisione di diniego di promozione; in terzo luogo, l’annullamento di «tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti (…), in particolare [del rapporto controverso]»; in quarto luogo, l’accertamento delle molestie psicologiche delle quali si riteneva vittima e, in quinto luogo, la condanna della BEI, da un lato, a porre fine a tali molestie psicologiche e, dall’altro, a risarcire i danni causatigli da tali molestie.

21      Con la sentenza iniziale (EU:F:2011:19), il Tribunale ha annullato il rapporto controverso e la decisione di diniego di promozione, ha respinto le altre domande del ricorso e ha disposto che ciascuna parte avrebbe sopportato le proprie spese, come risulta, rispettivamente, dai punti 1, 2 e 3 del dispositivo.

22      Il particolare, nei punti da 131 a 133 della sentenza iniziale (EU:F:2011:19), il Tribunale ha considerato che le conclusioni dirette contro la decisione del comitato per i ricorsi non avevano contenuto autonomo e dovevano essere esaminate come concernenti il rapporto controverso. Peraltro, al punto 157 della sentenza iniziale (EU:F:2011:19), il Tribunale ha constatato che il ricorrente non aveva presentato alla BEI alcuna domanda volta al risarcimento dei danni derivanti dalle molestie psicologiche di cui sarebbe stato vittima. Di conseguenza, il Tribunale ha respinto le domande risarcitorie per le molestie psicologiche in quanto presentate ad un organo giurisdizionale incompetente ad esaminarle o, in ogni caso, in quanto irricevibili.

23      La sentenza iniziale (EU:F:2011:19) è stata parzialmente annullata dalla sentenza di rinvio (EU:T:2013:461). Nel dispositivo della sentenza di rinvio (EU:T:2013:461), il Tribunale dell’Unione europea ha stabilito quanto segue:

«1)      La sentenza [iniziale (EU:F:2011:19)] è annullata nella parte in cui respinge, da un lato, le conclusioni d[el ricorrente] volte all’annullamento della decisione del comitato per i ricorsi (…) e, dall’altro, le sue conclusioni dirette al risarcimento degli asseriti danni a titolo delle molestie psicologiche che la BEI avrebbe attuato nei suoi confronti.

2)      Per il resto, l’impugnazione (…) è respinta.

3)      La causa è rinviata al Tribunale (…).

4)      Le spese sono riservate».

24      Nei punti da 39 a 45 della sentenza di rinvio (EU:T:2013:461), il Tribunale dell’Unione europea ha affermato, sostanzialmente, che il Tribunale aveva commesso un errore di diritto nel considerare che le conclusioni volte all’annullamento della decisione del comitato per i ricorsi dovevano essere esaminate come concernenti il rapporto controverso. Il Tribunale dell’Unione europea ha parimenti precisato che la decisione del comitato per i ricorsi arrecava pregiudizio al ricorrente e che il suo annullamento poteva procurargli un beneficio. Ne ha concluso che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare ricevibile la domanda di annullamento della decisione del comitato per i ricorsi ed esaminarla nel merito.

25      Al punto 69 della sentenza di rinvio (EU:T:2013:461), il Tribunale dell’Unione europea ha rilevato che, in assenza di regolamentazione interna alla BEI pertinente a tal fine, il Tribunale non era legittimato a far dipendere la sua competenza o la ricevibilità di domande di risarcimento di cui era investito dall’esistenza di una previa richiesta risarcitoria e aveva quindi commesso un secondo errore di diritto.

26      Considerando che la causa non fosse matura per essere decisa, il Tribunale dell’Unione europea l’ha rinviata al Tribunale, precisando che spettava a quest’ultimo, in primo luogo, valutare la legittimità della decisione del comitato per i ricorsi e, in secondo luogo, statuire sulle domande risarcitorie a titolo delle molestie psicologiche asseritamente subite dal ricorrente (sentenza di rinvio, EU:T:2013:461, punti da 86 a 88).

 Procedimento e conclusioni delle parti nel giudizio a seguito del rinvio

27      Il 16 settembre 2013, il Tribunale dell’Unione europea ha pronunciato, oltre alla sentenza di rinvio (EU:T:2013:461), due altre sentenze su impugnazione in cause tra il ricorrente e la BEI, cioè le sentenze De Nicola/BEI (T‑418/11 P, EU:T:2013:478) e De Nicola/BEI (T‑618/11 P, EU:T:2013:479).

