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Ricorso proposto il 21 agosto 2013 – Sea Handling/Commissione

(Causa T-456/13)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Sea Handling SpA (Somma Lombardo, Italia) (rappresentanti: B. Nascimbene e M. Merola, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata, con cui la Commissione ha negato a SEA Handling S.p.A. l’accesso ai documenti di cui all’istanza del 27 febbraio 2013;

ordinare alla Commissione di esibire alla Ricorrente i documenti richiesti;

condannare la Commissione al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la decisione della Commissione che rifiuta l’accesso della ricorrente a dei documenti in possesso della Convenuta riguardanti il procedimento amministrativo che aveva portato all’adozione della decisione della Commissione del 19 dicembre 2012, relativa agli aumenti di capitale posti in essere dalla società SEA S.p.A. a favore di SEA Handling (procedimento SA.21420 – Italia/SEA Handling).

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

Primo motivo, vertente su violazioni di ordine procedurale.

Si fa valere a questo riguardo la violazione degli articoli 7, nn. 1 e 3, e 8, nn. 1 e 2, del Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43), violano altresì gli articoli 41 e 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione europea, nella misura i cui, da un canto, la procedura che ha portato alla decisione impugnata sarebbe stata caratterizzata da periodi di ingiustificato silenzio e da proroghe non adeguatamente motivate, dall’altro canto, il mancato rispetto dei termini previsti avrebbe inciso sul diritto di difesa della ricorrente.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, n. 2, del Regolamento n. 1049/2001.

Si afferma a questo riguardo che la decisione impugnata è viziata da errore manifesto di valutazione e da violazione dell’obbligo di motivazione, nella parte in cui presume che l’accesso ai documenti avrebbe pregiudicato seriamente le indagine della Commissione, nonché a delle indagine già concluse, e non specifica il tipo di pregiudizio in questione

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 4, n. 2, del Regolamento n. 1049/2001.

–    Si afferma a questo riguardo che la decisione impugnata è viziata da errore manifesto di valutazione e violazione dell’obbligo di motivazione nella parte in cui statuisce che la concessione dell’accesso ai documenti pregiudicherebbe gli interessi commerciali del denunciante, senza chiarire quali fossero questi interessi, nuocendo di riflesso alla procedura di controllo in materia di aiuti di Stato, equivoca gli interessi privati con l’interesse pubblico al corretto svolgimento delle indagini ed interpreta estensivamente gli interessi tutelati dall’articolo 4, n. 2, del Regolamento precitato.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, n. 6, del Regolamento n. 1049/2001 e del principio di proporzionalità.

–    Si afferma a questo riguardo che la decisione impugnata sarebbe anche viziata per omessa valutazione della possibilità di concedere alla ricorrente un acceso parziale ai documenti richiesti.

Quinto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, nn. 2 e 3, del Regolamento n. 1049/2001 e del principio di proporzionalità, anche in relazione all’articolo 42 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione europea.

Si afferma a questo riguardo che la decisione impugnata sarebbe viziata per omessa valutazione tra le eccezioni applicate e l’interesse pubblico. In particolare, la Commissione avrebbe rifiutato l’acceso ai documenti senza tenere contro della presenza di un interesse pubblico prevalente alla divulgazione dei documenti richiesti, e senza esaminare gli effetti concreti che tale divulgazione avrebbe prodotto sugli interessi commerciali dei terzi e sulle attività di indagine tutelate dall’articolo 4, n. 2, del regolamento già citato.