Language of document : ECLI:EU:C:2017:193

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

9 marzo 2017 (1)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Ambito di applicazione ratione temporis e ratione materiae – Materia civile e commerciale – Procedimento di esecuzione forzata diretto al recupero di un credito insoluto per sosta in area di parcheggio pubblica – Inclusione – Nozione di “autorità giurisdizionale” – Notaio che ha emesso un mandato di esecuzione sulla base di un “atto autentico”»

Nella causa C‑551/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Općinski sud u Puli-Pola (Giudice del distretto municipale di Pola, Croazia), con decisione del 20 ottobre 2015, pervenuta in cancelleria il 23 ottobre 2015, nel procedimento

Pula Parking d.o.o.

contro

Sven Klaus Tederahn,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da M. Ilešič, presidente di sezione, A. Prechal, A. Rosas, C. Toader (relatore) e E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: M. Bobek

cancelliere: M. Aleksejev, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 luglio 2016,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Pula Parking d.o.o., da M. Kuzmanović e S.L. Pacheco-Vinković, odvjetnici;

–        per S.K. Tederahn, da E. Zadravec, odvjetnik;

–        per il governo croato, da A. Metelko-Zgombić, in qualità di agente;

–        per il governo tedesco, da T. Henze e M. Hellmann, in qualità di agenti;

–        per il governo svizzero, da M. Schöll, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da C. Cattabriga, S. Ječmenica e M. Wilderspin, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 27 ottobre 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento di esecuzione forzata che vede contrapposti la Pula Parking d.o.o. e il sig. Sven Klaus Tederahn in ordine a una domanda di recupero di un credito insoluto per sosta in area di parcheggio pubblica.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

3        Il regolamento n. 1215/2012 ha come base giuridica l’articolo 67, paragrafo 4, e l’articolo 81, paragrafo 2, lettere a), c) ed e), TFUE.

4        I considerando 3, 4, 10, 26 e 34 del regolamento n. 1215/2012 sono così formulati:

«(3)      L’Unione si prefigge l’obiettivo di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, inter alia facilitando l’accesso alla giustizia, in particolare attraverso il principio del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali in materia civile. (…)

(4)      Alcune divergenze tra le norme nazionali sulla competenza giurisdizionale e sul riconoscimento delle decisioni rendono più difficile il buon funzionamento del mercato interno. È pertanto indispensabile adottare disposizioni che consentano di unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e di garantire che le decisioni emesse in uno Stato membro siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice.

(…)

(10)      È opportuno includere nell’ambito d’applicazione del presente regolamento la parte essenziale della materia civile e commerciale, esclusi alcuni settori ben definiti (…).

(…)

(26)      La fiducia reciproca nell’amministrazione della giustizia all’interno dell’Unione giustifica il principio secondo cui le decisioni emesse in uno Stato membro dovrebbero essere riconosciute in tutti gli Stati membri senza la necessità di una procedura speciale. Inoltre, la volontà di ridurre la durata e i costi dei procedimenti giudiziari transfrontalieri giustifica l’abolizione della dichiarazione di esecutività che precede l’esecuzione nello Stato membro interessato. Di conseguenza, la decisione emessa dall’autorità giurisdizionale di uno Stato membro dovrebbe essere trattata come se fosse stata pronunciata nello Stato membro interessato.

(…)

(34)      È opportuno garantire la continuità tra la convenzione [del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32)], il regolamento (CE) n. 44/2001 [del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1),] e il presente regolamento e a tal fine è opportuno prevedere adeguate disposizioni transitorie. Lo stesso bisogno di continuità si applica altresì all’interpretazione delle disposizioni della convenzione [del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale] e dei regolamenti che la sostituiscono, a opera della Corte di giustizia dell’Unione europea».

5        Il capo I del regolamento n. 1215/2012 è intitolato «Ambito di applicazione e definizioni». Esso contiene l’articolo 1, paragrafo 1, che prevede quanto segue:

«Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’autorità giurisdizionale. Esso non si estende, in particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell’esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii)».

6        Ai sensi dell’articolo 2, di tale regolamento:

«Ai fini del presente regolamento s’intende per:

a)      “decisione”: a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione emessa da un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, compresi un decreto, un’ordinanza, una decisione o un mandato di esecuzione, nonché una decisione relativa alla determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere.