28      Nel presente giudizio a seguito del rinvio, le osservazioni scritte del ricorrente e della BEI sono pervenute nella cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 20 novembre 2013 e il 17 gennaio 2014.

29      Con lettera del 23 gennaio 2014, il ricorrente ha chiesto la riunione della presente causa con la causa che era stata proposta il 24 aprile 2011, iscritta al ruolo della cancelleria del Tribunale con il numero F‑52/11 (in prosieguo: la «causa F‑52/11»), «per la parziale identità dell’oggetto [di tali due cause] e (…) per l’evidente connessione oggettiva e soggettiva». La BEI ha presentato le sue osservazioni a tale proposito il 7 febbraio 2014. Con lettera del 17 febbraio 2014, il Tribunale ha indicato che si riservava il diritto di riunire tali due cause in una fase successiva.

30      Il 25 febbraio 2014, a seguito dell’udienza di discussione nella causa F‑52/11, le parti hanno dato il proprio assenso a che il Tribunale, alla luce, segnatamente, delle tre sentenze del Tribunale dell’Unione europea, pronunciate il 16 settembre 2013, menzionate nel punto 27 della presente sentenza, procedesse ad un tentativo di composizione amichevole di tutte le nove cause che le contrapponevano e che, in tale data, erano pendenti dinanzi al Tribunale, cioè, oltre alla causa F‑52/11, le cause registrate con i numeri di ruolo F‑55/08 RENV, F‑59/09 RENV, F‑45/11, F‑128/11, F‑37/12, F‑82/12, F‑55/13 e F‑104/13.

31      Il tentativo di composizione amichevole si è svolto dal 25 febbraio 2014 al 4 luglio 2014. Il Tribunale ne ha constatato l’insuccesso con resoconto del 4 luglio 2014.

32      Il 29 luglio 2014, il Tribunale ha chiesto al ricorrente, mediante una misura di organizzazione del procedimento, di rispondere a diversi quesiti. Il ricorrente ha ottemperato a tale misura entro il termine impartito.

33      Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione del comitato per i ricorsi;

–        accertare le molestie psicologiche;

–        condannare la BEI a risarcirgli i danni subiti;

–        disporre le opportune misure di organizzazione del procedimento e una perizia medica per accertare il danno alla salute da lui subìto;

–        condannare la BEI alle spese.

34      La BEI chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare il ricorrente alle spese nella presente causa e disporre che ciascuna parte sopporti le proprie spese nelle cause che hanno dato luogo, rispettivamente, alla sentenza iniziale (EU:F:2011:19) e alla sentenza di rinvio (EU:T:2013:461).

 In diritto

 Sul primo capo delle conclusioni, volto all’annullamento della decisione del comitato per i ricorsi

 Argomenti delle parti

35      In primo luogo, il ricorrente solleva un’eccezione d’illegittimità della comunicazione relativa all’esercizio di valutazione nella parte in cui essa non prevede la nomina di supplenti in caso di ricusazione dei membri titolari del comitato per i ricorsi.

36      In secondo luogo, il ricorrente fa valere che la decisione del comitato per i ricorsi è viziata da errore in quanto gli attribuisce direttamente e personalmente la domanda di ricusazione presentata dal suo avvocato.

37      In terzo luogo, la decisione del comitato per i ricorsi snaturerebbe l’argomento del ricorrente, il quale non sarebbe stato diretto a rimettere in discussione la decisione del 14 dicembre 2007, bensì a corroborare la sua domanda di ricusazione mostrando che sussistevano dubbi sull’obiettività e sull’indipendenza dei membri del comitato per i ricorsi. Egli faceva valere, infatti, che i tre membri del comitato per i ricorsi avevano dimostrato una consapevole mancanza di obiettività e di imparzialità nella decisione del 14 dicembre 2007, in quanto gli avevano attribuito talune prese di posizione che non corrispondevano alla realtà e che non emergevano dalla registrazione sonora dell’udienza del 14 dicembre 2007, il che consentiva di dubitare della loro obiettività e della loro indipendenza quanto ad una pronuncia su un nuovo ricorso.

