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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 29 dicembre 2020 – Procedura di insolvenza sul patrimonio della Galapagos S.A.; altre parti: DE in veste di curatore fallimentare, Galapagos BidCo. S.a.r.l., Hauck Aufhäuser Fund Services S.A. e Prime Capital S.A.

(Causa C-723/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia)

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Galapagos S.A.

Resistenti: DE, in veste di curatore fallimentare della Galapagos S.A., Galapagos BidCo. S.a.r.l., Hauck Aufhäuser Fund Services S.A., Prime Capital S.A.

Questioni pregiudiziali

1)    Se l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza1 (in prosieguo: il «regolamento relativo alle procedure di insolvenza») debba essere interpretato nel senso che il centro degli interessi principali di una società debitrice, che abbia la sede statutaria in uno Stato membro, non si trovi, com’è possibile stabilire sulla base di fattori oggettivi riconoscibili da terzi, in un secondo Stato membro in cui è situata l’amministrazione centrale, qualora la società medesima, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, abbia trasferito detta amministrazione centrale da un terzo Stato membro nel secondo mentre nel terzo Stato membro veniva presentata una domanda di apertura della procedura principale di insolvenza sul suo patrimonio, tuttora pendente.

2)    In caso di risposta negativa alla prima questione: se l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento relativo alle procedure di insolvenza debba essere interpretato nel senso che

a)    i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore al momento della proposizione di una domanda di apertura della procedura d’insolvenza restano competenti a livello internazionale ad aprire tale procedura qualora il debitore trasferisca il centro dei propri interessi principali nel territorio di un altro Stato membro successivamente alla presentazione della domanda di apertura della procedura, ma prima dell’adozione della decisione di apertura, e che

b)    il mantenimento di tale competenza internazionale dei giudici di uno Stato membro esclude la competenza dei giudici di un altro Stato membro per altre domande di apertura della procedura principale di insolvenza pervenute, successivamente al trasferimento del centro degli interessi principali del debitore in un altro Stato membro, dinanzi a un giudice di quest’ultimo Stato membro.

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1 GU 2015, L 141 pag. 19.