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Sentenza del Tribunale del 1° marzo 2017 – SNCM / Commissione

(Causa T-454/13) 1

[«Aiuti di Stato – Cabotaggio marittimo – Aiuti cui la Francia ha dato esecuzione in favore della Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) e della Compagnie méridionale de navigation – Servizio di interesse economico generale – Compensazioni per un servizio complementare al servizio di base destinato a coprire i periodi di punta durante la stagione turistica – Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno – Nozione di aiuto di Stato – Vantaggio – Sentenza Altmark – Determinazione dell’importo dell’aiuto»]

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) (Marsiglia, Francia) (rappresentanti: inizialmente A. Winckler, F.-C. Laprévote, J.-P. Mignard e S. Mabile, in seguito A. Winckler e F.-C. Laprévote, e infine F.-C. Laprévote e C. Froitzheim, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Afonso e B. Stromsky, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Corsica Ferries France SAS (Bastia, Francia) (rappresentanti: S. Rodrigues e C. Bernard-Glanz, avvocati)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE, diretta all’annullamento della decisione 2013/435/UE della Commissione, del 2 maggio 2013, relativa all’aiuto di stato SA.22843 (2012/C) (ex 2012/NN) cui la Francia ha dato esecuzione in favore della Société Nationale Corse Méditerranée e della Compagnie Méridionale de Navigation (GU 2013, L 220, pag. 20).

Dispositivo

Il ricorso è respinto

La Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea e dalla Corsica Ferries France SAS.

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1 GU C 325 del 9.11.2013.