38      In quarto luogo, il ricorrente solleva una violazione dei suoi diritti della difesa. Invece di dichiarare che l’udienza non poteva aver luogo, il comitato per i ricorsi avrebbe dovuto o accogliere la sua domanda di ricusazione, per poi sospendere il procedimento e rinviare la controversia ai servizi competenti della BEI perché fosse designata una diversa formazione del comitato per i ricorsi, o respingere tale domanda, riprendere l’udienza e consentire alle parti di esporre i propri motivi. Orbene, il suo ricorso sarebbe stato sottoposto a decisione e respinto il giorno stesso, senza che gli fosse consentito di difendersi e di esporre i suoi motivi, privandolo in tal modo di un mezzo di ricorso interno e costringendolo a presentare il ricorso registrato con il numero di ruolo F‑59/09.

39      La BEI evidenzia, in primo luogo, che l’eccezione d’illegittimità della comunicazione relativa all’esercizio di valutazione non è fondata. Il ricorso dinanzi al comitato per i ricorsi è facoltativo e nulla impedisce ad un membro del personale della BEI di ritirare la propria domanda se, alla fine, non desidera che il comitato per i ricorsi si pronunci sulla sua richiesta e di proporre un ricorso dinanzi al Tribunale. Inoltre, la comunicazione relativa all’esercizio di valutazione prevede una serie di disposizioni dirette a garantire l’indipendenza e l’imparzialità dei membri del comitato per i ricorsi.

40      In secondo luogo, il comitato per i ricorsi fa valere che si deve considerare che l’avvocato del ricorrente agisca su mandato del ricorrente e nell’interesse di quest’ultimo.

41      In terzo luogo, non vi sarebbero elementi atti a dimostrare che i membri del comitato per i ricorsi non fossero imparziali. Inoltre, sostanzialmente, il comitato per i ricorsi sarebbe stato legittimato a considerare, da un lato, che, mantenendo la sua domanda di ricusazione, il ricorrente mostrava di non essere interessato ad ottenere una pronuncia del comitato sul suo ricorso e, dall’altro, che occorresse applicare il punto 20 dell’allegato A della comunicazione relativa all’esercizio di valutazione e rinunciare a pronunciarsi sul ricorso.

42      In quarto luogo, il ricorrente sarebbe stato sentito dal comitato per i ricorsi sulla sua domanda di ricusazione. Non può dunque essere addebitata a detto comitato alcuna violazione del diritto al contraddittorio.

 Giudizio del Tribunale

43      Per quanto riguarda, in primo luogo, l’eccezione d’illegittimità della comunicazione relativa all’esercizio di valutazione, nella parte in cui quest’ultima non prevede la nomina di supplenti in caso di ricusazione dei membri del comitato per i ricorsi titolari, occorre rammentare che, ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di procedura in vigore alla data di deposito del ricorso, quest’ultimo deve contenere l’esposizione dei motivi e degli argomenti di fatto e di diritto dedotti. Tali elementi devono essere sufficientemente chiari e precisi per consentire alla parte convenuta di predisporre la propria difesa e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso, eventualmente senza altre informazioni. La certezza del diritto e una buona amministrazione della giustizia richiedono che, affinché un ricorso sia ricevibile, gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso si fonda emergano in modo coerente e comprensibile dal testo stesso dell’atto di ricorso (sentenza AH/Commissione, F‑76/09, EU:F:2011:12, punto 29 e la giurisprudenza ivi citata).

44      Nella fattispecie, si deve constatare che l’eccezione d’illegittimità non è accompagnata da alcun argomento in diritto, limitandosi il ricorrente ad affermare che la comunicazione relativa all’esercizio di valutazione non consente il buon funzionamento del comitato per i ricorsi ed è in contrasto con le «regole elementari di teoria generale del diritto». Una siffatta affermazione non soddisfa, con ogni evidenza, i requisiti posti dall’articolo 35, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di procedura in vigore alla data di deposito del ricorso e deve, pertanto, essere respinta in quanto irricevibile.

45      In secondo luogo, deve essere respinta in quanto inconferente la censura relativa al fatto che, nella decisione del comitato per i ricorsi, la domanda di ricusazione presentata dall’avvocato del ricorrente sarebbe stata attribuita erroneamente al ricorrente stesso. Il ricorrente non ha mai sostenuto, infatti, che la domanda di ricusazione sia stata presentata a sua insaputa o contro la sua volontà. In ogni caso, alla luce delle osservazioni formulate dal ricorrente, menzionate in particolare al punto 37 della presente sentenza, è pacifico che la sua volontà era di mantenere la sua domanda di ricusazione nei confronti dei membri del comitato per i ricorsi, facendo valere che sussistevano dubbi sulla loro obiettività e sulla loro indipendenza.