(…)».

7        L’articolo 3 di detto regolamento è formulato nei seguenti termini:

«Ai fini del presente regolamento, la nozione di “autorità giurisdizionale” comprende le seguenti autorità nella misura in cui sono competenti per le materie rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento:

a)      in Ungheria, nei procedimenti sommari relativi a ingiunzioni di pagamento (fizetési meghagyásos eljárás), il notaio (közjegyzö);

b)      in Svezia, nei procedimenti sommari relativi a ingiunzioni di pagamento (betalningsföreläggande) e all’assistenza (handräckning), l’autorità per l’esecuzione forzata (Kronofogdemyndigheten)».

8        L’articolo 66, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento prevede quanto segue:

«1.      Il presente regolamento si applica solo alle azioni proposte, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse alla data o successivamente al 10 gennaio 2015.

2.      In deroga all’articolo 80, il regolamento (CE) n. 44/2001 continua ad applicarsi alle decisioni emesse nei procedimenti promossi, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse anteriormente al 10 gennaio 2015 che rientrano nel relativo ambito di applicazione».

 Diritto croato

9        L’articolo 31 dell’Ovršni zakon (legge sull’esecuzione forzata, Narodne novine, br. 112/12, 25/13 e 93/14) prevede quanto segue:

«1)      Ai sensi della presente legge, costituiscono atto autentico una fattura, (…) un estratto di libri contabili, un atto privato autenticato e qualsiasi documento che si ritiene costituisca un atto pubblico ai sensi di normative specifiche. Il calcolo degli interessi è parimenti ritenuto costituire una fattura.

2)      Un atto autentico è esecutivo se vi sono indicati l’identità del creditore e del debitore nonché l’oggetto, la natura, la portata e la data di esigibilità dell’obbligazione pecuniaria.

3)      Oltre alle informazioni menzionate al paragrafo 2 del presente articolo, una fattura rilasciata a una persona fisica che non esercita un’attività registrata deve indicare al debitore che, in caso di inadempimento dell’obbligazione pecuniaria divenuta esigibile, il creditore può chiedere l’esecuzione forzata in base a un atto autentico.

(…)».

10      Ai sensi dell’articolo 278 della legge sull’esecuzione forzata, i notai adottano decisioni concernenti le domande di esecuzione basate su atti autentici.

11      Conformemente all’articolo 279, paragrafi 1 e 3, di tale legge, la competenza territoriale spetta al notaio del luogo in cui si trova il domicilio o la sede dell’esecutato. Ai sensi dell’articolo 38 della medesima legge, tale competenza territoriale è esclusiva. Una domanda di esecuzione presentata dinanzi a un notaio privo della competenza territoriale è respinta dal tribunale.

12      Conformemente all’articolo 282, paragrafo 3, della legge summenzionata, il notaio dinanzi al quale viene tempestivamente presentata un’opposizione ricevibile e motivata contro il mandato da lui emesso trasmette il fascicolo, ai fini del procedimento di opposizione, al giudice competente, il quale si pronuncerà sull’opposizione ai sensi degli articoli 57 e 58 della medesima legge.

13      L’articolo 283, paragrafo 1, della medesima legge prevede che, su istanza del richiedente, il notaio apponga la formula esecutiva su una copia conforme del mandato di esecuzione che egli stesso ha emesso qualora, entro otto giorni dalla scadenza del termine per proporre opposizione, quest’ultima non sia stata proposta.

14      Ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 3, della legge sull’esecuzione forzata, il tribunale al quale è stato trasmesso il fascicolo relativo al mandato che è stato oggetto di opposizione è competente a infirmare tale mandato di esecuzione nella parte in cui quest’ultimo dispone l’esecuzione e ad annullare i provvedimenti adottati. Il procedimento prosegue conformemente alle norme applicabili in caso di opposizione a un’ingiunzione di pagamento.

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

15      La Pula Parking, società di proprietà del comune di Pola (Croazia), in virtù di una decisione del sindaco di tale città, del 16 dicembre 2009, come modificata l’11 febbraio 2015, garantisce la gestione, la vigilanza, la manutenzione e la pulizia dei parcheggi pubblici a pagamento di detta città, la riscossione delle tariffe di parcheggio nonché altre attività connesse.

