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Impugnazione proposta il 24 giugno 2021 da Enrico Falqui avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata), del 5 maggio 2021, causa T-695/19, Enrico Falqui / Parlamento europeo

(Causa C-391/21 P)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Enrico Falqui (rappresentante: F. Sorrentino, A. Sandulli, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo

Conclusioni

Si chiede l'annullamento della sentenza n. 1000680 del 5 maggio 2021 del Tribunale dell’Unione Europea e, per l'effetto, della nota dell'8 luglio 2019 (e, ove occorra, del progetto di decisione e del parere del servizio giuridico su cui la decisione si fonda), nonché la restituzione delle somme indebitamente trattenute dalla pensione e la condanna del Parlamento alle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente invoca cinque motivi:

Primo motivo: violazione della decisione dell’Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo del 19 maggio e 9 luglio 2008 recante “Misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo”.

Il ricorrente contesta al Tribunale di aver violato l'art. 75 della decisione sopra citata. Tale articolo non statuisce, come ha affermato il Tribunale, che alle pensioni già erogate o maturate alla data di entrata in vigore dello Statuto si sarebbe continuata ad applicare pro futuro la cosiddetta regola della pensione identica di cui allegato III del SID e quindi che l'eventuale modifica in peius delle pensioni nazionali si debba riverberare su quelle concesse dal Parlamento, bensì, al contrario, che le pensioni già concesse in base a quella regola sono intangibili nell'an e nel quantum.

Secondo motivo: violazione del principio della tutela dell'affidamento e del principio di proporzionalità.

Il Tribunale erroneamente ha ritenuto non violati i principi di tutela dell'affidamento legittimo e di proporzionalità. Quanto al legittimo affidamento, esso è violato dall'interpretazione data dal Parlamento e dal Tribunale della regola della pensione identica già contestata nel primo motivo, mentre, quanto al principio di proporzionalità, il Tribunale ha erroneamente dato rilievo alla finalità perseguita dalla Camera dei deputati italiana mediante l'adozione della delibera n. 14/18 (diminuzione della spesa pensionistica a carico del suo bilancio) ritenendola legittima, senza avvedersi che, nella specie, tale finalità è irrilevante, difettando un collegamento tra la stessa ed il sacrificio imposto al ricorrente.

Terzo motivo: violazione del principio secondo cui le Istituzioni dell'Unione non possono recepire, tramite rinvio automatico, una disciplina nazionale invalida.

Il Tribunale ha erroneamente affermato che la disciplina nazionale troverebbe applicazione in via del tutto automatica, a prescindere dalla sua illegittimità alla stregua del diritto nazionale e senza che le Istituzioni europee possano indagare tale profilo. Diversamente, allorché un'Istituzione dell'UE applica, tramite rinvio, una disciplina nazionale, trova applicazione il principio generale in materia di rapporti tra ordinamenti giuridici, per cui l’ordinamento rinviante può riferirsi alle sole norme legittime dell’ordinamento oggetto del rinvio, nella consistenza giuridica che esse possiedono nell’ordinamento di origine: se sono invalide non possono essere applicate. Altrimenti, la posizione del ricorrente rimarrebbe senza tutela.

Quarto motivo: erroneità dell'omessa considerazione della disciplina interna sopravvenuta in forza della sentenza n. 2/20 del Consiglio di giurisdizione della Camera dei deputati italiana.

Il Tribunale non ha considerato che, in conseguenza della sentenza n. 2/20 del Consiglio di giurisdizione della Camera dei deputati, attualmente, il sistema interno – che il Parlamento europeo vorrebbe applicare – si articola in due fasi: la prima consta nella rideterminazione del vitalizio secondo i criteri generali fissati nella delibera 14/18; la seconda nell'applicazione da parte degli Uffici della Camera di aumenti percentuali del vitalizio su istanza di parte e sulla base delle condizioni economiche e di salute dell'interessato. Tale sistema non pare trasferibile a livello europeo.

Quinto motivo inerente le domande ritenute irricevibili o inammissibili in primo grado, nonché le spese di lite.

Il ricorrente insiste per l'annullamento, ove occorrer possa, del progetto di decisione e del parere del servizio giuridico sulla base dei quali il Parlamento ha agito, nonché per la richiesta di restituzione delle somme nelle more indebitamente trattenute dalla sua pensione e per la condanna del Parlamento alle spese di lite di primo e secondo grado.

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