Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 6 marzo 2012 —
Northern Ireland Department of Agriculture
and Rural Development / Commissione
(causa T‑453/10)
«Ricorso di annullamento — FEAOG, FEAGA e FEASR — Spese effettuate dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord — Spese escluse dal finanziamento dell’Unione europea — Autorità regionale — Mancanza di incidenza diretta — Irricevibilità»
Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Incidenza diretta — Criteri — Decisione della Commissione che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del FEAOG, del FEAGA e del FEASR — Ricorso proposto da un ente regionale beneficiario di tale finanziamento e che agisce in quanto autorità di gestione dei fondi ricevuti — Assenza d’incidenza diretta — Irricevibilità (Art. 263, quarto comma, TFUE) (v. punti 39, 42‑57, 65)
Oggetto
| Ricorso diretto all’annullamento parziale della decisione 2010/399/UE della Commissione, del 15 luglio 2010, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 184, pag. 6). |
Dispositivo
1) | | Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
2) | | Il Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development è condannato alle spese. |