16      L’8 settembre 2010 il sig. Tederahn, domiciliato in Germania, ha parcheggiato il suo veicolo in un parcheggio pubblico a pagamento della città di Pola. La Pula Parking ha rilasciato al sig. Tederahn un biglietto per il parcheggio.

17      Ai sensi del contratto di parcheggio concluso con il rilascio di detto biglietto, il sig. Tederahn era tenuto a pagare tale biglietto entro otto giorni dalla data di emissione, trascorsi i quali sarebbero decorsi gli interessi di mora.

18      Poiché il sig. Tederahn non ha pagato l’importo dovuto entro il termine previsto, il 27 febbraio 2015 la Pula Parking ha presentato dinanzi a un notaio, il cui studio è situato a Pola, una domanda di esecuzione forzata sulla base di un «atto autentico» ai sensi dell’articolo 278 della legge sull’esecuzione forzata.

19      L’«atto autentico» prodotto dalla Pula Parking era costituito da un estratto autenticato dei suoi libri contabili secondo il quale, sulla base della fattura dell’8 settembre 2010, alla data del 16 settembre 2010 era esigibile un importo di 100 kune croate (HRK) (circa EUR 13).

20      Il notaio ha emesso un mandato di esecuzione il 25 marzo 2015 sulla base di tale documento.

21      Dal momento che il sig. Tederahn ha proposto opposizione contro tale mandato il 21 aprile 2015, il procedimento è stato rinviato dinanzi all’Općinski sud u Puli-Pola (Giudice del distretto municipale di Pola, Croazia) ai sensi dell’articolo 282, paragrafo 3, della legge sull’esecuzione forzata.

22      Nell’ambito della sua opposizione, il sig. Tederahn ha dedotto un motivo vertente sull’incompetenza materiale e territoriale del notaio che ha emesso il mandato di esecuzione del 25 marzo 2015 in quanto quest’ultimo non era competente a emettere un tale mandato, sulla base di un «atto autentico» del 2010, contro un cittadino tedesco o un cittadino di qualsiasi altro Stato membro dell’Unione.

23      Alla luce di quanto precede, l’Općinski sud u Puli-Pola (Giudice del distretto municipale di Pola) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se, considerata la natura giuridica dei rapporti tra le parti della controversia, il regolamento n. 1215/2012 sia applicabile al caso di specie.

2)      Se il regolamento n. 1215/2012 abbia riguardo parimenti alla competenza dei notai nella Repubblica di Croazia».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sull’ambito di applicazione ratione temporis del regolamento n. 1215/2012

24      Poiché il sig. Tederahn ha eccepito l’inapplicabilità ratione temporis del regolamento n. 1215/2012 dovuta al fatto che la conclusione del contratto relativo all’utilizzo del parcheggio è avvenuta in una data anteriore all’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione, ossia il 1o luglio 2013, occorre ricordare che l’atto di adesione di un nuovo Stato membro si fonda essenzialmente sul principio generale dell’applicazione immediata e integrale delle disposizioni del diritto dell’Unione a tale Stato, mentre deroghe sono ammesse solo e in quanto previste espressamente da disposizioni transitorie (sentenza del 28 aprile 2009, Apostolides, C‑420/07, EU:C:2009:271, punto 33).

25      Per quanto riguarda, più precisamente, il regolamento n. 1215/2012, si deve ricordare che, conformemente al suo articolo 66, paragrafo 1, tale regolamento si applica solo alle azioni proposte, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse alla data o successivamente al 10 gennaio 2015.

26      Nel caso di specie, sebbene il procedimento principale verta sul recupero di un credito insoluto per sosta, dovuto in forza di un contratto concluso prima dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione, il procedimento di esecuzione forzata è stato proposto il 27 febbraio 2015, successivamente all’entrata in vigore del regolamento n. 1215/2012, e il giudice del rinvio è stato investito della controversia oggetto del procedimento principale il 21 aprile 2015, cosicché un’azione come quella di cui trattasi nel procedimento principale rientra nell’ambito di applicazione ratione temporis di detto regolamento.

