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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle (Belgio) il 10 dicembre 2020 – Airbnb Ireland UC / Région de Bruxelles-Capitale

(Causa C-674/20)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour constitutionnelle

Parti

Ricorrente: Airbnb Ireland UC

Convenuta: Région de Bruxelles-Capitale

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 1, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno 1 , debba essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che obbliga i prestatori di un servizio di intermediazione consistente nel mettere in contatto, tramite una piattaforma elettronica e dietro remunerazione, potenziali conduttori con locatori, professionisti o meno, che offrono servizi di alloggio di breve durata, a comunicare, su richiesta scritta dell’amministrazione finanziaria e a pena di ammenda amministrativa, «i dati del gestore e i recapiti degli esercizi ricettivi turistici, oltre al numero di pernottamenti e unità abitative gestite nell’anno precedente» al fine di identificare i soggetti debitori di un’imposta regionale sugli esercizi ricettivi turistici e i loro redditi imponibili, ricade nel «settore tributario» e deve di conseguenza essere considerata esclusa dall’ambito di applicazione della suddetta direttiva.

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se gli articoli da 1 a 3 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno 2 , debbano essere interpretati nel senso che la direttiva in parola si applica a una normativa nazionale come quella descritta nella prima questione pregiudiziale. Se del caso, se l’articolo 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che trova applicazione a una siffatta normativa.

Se l’articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2000/31/CE debba essere interpretato nel senso che si applica a una normativa nazionale come quella descritta nella prima questione pregiudiziale e nel senso che autorizza una siffatta normativa.

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1 GU 2000, L 178, pag. 1.

2 GU 2006, L 376, pag. 36.