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Ordinanza del presidente del Tribunale del 23 aprile 2012 - Ternavsky / Consiglio

(Causa T-163/12 R)

("Procedimento sommario - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive nei confronti della Bielorussia - Congelamento di capitali e di risorse economiche - Domanda di sospensione dell'esecuzione - Violazione dei requisiti di forma - Irricevibilità")

Lingua processuale: il francese

Parti

Richiedente: Anatoly Ternavsky (Mosca, Russia) (rappresentanti: C. Rapin ed E. Van den Haute, avvocati)

Resistente: Consiglio dell'Unione europea

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione del punto 2 dell'allegato II della decisione di esecuzione 2012/171/PESC del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua la decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 87, pag. 95), e del punto 2 dell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 265/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 87, pag. 37)

Dispositivo

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

Le spese sono riservate.

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