27      Come osserva l’avvocato generale al paragrafo 33 delle sue conclusioni, accade peraltro abitualmente che l’esecuzione di crediti esigibili sia soggetta a norme di procedura vigenti al momento dell’avvio del procedimento e non a quelle in vigore al momento della firma del contratto iniziale.

28      La conclusione contenuta al punto 26 della presente sentenza è avvalorata anche dalla giurisprudenza della Corte pronunciata in vigenza della convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, della quale, come risulta dal considerando 34 del regolamento n. 1215/2012, è opportuno garantire la continuità per quanto riguarda l’interpretazione dell’articolo 66, paragrafo 1, di detto regolamento, secondo la quale l’unica condizione necessaria e sufficiente perché si applichi il regime previsto da detto regolamento a controversie relative a rapporti giuridici sorti prima della sua entrata in vigore è che l’azione giudiziaria sia stata proposta dopo tale data (v., in tal senso, sentenza del 13 novembre 1979, Sanicentral, 25/79, EU:C:1979:255, punto 6).

 Sulla prima questione

29      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che un procedimento di esecuzione forzata avviato da una società di proprietà di un ente territoriale contro una persona fisica domiciliata in un altro Stato membro, ai fini del recupero di un credito insoluto per sosta in un parcheggio pubblico, la cui gestione è stata delegata a tale società dal suddetto ente, rientra nell’ambito di applicazione di tale regolamento.

30      La Pula Parking, i governi croato e svizzero e la Commissione europea sono sostanzialmente concordi nel riconoscere una natura civile, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, al rapporto giuridico oggetto del procedimento principale.

31      In limine, poiché il regolamento n. 1215/2012 ha ormai sostituito il regolamento n. 44/2001, occorre ricordare che l’interpretazione fornita dalla Corte con riferimento alle disposizioni di quest’ultimo regolamento vale anche per il regolamento n. 1215/2012, quando le disposizioni di tali due strumenti di diritto dell’Unione possono essere qualificate come equivalenti (sentenza del 16 novembre 2016, Schmidt, C‑417/15, EU:C:2016:881, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

32      A tal riguardo, come risulta dall’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, che riprende la formulazione dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, l’ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012 riguarda la «materia civile e commerciale».

33      Secondo costante giurisprudenza della Corte, per assicurare nella misura del possibile l’uguaglianza e l’uniformità dei diritti e degli obblighi derivanti dal citato regolamento per gli Stati membri e per le persone interessate, la nozione di «materia civile e commerciale» non deve essere intesa come un mero rinvio al diritto interno dell’uno o dell’altro Stato coinvolto. Tale nozione deve essere considerata quale nozione autonoma che va interpretata facendo riferimento, da un lato, agli obiettivi e all’impianto sistematico di detto regolamento e, dall’altro, ai principi generali desumibili da tutti gli ordinamenti giuridici nazionali (v., in tal senso, sentenza del 22 ottobre 2015, Aannemingsbedrijf Aertssen e Aertssen Terrassements, C‑523/14, EU:C:2015:722, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

34      Al fine di stabilire se una materia rientri o meno nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012, occorre individuare il rapporto giuridico esistente tra le parti della controversia ed esaminare il fondamento e le modalità di esercizio dell’azione intentata (v., in tal senso, sentenze dell’11 aprile 2013, Sapir e a., C‑645/11, EU:C:2013:228, punto 34, nonché del 12 settembre 2013, Sunico e a., C‑49/12, EU:C:2013:545, punto 35).

35      Nella fattispecie, come parimenti rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 49 a 51 delle sue conclusioni, la gestione del parcheggio pubblico e la riscossione delle tariffe di parcheggio costituiscono un compito di interesse locale, garantito dalla Pula Parking, impresa di proprietà della città di Pola. Tuttavia, se è pur vero che i poteri della Pula Parking le sono stati conferiti con un atto di una pubblica autorità, né la determinazione del credito insoluto per la sosta, di natura contrattuale, né l’azione di recupero di quest’ultimo, volta a salvaguardare interessi privati e disciplinata dalle disposizioni nazionali di diritto comune applicabili ai rapporti tra soggetti privati, sembrano richiedere l’esercizio di pubblici poteri da parte della città di Pola o della Pula Parking.