46      Per quanto riguarda la terza e la quarta censura del ricorrente, occorre rammentare che, nella sentenza di rinvio (EU:T:2013:461), il Tribunale dell’Unione europea si è così pronunciato:

«41.      (…) [C]on l’adozione [della comunicazione relativa all’esercizio di valutazione], la BEI si è autolimitata nell’esercizio del suo potere discrezionale ed i membri del suo personale possono avvalers[i della citata comunicazione] dinanzi al giudice dell’Unione (…).

42.      A tal proposito, si deve precisare che, sebbene la [comunicazione relativa all’esercizio di valutazione] non preveda criteri espliciti per il trattamento di una domanda di ricusazione e per le conseguenze che occorre trarne, risulta tuttavia dal suo punto 20, seconda e terza frase, che, da un lato – qualora in caso di circostanze eccezionali e indipendenti dalla volontà del comitato per i ricorsi quest’ultimo non sia in grado di pervenire ad una conclusione entro il termine di cinque mesi previsto dalla prima frase di detto punto 20 –, esso [“rinuncia a conoscere” del] procedimento e, dall’altro, il comitato per i ricorsi è tenuto ad informarne le parti, precisando i motivi per i quali gli è stato impedito di pervenire ad una conclusione, e, se del caso, ad indicare se ciò sia il risultato del comportamento di una o di entrambe le parti del procedimento.

43.      Nel caso di specie risulta infatti dal punto 5 della decisione del comitato per i ricorsi che, all’inizio dell’udienza, l’avvocato del ricorrente ha depositato una nota con la quale “il suo cliente ricusava i tre membri del [c]omitato, ritenendo che essi non fossero nelle condizioni di adottare una decisione obiettiva poiché, nella loro decisione del 14 dicembre 2007 (…), non avevano tenuto conto delle posizioni e degli argomenti de[l ricorrente] e gli avevano, viceversa, attribuito posizioni ed argomenti che non aveva presentato”. Inoltre, risulta dal punto 6 della decisione del comitato per i ricorsi che quest’ultimo ha preso posizione sulla domanda di ricusazione del ricorrente e l’ha implicitamente respinta dichiarando che “[i] motivi invocati da[l ricorrente] costituiscono, in realtà, una contestazione pura e semplice della decisione (…) del [c]omitato per i ricorsi del 14 dicembre 2007, dal momento che non ha modificato la valutazione [del ricorrente] per il 2006”, che “[t]ale motivazione non può giustificare di per sé una ricusazione” e che, “[poiché il ricorrente] reiterava la sua [domanda di] ricusazione, non è stato possibile proseguire l’udienza”.

44.      Ne deriva che il comitato per i ricorsi ha applicato, implicitamente, le disposizioni del punto 20 della [comunicazione relativa all’esercizio di valutazione] (…). Infatti, in sostanza, il comitato per i ricorsi ha considerato che, dal momento che il ricorrente aveva reiterato la sua domanda di ricusazione nonostante il rigetto di quest’ultima all’udienza del 14 novembre 2008, sussistesse un ostacolo permanente alla prosecuzione del procedimento, imputabile al comportamento del ricorrente, che autorizzava detto comitato ad archiviare il suo ricorso senza decisione definitiva nel merito e ad acquisire la decisione di archiviazione al suo fascicolo personale (…)».

47      Il Tribunale dell’Unione europea ha rinviato la causa al Tribunale nei seguenti termini:

«87.      (…) [S]petta al Tribunale (…) valutare, sulla base di tutti gli elementi di fatto rilevanti, la fondatezza del rigetto da parte del comitato per i ricorsi della domanda di ricusazione e in particolare se i membri di tale comitato soddisfacevano i requisiti di imparzialità ai sensi del punto 5 [dell’allegato A della comunicazione relativa all’esercizio di valutazione]. In tale contesto esso dovrà verificare, in particolare, la fondatezza delle censure dedotte dal ricorrente quanto all’asserita attribuzione a quest’ultimo di prese di posizione non corrispondenti alla realtà e se i suoi diritti della difesa dinanzi al comitato per i ricorsi siano stati rispettati. Infine, qualora il giudice di primo grado sia indotto a concludere per l’esistenza di indizi sufficienti per accertare la parzialità di taluni membri del comitato per i ricorsi o una violazione dei diritti della difesa del ricorrente, la decisione del comitato per i ricorsi potrà essere annullata per aver respinto la domanda di ricusazione e aver deciso di acquisire tale decisione al fascicolo personale del ricorrente».

