Language of document : ECLI:EU:T:2011:399

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

18 luglio 2011


Causa T-450/10 P


Luigi Marcuccio

contro

Commissione europea

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Termine ragionevole per presentare una domanda di risarcimento danni – Tardività – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»

Oggetto:      Impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 9 luglio 2010, causa F‑91/09, Marcuccio/Commissione.

Decisione:      L’impugnazione è respinta. Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito del presente grado di giudizio.

Massime

1.      Funzionari – Ricorso – Domanda ai sensi dell’articolo 90, n. 1, dello Statuto – Termine di proposizione – Termine ragionevole

(Art. 270 TFUE; Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

2.      Funzionari – Ricorso – Termini – Domanda di risarcimento danni rivolta a un’istituzione – Osservanza di un termine ragionevole – Criteri di valutazione – Potere discrezionale del Tribunale della funzione pubblica – Qualificazione giuridica

(Statuto della Corte di giustizia, art. 46; Statuto dei funzionari, art. 90)

1.      Una controversia tra un funzionario e l’istituzione presso cui presta o prestava servizio, e vertente sul risarcimento di un danno, qualora trovi origine nel rapporto di impiego che vincola l’interessato all’istituzione, rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 270 TFUE e degli artt. 90 e 91 dello Statuto dei funzionari, di modo che essa si colloca al di fuori della sfera di applicazione dell’art. 46 dello Statuto della Corte di giustizia.

Il fatto che l’art. 270 TFUE e l’art. 90 dello Statuto non prevedano alcun termine per la presentazione di una domanda di risarcimento di un danno non rende illegittima l’esigenza di un termine ragionevole per l’introduzione di una domanda siffatta. Invero, l’applicazione di queste disposizioni, in particolare ad una domanda di risarcimento di un danno, deve farsi nel rispetto dei principi generali del diritto dell’Unione europea che sono i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento. Orbene, questi principi generali, nel silenzio dei testi, ostano a che le istituzioni e le persone fisiche o giuridiche possano agire senza limiti di tempo, rischiando così, in particolare, di mettere in pericolo la stabilità di situazioni giuridiche consolidate e richiedono il rispetto di un termine ragionevole. Infatti, il rimettere in discussione, oltre un termine ragionevole, un fatto generatore di un danno causato da un’istituzione europea nell’ambito dei suoi rapporti con i propri agenti pregiudica la certezza dei rapporti giuridici tra detta istituzione e i propri agenti ed espone il bilancio dell’Unione a spese dovute ad un evento generatore troppo lontano nel tempo. Il principio della certezza del diritto richiede pertanto che gli agenti presentino entro un termine ragionevole la loro domanda di risarcimento di un danno asseritamente cagionato da un’istituzione europea nell’ambito dei loro rapporti con la medesima.

Al riguardo, il riferimento al termine di cui all’art. 46 dello Statuto della Corte può essere considerato come un massimale. Tuttavia, la circostanza che una domanda sia stata introdotta entro cinque anni a decorrere dal momento in cui l’interessato ha avuto conoscenza dei fatti di cui si lamenta non è sufficiente per concludere che la domanda sia stata introdotta entro un termine ragionevole.

(v. punti 24-27 e 29)

Riferimento: Tribunale 5 ottobre 2004, causa T‑45/01, Sanders e a./Commissione (Racc. pag. II-3315, punto 59); Tribunale 5 ottobre 2004, causa T‑144/02, Eagle e a./Commissione (Racc. pag. II‑3381, punto 62), e Tribunale 26 giugno 2009, causa T‑114/08 P, Marcuccio/Commissione (Racc. pag. II-381, punti 12 e 25 e giurisprudenza ivi citata)

2.      La fissazione del termine per introdurre un ricorso costituisce una questione di diritto e, in mancanza di un termine previsto dalla normativa applicabile per introdurre una domanda di risarcimento derivante dal rapporto di impiego tra il funzionario e l’istituzione da cui questi dipende, detta domanda dev’essere introdotta entro un termine ragionevole, a partire dal momento in cui il funzionario ha avuto conoscenza della situazione da lui lamentata, che è determinato alla luce delle circostanze del caso di specie. A questo proposito il Tribunale della funzione pubblica, se è vero che rileva e valuta sovranamente i fatti pertinenti, con riserva dell’ipotesi del loro snaturamento, li qualifica poi sotto il profilo giuridico alla luce del principio del rispetto del termine ragionevole, sotto il controllo del Tribunale. In ogni caso, a titolo indicativo, il riferimento al termine di cui all’art. 46 dello Statuto della Corte di giustizia può essere considerato come un massimale.

(v. punti 28, 29 e 31)

Riferimento: Tribunale 26 giugno 2009, causa T‑114/08 P, Marcuccio/Commissione (Racc. FP pagg. I-B-1-53 e II-B-1-313, punti 25 e 27 e giurisprudenza ivi citata)