36      A tal riguardo, dal fascicolo a disposizione della Corte sembra risultare, circostanza che spetta in ogni caso al giudice del rinvio verificare, che il credito per sosta vantato dalla Pula Parking non sia accompagnato da penali che possano essere considerate il risultato di un atto di esercizio di pubblici poteri di quest’ultima e non abbia carattere punitivo, ma costituisca quindi il mero corrispettivo di un servizio fornito.

37      Peraltro, non sembra neppure che, rilasciando un biglietto per il parcheggio agli interessati, la Pula Parking rilasci a se stessa un titolo esecutivo, in deroga alle norme di diritto comune, poiché in seguito a tale rilascio, la Pula Parking ha semplicemente l’opportunità, al pari del titolare di una fattura, di avvalersi di un atto autentico idoneo a consentirle di avviare un procedimento conformemente alle disposizioni della legge sull’esecuzione forzata (v., in tal senso, sentenza del 12 settembre 2013, Sunico e a., C‑49/12, EU:C:2013:545, punto 39).

38      Ne consegue che il rapporto giuridico esistente tra la Pula Parking e il sig. Tederahn deve essere qualificato, in linea di principio, come rapporto giuridico di diritto privato e rientra, pertanto, nella nozione di «materia civile e commerciale» ai sensi del regolamento n. 1215/2012.

39      Alla luce dell’insieme delle considerazioni sin qui svolte, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che un procedimento di esecuzione forzata avviato da una società di proprietà di un ente territoriale contro una persona fisica domiciliata in un altro Stato membro, ai fini del recupero di un credito insoluto per sosta in un parcheggio pubblico, la cui gestione è stata delegata a tale società dal suddetto ente, non avendo carattere punitivo ma costituendo il mero corrispettivo di un servizio fornito, rientra nell’ambito di applicazione di tale regolamento.

 Sulla seconda questione

40      Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che, in Croazia, i notai, nell’esercizio delle competenze loro attribuite dalla normativa nazionale nell’ambito dei procedimenti di esecuzione forzata sulla base di un «atto autentico», rientrano nella nozione di «autorità giurisdizionale» ai sensi di tale regolamento.

41      La Pula Parking e il governo croato ritengono che, ai fini del regolamento n. 1215/2012, al termine «autorità giurisdizionale» occorra attribuire un significato ampio, che comprenda non solo le autorità giurisdizionali in senso stretto che esercitano funzioni giudiziarie, ma anche i notai. La Commissione europea e gli altri interessati di cui all’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea che hanno depositato osservazioni, ad eccezione del governo svizzero che non si è espresso su tale questione, ritengono che, fatta salva un’eventuale modifica di tale regolamento, i notai in Croazia non possano essere equiparati a un’autorità giurisdizionale, ai sensi dello stesso regolamento, per i procedimenti di esecuzione sulla base di un «atto autentico».

42      Come risulta da costante giurisprudenza della Corte, in assenza di un rinvio al diritto degli Stati membri, le disposizioni del regolamento n. 1215/2012 devono essere interpretate in modo autonomo, tenendo conto dell’impianto sistematico generale, degli obiettivi e della genesi di tale strumento di diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 7 luglio 2016, Hőszig, C‑222/15, EU:C:2016:525, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

43      Sotto il profilo sistematico generale, si deve rilevare che il regolamento n. 1215/2012 fa più volte riferimento alle nozioni di «autorità giurisdizionale», «competenza» o «azioni» senza però darne una definizione.

44      Infatti, il titolo del regolamento n. 1215/2012 fa riferimento alla «competenza giurisdizionale» e l’articolo 66 di quest’ultimo, relativo all’applicazione ratione temporis di detto regolamento, precisa, al paragrafo 1, che lo stesso è applicabile solo alle «azioni» proposte alla data o successivamente al 10 gennaio 2015.

45      Al capo I, intitolato «Ambito di applicazione e definizioni», l’articolo 1, punto 1, di tale regolamento prevede che quest’ultimo si applichi in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’autorità giurisdizionale. L’articolo 2 di detto regolamento definisce la nozione di «decisione» come indicante qualsiasi decisione emessa da un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, a prescindere della denominazione usata per una tale decisione.