48      Tenuto conto delle precisazioni contenute nel punto 87 della sentenza di rinvio (EU:T:2013:461), occorre verificare la fondatezza delle censure sollevate dal ricorrente sull’asserita attribuzione a quest’ultimo, nella decisione del 14 dicembre 2007, di prese di posizione non corrispondenti alla realtà.

49      A tale proposito occorre constatare, come fatto valere correttamente dal ricorrente, che non emerge dalla registrazione sonora dell’udienza del 14 dicembre 2007 che egli abbia rinunciato, durante tale udienza, a lamentare i vizi della procedura di valutazione per l’anno 2006 né che egli abbia ammesso di avere «abitudini di lavoro» che potessero essere considerate anormali o oggetto di disapprovazione da parte della BEI. Il comitato per i ricorsi ha quindi commesso un errore di fatto nella decisione del 14 dicembre 2007 nell’affermare, senza mezzi termini, che «[il ricorrente] [aveva] dichiara[to] (…) che non intende[va] invocare formalmente [il] vizio di procedura (…) attinente alla violazione del punto 1.33[,] secondo paragrafo[,] della [g]uida pratica della procedura di valutazione del 2006, per ottenere l’annullamento del procedimento». Il comitato per i ricorsi ha parimenti commesso un errore di fatto nel considerare, in tale decisione, che, per motivare il voto attribuito al ricorrente a titolo dell’esercizio di valutazione per l’anno 2006, la BEI aveva tenuto conto delle sue «abitudini di lavoro, quali riconosciute da[l ricorrente] stesso».

50      Tuttavia, occorre parimenti constatare che le risposte fornite dal ricorrente durante l’udienza del 14 dicembre 2007 a proposito di tali due aspetti non erano prive di ambiguità. Il Tribunale considera che, in tali circostanze, gli errori di fatto commessi dal comitato per i ricorsi non costituiscono indizi sufficienti per constatare l’assenza di indipendenza, di imparzialità e di obiettività dei membri di quest’ultimo. Il comitato per i ricorsi poteva dunque legittimamente respingere la domanda di ricusazione.

51      Per contro, occorre rammentare che il comitato per i ricorsi può rinunciare a conoscere della controversia, in applicazione del punto 20 dell’allegato A della comunicazione relativa all’esercizio di valutazione, unicamente in «casi eccezionali» e che esso deve informarne le parti precisando i motivi della sua rinuncia, segnatamente qualora il comportamento di una di esse durante il procedimento abbia causato tale situazione, nel pieno rispetto, conformemente al punto 10 del medesimo allegato, del diritto ad essere sentiti di cui gode ciascuna delle parti.

52      Orbene, non emerge dal fascicolo che, una volta respinta la domanda di ricusazione, il comportamento del ricorrente abbia obbligato il comitato per i ricorsi a rinunciare a decidere sul ricorso, per di più senza sentire le parti in merito all’applicazione del punto 20 dell’allegato A della comunicazione relativa all’esercizio di valutazione.

53      Infine, a fortiori, poiché il ricorrente non ha desistito dal suo ricorso dinanzi al comitato per i ricorsi, il fatto che quest’ultimo abbia rinunciato a pronunciarsi senza rispettare i punti 10 e 20 dell’allegato A della comunicazione relativa all’esercizio di valutazione ha, per sua natura, privato il ricorrente del diritto ad essere sentito sui diversi motivi che sollevava a sostegno del proprio ricorso per contestare il rapporto controverso, il voto che gli era stato attribuito e la decisione di diniego di promozione.

