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Ricorso di Luigi Marcuccio proposto il 24 settembre 2010 avverso l'ordinanza del 9 luglio 2010 dal Tribunale della funzione pubblica nella causa F-91/09, Marcuccio/Commissione

(Causa T-450/10 P)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

-    In ogni caso: annullare in toto e senza eccezione alcuna l'ordinanza impugnata.

-    Dichiarare che il ricorso in primo grado in relazione al quale fu emessa l'ordinanza impugnata, era perfettamente ricevibile.

-    In via principale: accogliere in toto e senza eccezione alcuna del petitum del ricorrente contenuto nel ricorso in primo grado.

-    Condannare la convenuta alla rifusione, in favore del ricorrente, di tutte le spese diritti ed onorari da quest'ultimo sopportati ed inerenti la causa de qua in tutti i gradi finora esperiti.

-    In via subordinata: rinviare la causa de qua al Tribunale della funzione pubblica, in diversa composizione, perché statuisca di nuovo in merito alla medesima.

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione si rivolge contro l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (TFP) del 9 luglio 2010. Questa ordinanza ha respinto in parte come manifestamente irricevibile e in parte come non fondato un ricorso avente principalmente per oggetto il risarcimento del danno che avrebbe subito il ricorrente a causa dell'invito che gli è stato rivolto di assoggettarsi a taluni controlli medici necessari ai fini della valutazione della sua eventuale invalidità.

A sostegno delle proprie pretensioni il ricorrente fa valere un difetto assoluto di motivazione delle statuizioni dell'ordinanza impugnata inerenti alla presunta irricevibilità delle domande risarcitorie.

Il ricorrente fa anche valere l'erronea e irragionevole interpretazione ed applicazione dell'art. 270 TFUE, dell'art. 90 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea, dei principi della certezza del diritto, del diritto alla tutela giurisdizionale, di ordinamento gerarchico delle fonti del diritto, della separazione dei poteri e della subordinazione del giudice alla legge.

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