46      L’articolo 3 del medesimo regolamento indica le autorità che, nella misura in cui sono competenti per le materie rientranti nell’ambito di applicazione di tale regolamento, sono considerate come autorità giurisdizionali, ossia, in Ungheria, nei procedimenti sommari relativi a ingiunzioni di pagamento, i notai e, in Svezia, nei procedimenti sommari relativi a tali ingiunzioni e all’assistenza, le autorità per l’esecuzione forzata. Dal momento che tale articolo riguarda specificamente le autorità in esso menzionate, i notai, in Croazia, non vi rientrano. A tal riguardo è irrilevante il fatto che il regolamento n. 1215/2012 sia stato adottato il 12 dicembre 2012, prima dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione, e che gli adattamenti tecnici dell’acquis dell’Unione abbiano avuto ad oggetto unicamente gli atti giuridici dell’Unione adottati e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea anteriormente al 1o luglio 2012.

47      Peraltro, riguardo alle funzioni dei notai, la Corte ha costantemente rilevato l’esistenza di differenze fondamentali tra le funzioni giurisdizionali e le funzioni notarili (v., in tal senso, sentenze del 24 maggio 2011, Commissione/Austria, C‑53/08, EU:C:2011:338, punto 103; del 1o ottobre 2015, ERSTE Bank Hungary, C‑32/14, EU:C:2015:637, punto 47, nonché del 1o febbraio 2017, Commissione/Ungheria, C‑392/15, EU:C:2017:73, punto 111).

48      Si deve poi constatare che, a differenza, ad esempio, del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (GU 2012, L 201, pag. 107), il cui articolo 3, paragrafo 2, precisa che il termine «organo giurisdizionale», ai sensi di detto regolamento, comprende non solo le autorità giudiziarie, ma anche tutte le altre autorità competenti in materia che esercitano funzioni giudiziarie e che soddisfano determinate condizioni elencate in tale medesima disposizione, il regolamento n. 1215/2012 non contiene alcuna disposizione generale dotata di un tale effetto.

49      Occorre pertanto esaminare nella causa in esame, come ricordato al punto 42 della presente sentenza, la nozione di «autorità giurisdizionale» alla luce degli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 1215/2012, di cui il giudice del rinvio chiede l’interpretazione.

50      A tal riguardo, occorre ricordare che, ai sensi del considerando 4 di detto regolamento, è indispensabile unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale al fine di garantire che le decisioni emesse in uno Stato membro siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice. Come ricorda il considerando 26 del medesimo regolamento, detto principio del reciproco riconoscimento è, anzitutto, giustificato dalla fiducia reciproca nell’amministrazione della giustizia all’interno dell’Unione.

51      Dalla giurisprudenza della Corte risulta che tanto il principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri quanto il principio del riconoscimento reciproco, nel diritto dell’Unione, rivestono un’importanza fondamentale, dato che consentono la creazione e il mantenimento di uno spazio senza frontiere interne (sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru, C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, punto 78 e giurisprudenza ivi citata).

52      Nel sistema del regolamento n. 1215/2012 tali principi si traducono nel trattamento e nell’esecuzione delle decisioni giudiziarie delle autorità giurisdizionali di uno Stato membro come se le stesse fossero state emesse nello Stato membro in cui viene chiesta l’esecuzione.

53      Il regolamento n. 1215/2012, la cui base giuridica è l’articolo 67, paragrafo 4, TFUE inteso a facilitare l’accesso alla giustizia, in particolare attraverso il principio del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie, mira dunque a rafforzare, nel settore della cooperazione in materia civile o commerciale, il sistema semplificato ed efficace delle norme sui conflitti, sul riconoscimento e sull’esecuzione delle decisioni giudiziarie, istituito dagli strumenti giuridici rispetto ai quali ha carattere di continuità, al fine di facilitare la cooperazione giudiziaria allo scopo di contribuire alla realizzazione dell’obiettivo assegnato all’Unione di diventare uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, fondandosi sull’elevato livello di fiducia che deve esistere tra gli Stati membri (v., per analogia, nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, sentenza del 1o giugno 2016, Bob-Dogi, C‑241/15, EU:C:2016:385, punto 32).