54      Tale constatazione, peraltro, è stata fatta anche dal Tribunale dell’Unione europea al punto 44 della sentenza di rinvio (EU:T:2013:461), ove ha affermato che, archiviando il ricorso del ricorrente senza decisione definitiva nel merito e acquisendo tale decisione di archiviazione al fascicolo personale di quest’ultimo, «il comitato per i ricorsi [aveva] privato il ricorrente di un grado di controllo». Inoltre, il Tribunale dell’Unione europea ha considerato, al punto 87 della sentenza di rinvio, che, qualora il Tribunale, nell’ambito del giudizio a seguito del rinvio, «[fosse] indotto a concludere per l’esistenza di (…) una violazione dei diritti della difesa del ricorrente, la decisione del comitato per i ricorsi potrà essere annullata per aver respinto la domanda di ricusazione e aver deciso di acquisire tale decisione al fascicolo personale del ricorrente».

55      Peraltro, in risposta ad un quesito posto in udienza riguardo all’interesse e alle conseguenze di un eventuale annullamento della decisione del comitato per i ricorsi, segnatamente in relazione al fatto che il rapporto controverso era stato annullato dalla sentenza iniziale (EU:F:2011:19) e che il nuovo rapporto di valutazione per l’anno 2007 è stato anch’esso contestato dinanzi al comitato per i ricorsi e costituisce l’oggetto di un ricorso attualmente pendente dinanzi al Tribunale, registrato con il numero di ruolo F‑82/12, il ricorrente, da un lato, ha integralmente mantenuto il suo argomento e, dall’altro, non ha chiesto un risarcimento dei danni a tal titolo. Egli ha, infatti, precisato che, in caso di annullamento, si dovrebbe ritirare la decisione del comitato per i ricorsi dal suo fascicolo personale e far riunire un nuovo comitato per i ricorsi. Egli ha anche insistito sul fatto che il nuovo rapporto informativo per l’anno 2007 poteva essere annullato dal Tribunale nell’ambito della causa F‑82/12.

56      A tal proposito, la BEI, invitata del pari in udienza a prendere posizione sulle conseguenze di un eventuale annullamento della decisione del comitato per i ricorsi, ha fatto osservare che il ritiro di tale decisione dal fascicolo personale del ricorrente poteva costituire una misura risarcitoria adeguata.

57      Da tutte le precedenti considerazioni e, in particolare, dai punti da 50 a 53 della presente sentenza emerge che, nel decidere di porre termine al procedimento di ricorso avviato dal ricorrente e di includere tale decisione nel suo fascicolo personale, il comitato per i ricorsi non ha rispettato le disposizioni pertinenti dell’allegato A della comunicazione relativa all’esercizio di valutazione, segnatamente i suoi punti 10 e 20. Si deve pertanto annullare la decisione del comitato per i ricorsi.

 Sul secondo capo delle conclusioni, volto all’accertamento delle molestie psicologiche

58      Nella sentenza di rinvio (EU:T:2013:461), il Tribunale dell’Unione europea ha deciso che il Tribunale aveva correttamente respinto in quanto irricevibili sia la domanda di accertare le molestie psicologiche sia quella di disporne la cessazione, sulla base della giurisprudenza secondo la quale non spetta al giudice dell’Unione pervenire a constatazioni di principio o rivolgere ingiunzioni all’amministrazione (sentenza di rinvio, EU:T:2013:461, punti 63 e 64 nonché la giurisprudenza ivi citata).

59      Poiché la sentenza di rinvio (EU:T:2013:461) ha già statuito sulla legittimità del rigetto da parte del Tribunale della domanda di accertamento delle molestie psicologiche ed è divenuta definitiva, il presente capo delle conclusioni, che il ricorrente ha mantenuto nelle sue osservazioni scritte relative al rinvio, è manifestamente irricevibile.

60      Occorre, in ogni caso, rilevare che, in risposta ad un quesito del Tribunale posto in udienza, il ricorrente ha precisato che, con tale capo delle conclusioni, non intendeva chiedere al Tribunale di procedere ad un accertamento di principio, bensì di qualificare giuridicamente i fatti come costitutivi di molestie psicologiche al fine di invocare la responsabilità della BEI nell’ambito delle sue domande di risarcimento. Inteso in tal modo, il secondo capo delle conclusioni coincide con il terzo capo delle stesse, diretto ad ottenere la condanna della BEI a risarcire il ricorrente per i danni causati dalle molestie psicologiche.

 Sul terzo capo delle conclusioni, diretto ad ottenere la condanna della BEI a risarcire il ricorrente per i danni causati dalle molestie psicologiche

 Argomenti delle parti

61      Il ricorrente afferma, sostanzialmente, di aver subìto notevoli danni materiali e morali a causa delle molestie psicologiche messe in atto dalla BEI e da taluni membri del suo personale dal 1993.

62      La BEI fa valere, segnatamente, che i messaggi di posta elettronica del 27 marzo e del 15 aprile 2009, con i quali chiedeva l’avvio di due inchieste ai sensi della politica in materia di dignità sul posto di lavoro (v. punto 19 della presente sentenza), hanno dato luogo ad una decisione del presidente della BEI del 1º settembre 2010 che il ricorrente ha contestato nell’ambito della causa F‑52/11. La BEI rammenta che i fatti denunciati nella causa F‑52/11 comprendono la totalità dei fatti all’origine della presente causa. La BEI considera che il Tribunale deve dunque tener conto dei risultati dell’inchiesta interna o sospendere la decisione sul presente ricorso finché non sia pronunciata la decisione che conclude il procedimento nella causa F‑52/11.

 Giudizio del Tribunale

63      Come già menzionato in precedenza, il ricorrente, il 27 marzo e poi il 15 aprile 2009, ha sottoposto alle autorità competenti della BEI due domande di avvio della procedura d’inchiesta per molestie psicologiche ai sensi della politica in materia di dignità sul posto di lavoro. A seguito di tali domande, le autorità competenti della BEI hanno deciso di aprire un’inchiesta che, conformemente alla politica in materia di dignità sul posto di lavoro, è stata affidata ad un comitato d’inchiesta. Sulla base di tale mandato, detto comitato ha proceduto all’esame dei diversi fatti e incidenti e ed è giunto alla conclusione, il 30 giugno 2010, che non sussistevano molestie psicologiche nei confronti del ricorrente.

64      Con lettera del 1º settembre 2010 indirizzata al ricorrente, il presidente della BEI ha dichiarato che, a seguito della decisione del 30 giugno 2010 del comitato d’inchiesta, recante rigetto della denuncia per molestie psicologiche, non era necessario alcun intervento (in prosieguo: la «decisione del 1º settembre 2010»). Nella causa F‑52/11, il ricorrente ha chiesto al Tribunale l’annullamento della decisione del 1º settembre 2010. Egli ha chiesto, inoltre, al Tribunale di accertare i fatti di molestie psicologiche di cui si considera essere stato vittima e, infine, di condannare la BEI a risarcire i relativi danni fisici, morali e materiali.

65      Con sentenza dell’11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F‑52/11, EU:F:2014:243), il Tribunale, in particolare, ha annullato la decisione del 1º settembre 2010, in quanto il comitato d’inchiesta aveva applicato una definizione errata di molestie psicologiche al caso ad esso sottoposto e non si era pronunciato su taluni fatti denunciati dal ricorrente, e ha respinto in quanto premature le domande risarcitorie relative a dette molestie, non potendo il Tribunale anticipare un giudizio sulle misure di esecuzione che spetta alla BEI adottare a seguito dell’annullamento della decisione del 1º settembre 2010.

66      Si pone pertanto la questione se sia ancora necessario pronunciarsi sulla presente domanda risarcitoria, alla luce anche del principio di buona amministrazione della giustizia (v., per analogia, ordinanza Chassagne/Commissione, F‑11/05 RENV, EU:F:2009:154, punto 28 e la giurisprudenza ivi citata).

67      A tale proposito occorre, anzitutto, rammentare che, in ogni caso, anche ammesso che ricorrano i presupposti per far sorgere la responsabilità della BEI, quest’ultima non può essere condannata due volte a risarcire il medesimo danno.

68      Inoltre, occorre constatare che, nella causa F‑52/11 così come nella presente causa, il ricorrente chiede il risarcimento del danno risultante dalle molestie psicologiche di cui sarebbe vittima. Tuttavia, gli argomenti di fatto e di diritto presentati rispettivamente dalle parti nell’ambito della domanda risarcitoria nella causa F‑52/11 sono più dettagliati e approfonditi.

69      Infatti, il Tribunale rileva che i fatti all’origine della domanda risarcitoria nella causa F‑52/11 comprendono non solo quelli all’origine della domanda nell’ambito della presente causa, bensì anche ulteriori fatti, addotti dal ricorrente per dimostrare l’esistenza di molestie psicologiche nei suoi confronti.