54      Di conseguenza, visti gli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 1215/2012, la nozione di «autorità giurisdizionale» ai sensi di quest’ultimo deve essere interpretata tenendo conto della necessità di consentire ai giudici nazionali degli Stati membri di individuare le decisioni emesse da autorità giurisdizionali di altri Stati membri e di procedere, con la celerità richiesta da tale regolamento, all’esecuzione di tali decisioni. Infatti, il rispetto del principio della fiducia reciproca nell’amministrazione della giustizia negli Stati membri dell’Unione sotteso all’applicazione di detto regolamento presuppone, in particolare, che le decisioni delle quali è richiesta l’esecuzione in uno Stato membro diverso da quello di origine siano state emesse nell’ambito di un procedimento giudiziario che offre garanzie di indipendenza e di imparzialità nonché il rispetto del principio del contraddittorio.

55      Tale conclusione è avvalorata dalla genesi del regolamento n. 1215/2012. A tal riguardo, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [COM(2010) 748 definitivo], riguardante la rifusione del regolamento n. 44/2001, prevedeva l’inserimento, al capo I del regolamento n. 1215/2012, intitolato «Campo d’applicazione e definizioni», di una definizione della nozione di «giudice» in modo tale da comprendere «l’autorità designata da uno Stato membro come competente per le materie rientranti nel campo di applicazione del (…) regolamento». Tuttavia, il legislatore dell’Unione non ha condiviso tale approccio.

56      Nella fattispecie, come affermato in udienza dal governo croato, in Croazia i notai fanno parte del servizio pubblico notarile, distinto dal sistema giudiziario. Conformemente alle disposizioni della legge sull’esecuzione forzata, in Croazia, i notai sono competenti a decidere con mandato sulle domande di avvio di un procedimento esecutivo basate su un atto autentico. Dopo che il mandato è notificato al convenuto, quest’ultimo può proporre opposizione. Il notaio dinanzi al quale viene tempestivamente presentata un’opposizione ricevibile e motivata contro il mandato da lui emesso trasmette il fascicolo, ai fini del procedimento di opposizione, al giudice competente, il quale si pronuncerà sull’opposizione.

57      Da tali disposizioni risulta che il mandato di esecuzione sulla base di un «atto autentico», emesso dal notaio, è notificato al debitore solo dopo la sua adozione, senza che la domanda presentata al notaio sia stata comunicata a tale debitore.

58      Se è pur vero che il debitore ha la possibilità di proporre opposizione contro il mandato di esecuzione emesso dal notaio e che sembra che il notaio eserciti le competenze che gli sono attribuite nell’ambito del procedimento di esecuzione forzata sulla base di un «atto autentico» sotto il controllo di un giudice, a cui il notaio deve rinviare le eventuali contestazioni, resta comunque il fatto che l’esame, da parte del notaio, in Croazia, della domanda di rilascio di un mandato di esecuzione su una tale base non avviene in contraddittorio.

59      Alla luce dell’insieme delle considerazioni sin qui svolte, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che il regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che, in Croazia, i notai, nell’esercizio delle competenze loro attribuite dalla normativa nazionale nell’ambito dei procedimenti di esecuzione forzata sulla base di un «atto autentico», non rientrano nella nozione di «autorità giurisdizionale» ai sensi di detto regolamento.

 Sulle spese

60      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che un procedimento di esecuzione forzata avviato da una società di proprietà di un ente territoriale contro una persona fisica domiciliata in un altro Stato membro, ai fini del recupero di un credito insoluto per sosta in un parcheggio pubblico, la cui gestione è stata delegata a tale società dal suddetto ente, non avendo carattere punitivo ma costituendo il mero corrispettivo di un servizio fornito, rientra nell’ambito di applicazione di tale regolamento.

2)      Il regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che, in Croazia, i notai, nell’esercizio delle competenze loro attribuite dalla normativa nazionale nell’ambito dei procedimenti di esecuzione forzata sulla base di un «atto autentico», non rientrano nella nozione di «autorità giurisdizionale» ai sensi di detto regolamento.

Firme


1* Lingua processuale: il croato.