70      Inoltre, a causa della specificità della procedura d’inchiesta, avviata dal ricorrente stesso nell’ambito della politica in materia di dignità sul posto di lavoro, nonché degli elementi di prova evidenziati durante l’inchiesta e inclusi nella relazione d’inchiesta redatta al termine di tale procedura, gli elementi e gli argomenti in fatto e in diritto relativi ai medesimi fatti all’origine delle due domande risarcitorie sono più dettagliati e meglio motivati nell’ambito della causa F‑52/11 che nell’ambito della presente causa, e ciò tanto da parte del ricorrente quanto da parte della BEI. Ne consegue che il Tribunale è stato posto in una migliore posizione per conoscere e valutare i fatti all’origine della domanda risarcitoria nell’ambito della causa F‑52/11 rispetto a quanto lo sia nella presente causa e, di conseguenza, è in posizione migliore per garantire la buona amministrazione della giustizia e una tutela giurisdizionale effettiva nell’ambito della causa F‑52/11 di quanto lo sia nell’ambito della presente causa.

71      Per questi motivi, il Tribunale decide, dopo aver sentito le parti in udienza a tale proposito, che non vi è luogo a statuire sulla presente domanda risarcitoria, in quanto i fatti relativi alle molestie psicologiche addotti a tale proposito sono contenuti precisamente nella domanda risarcitoria che è stata presentata nell’ambito della causa F‑52/11 la cui sentenza è stata pronunciata l’11 novembre 2014 (sentenza De Nicola/BEI, EU:F:2014:243).

 Sul quarto capo delle conclusioni, relativo alle richieste di mezzi istruttori e di perizie

72      Il Tribunale dell’Unione europea ha respinto in quanto irricevibile il motivo d’impugnazione relativo al mancato esame da parte del Tribunale delle domande di mezzi istruttori (sentenza di rinvio, EU:T:2013:461, punti da 79 a 83). La sentenza iniziale (EU:F:2011:19) è, a tale proposito, divenuta definitiva.

73      In ogni caso, e in particolare nei limiti in cui i mezzi istruttori e le perizie richiesti si riferiscono alle molestie psicologiche denunciate, occorre constatare, in considerazione, da un lato, degli elementi del fascicolo e, dall’altro, della motivazione della presente sentenza, che siffatti mezzi sono privi di utilità ai fini della soluzione della controversia. Di conseguenza, la domanda diretta ad ottenere che il Tribunale disponga tali mezzi istruttori deve essere respinta.

 Sulle spese

74      Spetta al Tribunale statuire nella presente sentenza su tutte le spese inerenti, da un lato, ai procedimenti svoltisi dinanzi ad esso e, d’altro lato, al procedimento di impugnazione dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, conformemente all’articolo 131 del regolamento di procedura.

75      Ai sensi dell’articolo 101 del regolamento di procedura, fatte salve le altre disposizioni del capo VIII del titolo II di tale regolamento, la parte soccombente sopporta le proprie spese ed è condannata alle spese sostenute dalla controparte, se ne è stata fatta domanda. Ai sensi dell’articolo 102, paragrafo 1, del medesimo regolamento, il Tribunale può decidere, per ragioni di equità, che la parte soccombente sopporti le proprie spese, ma sia condannata solo parzialmente alle spese sostenute dalla controparte, o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo.

76      Nella fattispecie, dalla motivazione della presente sentenza risulta che la BEI è sostanzialmente soccombente, tanto nella causa che ha dato luogo alla sentenza di rinvio (EU:T:2013:461) quanto nella presente causa. Inoltre, il ricorrente, nelle sue conclusioni, ha espressamente chiesto che la BEI fosse condannata alle spese. Atteso che le circostanze del caso di specie non giustificano l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la BEI deve sopportare le proprie spese ed è condannata a sopportare la totalità delle spese sostenute dal ricorrente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione del comitato per i ricorsi della Banca europea per gli investimenti del 14 novembre 2008 è annullata.

2)      Non vi è luogo a statuire sulle domande volte al risarcimento dei danni lamentati a titolo delle molestie psicologiche.

3)      Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)      La Banca europea per gli investimenti sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal sig. De Nicola nelle cause F‑59/09, T‑264/11 P e F‑59/09 RENV.

Perillo

Barents

Svenningsen

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 18 novembre 2014.

Il cancelliere

 

       Il presidente

W. Hakenberg

 

       R. Barents


* Lingua processuale: l’italiano.